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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11559/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uckto il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo t24,22-0-.,-; (-24, tvt.,),:. 21e, _ udito il densore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 17 novembre 2020 la Corte d'appello di Genova ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della medesima città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarati colpevoli del reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 nn. 2 e 5 C. P.. 2.Ricorrono per cassazione gli imputati, tramite il difensore di fiducia, deducendo, con l'unico motivo articolato, la mancanza di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla richiesta di disapplicazione della recidiva avanzata con l'atto di appello.

La Corte di appello, nella parte finale della motivazione impugnata, scrive << non si tratta di motivo di appello con cui la difesa chiede la disapplicazione della recidiva e la sua neutralizzazione al punto di consentire la prevalenza delle generiche nella massima estensione rispetto alle altre aggravanti perché non esiste alcuna recidiva contestata e ritenuta>>.

Osserva la difesa al riguardo che, sebbene effettivamente nel capo di imputazione della sentenza di primo grado e altresì in quello della sentenza di appello non risulta ascritta agli odierni ricorrenti la recidiva, nell'atto di presentazione dell'imputato in stato di arresto al dibattimento per il giudizio direttissimo è, invece, contestata la recidiva reiterata specifica infraquinquennale per entrambi; inoltre, in sede di conclusioni rese nel giudizio di primo grado, il pubblico ministero aveva chiesto la condanna, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e alle aggravanti; e anche il tribunale, nella parte motiva della sentenza, osserva che entrambi gli imputati hanno precedenti specifici e fa altresì riferimento a questi allorquando determina la pena; sicché quanto affermato dalla Corte territoriale non è esatto.

Indi instano per l'annullamento della sentenza impugnata per essere la motivazione della corte territoriale carente in ordine all' esame della richiesta di disapplicazione della recidiva avanzata dalla difesa al fine di riconoscersi le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti.

3. I ricorsi sono stati trattati, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio la sentenza impugnata. 4.1 ricorsi sono inammissibili.

Risulta evidente che il giudice di primo grado nel condannare gli imputati e determinare la relativa pena, nonché calibrare il giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche con le aggravanti contestate, non ha in alcun punto, né in alcun modo, affermato la sussistenza della recidiva e ci&di là della sua contestazione o meno, che non rileva perché ciò che conta è la statuizione che poi effettua il giudice in ordine ad essa, non essendo evidentemente sufficiente che essa sia contestata per ritenerla affermata dal giudice; né potendo, essa, essere ritenuta riconosciuta per il solo fatto che il giudice abbia richiamato i precedenti penali risultanti a carico dei prevenuti senza mai minimamente riferirsi né implicitamente né esplicitamente alla recidiva; né, tanto meno, il giudice ha, nel caso di specie, motivato il giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza per la sussistenza della recidiva impeditiva.

Ne discende che il motivo è del tutto aspecifico, non avendo peraltro i ricorrenti neppure indicato le ragioni per le quali, in caso di esclusione della recidiva, avrebbe dovuto riconoscersi il bilanciamento delle circostanze in termini di prevalenza, e quindi inammissibile; e avendo, di contro, la corte territoriale offerto congrua ed ampia motivazione in ordine alle ragioni che militano per l'impossibilità di addivenire ad un bilanciamento delle circostanze in termini di prevalenza (cfr. pagg. 4 e 5 della pronuncia impugnata).

5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11)/2/2022.

Il ConsiOere estensore Il Presidente Rè5 [OSCURATO:PERSONA] .7Scarlini DE P r l i i \ 7 p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uckto il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo t24,22-0-.,-; (-24, tvt.,),:. 21e, _ udito il densore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 17 novembre 2020 la Corte d'appello di Genova ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della medesima città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarati colpevoli del reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 nn. 2 e 5 C. P.. 2.Ricorrono per cassazione gli imputati, tramite il difensore di fiducia, deducendo, con l'unico motivo articolato, la mancanza di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla richiesta di disapplicazione della recidiva avanzata con l'atto di appello. La Corte di appello, nella parte finale della motivazione impugnata, scrive << non si tratta di motivo di appello con cui la difesa chiede la disapplicazione della recidiva e la sua neutralizzazione al punto di consentire la prevalenza delle generiche nella massima estensione rispetto alle altre aggravanti perché non esiste alcuna recidiva contestata e ritenuta>>. Osserva la difesa al riguardo che, sebbene effettivamente nel capo di imputazione della sentenza di primo grado e altresì in quello della sentenza di appello non risulta ascritta agli odierni ricorrenti la recidiva, nell'atto di presentazione dell'imputato in stato di arresto al dibattimento per il giudizio direttissimo è, invece, contestata la recidiva reiterata specifica infraquinquennale per entrambi; inoltre, in sede di conclusioni rese nel giudizio di primo grado, il pubblico ministero aveva chiesto la condanna, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e alle aggravanti; e anche il tribunale, nella parte motiva della sentenza, osserva che entrambi gli imputati hanno precedenti specifici e fa altresì riferimento a questi allorquando determina la pena; sicché quanto affermato dalla Corte territoriale non è esatto. Indi instano per l'annullamento della sentenza impugnata per essere la motivazione della corte territoriale carente in ordine all' esame della richiesta di disapplicazione della recidiva avanzata dalla difesa al fine di riconoscersi le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti. 3. I ricorsi sono stati trattati, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio la sentenza impugnata. 4.1 ricorsi sono inammissibili. Risulta evidente che il giudice di primo grado nel condannare gli imputati e determinare la relativa pena, nonché calibrare il giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche con le aggravanti contestate, non ha in alcun punto, né in alcun modo, affermato la sussistenza della recidiva e ci&di là della sua contestazione o meno, che non rileva perché ciò che conta è la statuizione che poi effettua il giudice in ordine ad essa, non essendo evidentemente sufficiente che essa sia contestata per ritenerla affermata dal giudice; né potendo, essa, essere ritenuta riconosciuta per il solo fatto che il giudice abbia richiamato i precedenti penali risultanti a carico dei prevenuti senza mai minimamente riferirsi né implicitamente né esplicitamente alla recidiva; né, tanto meno, il giudice ha, nel caso di specie, motivato il giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza per la sussistenza della recidiva impeditiva. Ne discende che il motivo è del tutto aspecifico, non avendo peraltro i ricorrenti neppure indicato le ragioni per le quali, in caso di esclusione della recidiva, avrebbe dovuto riconoscersi il bilanciamento delle circostanze in termini di prevalenza, e quindi inammissibile; e avendo, di contro, la corte territoriale offerto congrua ed ampia motivazione in ordine alle ragioni che militano per l'impossibilità di addivenire ad un bilanciamento delle circostanze in termini di prevalenza (cfr. pagg. 4 e 5 della pronuncia impugnata). 5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11)/2/2022. Il ConsiOere estensore Il Presidente Rè5 [OSCURATO:PERSONA] .7Scarlini DE P r l i i \ 7 p
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