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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 febbraio 1991

Cassazione n. 17373/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 27/02/1991 [OSCURATO:PERSONA] nato il 03/02/1995 [OSCURATO:PERSONA] nato il 13/09/1990 [OSCURATO:PERSONA] nato il 26/08/1991 avverso la sentenza del 22/02/2022 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i TéEtélseritIte-le con~G PIERCII-[OSCURATO:PERSONA]-R6SINI/ \--urdtruil di en so re) Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato il GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena nei termini concordemente richiesta dalle parti.

2. Propongono ricorso per cassazione avverso tale provvedimento gli imputati in epigrafe.

3. I ricorsi, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla responsabilità e al trattamento sanzionatorio, nonché la mancata valutazione della sussistenza delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'articolo 129 cod. proc. pen., sono inammissibili perché proposti per motivi diversi da quelli consentiti ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. per come novellato dall'art. 1, comma 50,

I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, in quanto non attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 11/1/2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 27/02/1991 [OSCURATO:PERSONA] nato il 03/02/1995 [OSCURATO:PERSONA] nato il 13/09/1990 [OSCURATO:PERSONA] nato il 26/08/1991 avverso la sentenza del 22/02/2022 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i TéEtélseritIte-le con~G PIERCII-[OSCURATO:PERSONA]-R6SINI/ \--urdtruil di en so re) Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato il GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena nei termini concordemente richiesta dalle parti. 2. Propongono ricorso per cassazione avverso tale provvedimento gli imputati in epigrafe. 3. I ricorsi, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla responsabilità e al trattamento sanzionatorio, nonché la mancata valutazione della sussistenza delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'articolo 129 cod. proc. pen., sono inammissibili perché proposti per motivi diversi da quelli consentiti ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. per come novellato dall'art. 1, comma 50, I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, in quanto non attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/1/2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17373/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris