CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 maggio 2009
Cassazione n. 19320/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RIB. SORVEGLIANZA di MilanoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblicapresso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la qualificazione del ricorso comeopposizione e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano per l’ulteriorecorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di sorveglianza di Milano, col provvedimento in epigrafe, ha dichiaratoinammissibile l’istanza di riabilitazione presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], peravere questi riportato altre sei condanne, oltre a quella oggetto della richiesta, in relazionealla quale non risulta avere documentato il pagamento delle spese processuali.2. Avverso tale provvedimento [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, propone ricorsoper cassazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Gli atti vanno trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Milano, dovendosi qualificare,a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] comeopposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., sulla base del principio generaledi conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (Sez. 4, n. 23901 del20/05/2009, Ichim, Rv. 244221; Sez. 6, n. 25615 del 21/04/2008, Montinaro, Rv. 240529;Sez. 4, n. 18223 del 9/03/2007, PG in proc. Siclari, Rv. 237362).Invero, con la modifica dell'art. 678 cod. proc. pen. – di cui al d. l. n. 146 del 2013,convertito con modificazioni nella l. n. 10 del 2014, che ha introdotto il comma 1 bis -antecedente all’emissione del provvedimento impugnato è stato, tra l’altro, previsto che iltribunale di sorveglianza nella materia relativa alle richieste di riabilitazione, procede anorma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.. Sicché, non è più necessaria la fissazionedell'udienza camerale partecipata all'esito della quale il giudice decide, secondo il modelloprocedimentale generale delineato per le materie rientranti nella competenza del tribunale edel magistrato di sorveglianza in forza del necessario coordinamento sistematico tra la l. n.354 del 1975, art. 69, comma 8, così come modificata dalla l. n. 277 del 2002, e l'art. 678,comma 1, cod. proc. pen., che, a sua volta rinvia all'art. 666 dello stesso codice.Il richiamo al procedimento di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. comporta,altresì, che avverso il provvedimento emesso dal giudice de plano, come nel caso di speciein cui solo erroneamente è richiamato l’art. 666, comma 2 cod. proc. pen., trattandosicomunque di declaratoria di inammissibilità disposta nell’ambito del procedimento specialeespressamente richiamato dall’art. 678, comma 1 bis, cod. proc. pen., può essere propostaopposizione davanti allo stesso giudice, che procederà a norma dell'art. 666 cod. proc. pen.(si veda Sez. 1, n. 13342 del 25/02/2015, Raza, Rv. 263370, secondo cui, in tema dirichiesta di riabilitazione, avverso il provvedimento reso dal tribunale di sorveglianza èprevista solo la facoltà di proporre opposizione innanzi al medesimo tribunale, anche quandotrattasi di declaratoria di inammissibilità dell'istanza, con la conseguenza che quando èinvece proposto ricorso per cassazione, lo stesso, in forza del principio di conservazionedelle impugnazioni, deve essere qualificato come opposizione e gli atti vanno trasmessi algiudice competente; conforme Sez. 1, n. 7884 del 28/01/2015, Stopi, Rv. 262251). P.Q.MQualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al tribunaledi sorveglianza di milano per l'ulteriore corso.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]