CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 34814/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Salerno, udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Conordinanza in data 19 maggio 202 5 il Tribunale del riesame di Salerno - nell’ambito del procedimento a carico di vari indagati, tra cui il legale rappresentante della ricorrente, GovinYesche Friedland, per i reati di cui agli art. 44 lett. c ) , d.P.R. n. 380 del 2001, 181 d.lgs. n. 42 del 2004, 518-duodecies e 518-sexiesdecies cod. pen., 483 cod. pen., - ha accolto l’appello cautelare del P.m. avverso il provvedimento con cui il G.i.p. del Tribunale di Salerno in data 4 marzo 2025 aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo e ha disposto il sequestro dell’immobile denominato [OSCURATO:PERSONA], sito in Positano alla via Arienzo 30, di proprietà della società [OSCURATO:SOCIETA]. 2. La società ricorrente eccepisce la violazione di norme processuali per omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale innanzi al Tribunale del riesame in qualità di terza interessata alla restituzione dei beni di cui era proprietaria (primo motivo); per assenza del fumus dei reati contestati, abuso edilizio e reato paesaggistico, e per vizio di motivazione (secondo, terzo e quarto motivo); per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato paesaggistico (quinto e sesto motivo). La ricorrente ha depositato la rinuncia al ricorso perché, dopo la sua presentazione, il P.m.aveva disposto, dapprima, il dissequestro provvisorio per consentire alcuni lavori di ripristino e, successivamente, il dissequestro definitivo di parte cospicua dell’immobile, situazione nonprevedibile al momento della proposizione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa l'intervenuta rinuncia al ricorso da parte del difensore munito di procura speciale, prima dell'udienza di discussione. Alla declaratoria d'inammissibilità non segue la condanna al pagamento delle spese ed al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, perché Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso,il 25 settem bre 2025 Il