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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2023

Cassazione n. 26150/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate, tutte afferenti al trattamento purtitivo irrogato sono, oltre che generiche, aspecifiche rispetto alla sufficiente e non illogica motivazione spesa dalla Corte territoriale in ordine alla commisurazione della pena per il reato ritenuto più grave ( determinata nel minimo edittale in linea con quanto esplicitato dal primo giudice), alla recidiva applicata nonché al diniego delle generiche oltre che fondate su una situazione in fatto ( lo status di collaboratore di giustizia nelle more assunto dal ricorrente) che non risultava addotto in appello a sostegno dei relativi motivi su tali temi; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle amm Così deciso » 19 maggio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate, tutte afferenti al trattamento purtitivo irrogato sono, oltre che generiche, aspecifiche rispetto alla sufficiente e non illogica motivazione spesa dalla Corte territoriale in ordine alla commisurazione della pena per il reato ritenuto più grave ( determinata nel minimo edittale in linea con quanto esplicitato dal primo giudice), alla recidiva applicata nonché al diniego delle generiche oltre che fondate su una situazione in fatto ( lo status di collaboratore di giustizia nelle more assunto dal ricorrente) che non risultava addotto in appello a sostegno dei relativi motivi su tali temi; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle amm Così deciso » 19 maggio 2023.
Sentenza Cassazione n. 26150/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris