CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38748/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato giudicato colpevole e condannato alla pena di euro 1.800,00 di ammenda per il reato previsto dagli artt. 269 e 279 del d.lgs. n. 152/2006. L'imputazione concerne l'aver immesso vapori di solventi e colle nell'atmosfera, quale titolare della ditta "[OSCURATO:PERSONA]", senza la prescritta autorizzazione ambientale per le emissioni. 2. Avverso tale sentenza, l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente eccepisce che la Corte territoriale avrebbe confermato la condanna omettendo di accertare l'effettivo superamento dei limiti di emissione, ritenuto un presupposto indispensabile per la configurabilità del reato. Si contesta, inoltre, che la valutazione sulla saturazione dell'ambiente, basata sulla mera percezione visiva e olfattiva, sia priva di qualsiasi dato scientifico e che la semplice potenzialità produttiva di emissioni non sia sufficiente a integrare la fattispecie criminosa. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., in relazione al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis c.p. La difesa sostiene che la motivazione della Corte di appello sul punto sia del tutto carente, non avendo considerato elementi favorevoli all'imputato quali l'incensuratezza, l'occasionalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, che avrebbero dovuto condurre all'applicazione dell'istituto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è generico e ripropone censure di merito senza confrontarsi con le risposte date dalla Corte territoriale che con motivazione logica, coerente e giuridicamente corretta aveva respinto quelle doglianze. Il ricorrente, infatti, pur richiamando correttamente il principio di diritto secondo cui l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 279 d. Igs. n. 152 del 2006 per l'emissione di atmosfera di sostanze (pericolose e non) in assenza di autorizzazione comporta la prova della concreta produzione delle emissioni da parte dell' impianto non potendosi dirsi sufficiente la mera potenzialità produttiva di emissioni inquinanti ( in tal senso Sez. 3, n. 28355 del 22/1/2019, Picciolini), non si confronta con la motivazione contestata che ha sottolineato che: al momento del sopralluogo della Guardia di Finanza, l'opificio era in piena attività, con "sette soggetti intenti alla lavorazione delle calzature" e numerosi macchinari in funzione; i militari hanno riscontrato un "forte odore di colla e solventi" e un ambiente "visibilmente saturo in quanto privo di cappe di aspirazione", a dimostrazione dell'effettiva immissione di vapori nell'atmosfera. La sentenza, inoltre, espone che il giorno 16/5/2019 l'imputato consegnò alla Guardia di Finanza "la domanda di adesione all'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera...", così confermando che l'impianto produceva emissioni in atmosfera. Le censure del ricorrente, che insistono sulla necessità di un accertamento strumentale del superamento delle soglie, si pongono in palese contrasto con la natura del reato contestato e con la giurisprudenza richiamata nel provvedimento, risultando pertanto manifestamente infondate. 2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la Corte di appello ha esaminato la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. e l'ha respinta con una motivazione specifica, logica e priva di vizi. Il giudice del gravame ha correttamente escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando "le allarmanti caratteristiche della condotta e l'offensività della stessa". Tale giudizio non è astratto, ma fondato su elementi concreti emersi dall'istruttoria, quali: la durata dell'attività illecita, posto che l'imputato era amministratore della società dal 2017 e la stessa era stata costituita nel 2014, operando per anni senza la necessaria autorizzazione; la significativa struttura organizzativa dell'impresa, caratterizzata da locali di 200 mq, un elevato numero di dipendenti e numerosi macchinari, indicativi di un "elevato volume di affari" e, di conseguenza, di un'offensività non trascurabile. La motivazione fornita non è né mancante né illogica, ma costituisce l'esito di un giudizio di fatto, congruamente argomentato, che non è sindacabile in sede di legittimità. Questa Corte ha precisato che il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo ufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 4, n. 41844 del 8/6/2023, Drame; Sez.7, n.10481 del 19/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv.283044; Sez.6, n.55107 del 8/11/2018, Milone, Rv.274647), risultando sufficiente evidenziare l'assenza di uno dei presupposti richiesti dall'art.131 bis cod.pen., da ritenersi pertanto decisivo (sez.3, n.34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv.2736782). Le doglianze del ricorrente si risolvono, quindi, in una mera contrapposizione della propria valutazione a quella, immune da censure, del giudice di merito. 3. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese del grado e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00