CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 febbraio 2022
Cassazione n. 25632/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] LAGANA' ROSARIA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio con esclusivo riferimento alla omessa motivazione in ordine alla richiesta del beneficio della sospensione condizionale della pena per la LAGANA'; rigetto dei ricorsi nel resto. • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.1 sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con separati atti, per l'annullamento della sentenza del 04/02/2022 della Corte di appello di Messina che, decidendo le loro impugnazioni, ha confermato la condanna alla pena di cinque mesi di arresto e 23.500,00 euro di ammenda ciascuno comminata con sentenza del 02/04/2021 del Tribunale di Messina per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 44, lett. b), 93, 94, 95, d.P.R. n. 380 del 2001, accertati in Messina il 21/03/2018. 2.[OSCURATO:PERSONA] articola due motivi. 2.1.Con il primo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di omessa motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto formulata con i motivi di appello e del tutto negletti. 2.2.Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche anch'essa oggetto di specifico motivo di appello e del tutto negletta dalla Corte territoriale. 3.[OSCURATO:PERSONA] articola un solo motivo con il quale deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e la mancata concessione delle sospensione condizionale della pena. 4.1 ricorsi sono inammissibili. 5.0sserva il Collegio: 5.1.gli imputati sono stati ritenuti responsabili dei reati loro ascritti per aver realizzato, in zona sismica ed in concorso fra loro, in assenza di permesso di costruire e dell'autorizzazione del genio civile, un manufatto esteso 32 metri quadrati e alto dai 2,70 ai 2,90 metri; 5.2.il primo Giudice aveva negato la particolare tenuità del fatto in considerazione della dimensione dell'opera e della pluralità delle violazioni commesse pure simultaneamente; 5.3.I'appello, sul punto, era decisamente generico, avendo il Laganà prescisso completamente dalle specifiche ragioni indicate dal Tribunale a sostegno della decisione presa; 5.4.peraltro, è stato più volte affermato che, ai fini della applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, la consistenza dell'intervento abusivo - data da tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive - costituisce solo uno dei parametri di valutazione, assumendo rilievo anche altri elementi quali, ad esempio, la destinazione dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, l'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l'impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli e la conseguente violazione di più disposizioni, l'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti, la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall'amministrazione competente, le modalità di esecuzione dell'intervento (Sez. 3, n. 19111 del 10/03/2016, Rv. 266586 - 01; Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Rv. 265450 - 01); 5.5.occorre precisare, però, che nella sentenza Sez. 3, n. 19111 del 2016, la modesta consistenza dell'opera costituiva argomento difensivo dedotto in sede di legittimità ma respinto in applicazione del principio sopra riportato; nel caso scrutinato da Sez. 3, n. 47039 del 2015, oggetto di intervento era una tettoia e la Corte, formulando il principio di diritto oggi invocato dalla ricorrente, ha accolto il ricorso del pubblico ministero avverso la decisione del giudice che, in considerazione della modesta consistenza dell'opera, aveva dichiarato il fatto non punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. proc. pen.; 5.6.quando, come nel caso di specie, la consistenza dell'opera è tale da escludere in radice l'esiguità del danno o del pericolo, correttamente il giudice può escludere la applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; 5.7.si aggiunga, tra l'altro, che: a) l'immobile è stato realizzato in totale assenza dei titoli richiesti per la sua edificazione, con violazione di più vincoli e più disposizioni, in adiacenza di altro immobile abusivamente edificato e oggetto di ordine di demolizione non eseguito (la sua abusiva realizzazione era stata accertata proprio in occasione del sopralluogo effettuato per verificare l'adempimento dell'ordine di demolizione); b) la determinazione della pena in misura decisamente lontana dal minimo edittale, ancorché inferiore alla media, esprime comunque un giudizio di gravità del reato che stride con la pretesa difensiva di non punibilità del fatto, pretesa a sua volta intrinsecamente contraddetta dalla mancata impugnazione, in questo grado di giudizio, del punto relativo al trattamento sanzionatorio (da non confondere con la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche); 5.8.quanto alle circostanze attenuanti generiche, deve essere ribadito che la loro applicazione non costituisce oggetto di un diritto con il cui mancato riconoscimento il giudice di merito si deve misurare poiché, non diversamente da quelle "tipizzate", la loro attitudine ad attenuare la pena si deve fondare su fatti concreti. Il loro diniego, di conseguenza, può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339); 5.9.Ia critica della Corte di appello della "mitezza" della pena irrogata in primo grado costituisce risposta all'evidenza implicita alla richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche formulata in appello sulla base della non gravità del fatto e della incensuratezza dell'imputato (parametro, questo, del tutto fallace); 5.10.a non diversi rilievi si espone il ricorso della Laganà, del tutto generico, peraltro, quanto all'entità della pena ritenuta, come detto, inadeguata, per difetto, alla gravità del fatto dalla Corte di appello e al conseguente diniego delle circostanze attenuanti generiche; 5.11.il precedente specifico, per il quale la ricorrente aveva già ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, e il fatto che la donna stesse realizzando, al momento del sopralluogo, un nuovo immobile abusivo addirittura adiacente a quello che avrebbe dovuto demolire, costituiscono indicatori validamente presi in considerazione dal primo Giudice non oggetto di specifica critica in sede di impugnazione che, anche sul punto, era del tutto generica. 4.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equítativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.0