CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 46925/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2022 della Corte di appello di Bologna; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], con atto del proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Bologna del 21 febbraio scorso, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla detenzione di un quantitativo di marijuana sufficiente a ricavarne poco meno di 140.000 dosi medie singole, ,97 2. Con un unico motivo, egli eccepisce la nullità dell'intero giudizio d'appello, per omessa notifica al proprio difensore dell'avviso di fissazione della relativa udienza, e comunque la nullità della sentenza anche per la mancata notifica al medesimo difensore delle conclusioni rassegnate per via telematica dal Procuratore generale. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale in sede, concludendo per l'inammissibilità del ricorso, risultando dal medesimo come il difensore avesse comunque ricevuto notizia dell'udienza, tanto da aver presentato istanza di rinvio della stessa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambe le doglianze non sono fondate. 2. Quanto alla prima, dall'esame del fascicolo processuale, consentito alla Corte di cassazione in ragione della natura procedurale della questione devolutale, si rileva che effettivamente l'avviso di fissazione dell'udienza d'appello non è stato notificato all'avv. [OSCURATO:PERSONA], a quel momento rimasto unico difensore dell'imputato. E' altrettanto indiscutibile, però, che quel difensore abbia comunque avuto notizia della fissazione d'udienza, peraltro in tempo utile per presentare le sue conclusioni, ovvero prima dei cinque giorni precedenti l'udienza medesima (a norma dell'art. 23-bis, comma 2, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 137 del 2020, richiamato dall'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, conv. dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15). Tanto si evince, infatti, dall'aver egli trasmesso telematicamente nella cancelleria della Corte d'appello, il 14 febbraio 2022, istanza di rinvio dell'udienza, fissata per il successivo giorno 21. La nullità conseguente all'omissione dell'avviso, dunque, deve intendersi sanata, a norma dell'art. 183, lett. b), cod. proc. pen., essendosi comunque realizzato lo scopo cui l'atto omesso era preordinato. Peraltro, né in quell'istanza di rinvio, né altrimenti, il difensore ha eccepito al giudice d'appello l'avvenuta conoscenza della data d'udienza oltre il termine concessogli per la richiesta di trattazione orale (ovvero nei quindici giorni liberi precedenti, a norma del comma 4 del citato art. 23-bis). Correttamente, perciò, la Corte d'appello, ha respinto l'istanza di rinvio, ritenendo non assoluto l'impedimento a partecipare dedotto dal difensore, in quanto legato a motivi di salute che ne impedivano esclusivamente la presenza fisica in udienza, tuttavia non prevista né necessaria, in quanto processo a trattazione scritta in camera di consiglio senza l'intervento delle parti.3. Riguardo, poi, all'omessa comunicazione al difensore per via telematica delle conclusioni del Procuratore generale presso il giudice d'appello, questa Corte ha già avuto modo di affermare (Sez. 6, n. 10216 del 03/03/2022, M., Rv. 283048) che, in tema di disciplina emergenziale da covid-19, nel giudizio cartolare d'appello, svoltosi ai sensi del comma 2 del già citato art. 23-bis, la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato effettivamente integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comnna 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto attiene all'assistenza dell'imputato. Tuttavia, in quanto tale, detto vizio va eccepito prima del compimento dell'atto o, se non possibile, immediatamente dopo: con la conseguenza che l'eccezione proposta solamente con il ricorso per cassazione deve ritenersi tardiva, laddove il difensore abbia presentato conclusioni scritte nel giudizio di appello o, comunque, fosse - come nel caso in esame - in condizione di farlo e non l'abbia fatto. 4. Il ricorso dev'essere, dunque, respinto, con conseguente condanna del proponente a sostenere le spese del procedimento (art. 616, cod. proc. pen.) P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così