CassazionedecretoSezione 6Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 23511/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.29986/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]. FOENNA N. 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro E-[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 2/4 C/O [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], E-[OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 2022/2021 depositata il 30/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] , in proprio e in qualità di socia illimitatamente responsabile del [OSCURATO:PERSONA] degli [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., propose opposizione al decreto ingiuntivo n. 26206/17 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Milano per non aver pagato alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. le fatture relative alla fornitura di energia elettrica e agli interessi maturati. Si costituì [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contestando la fondatezza dell’opposizione dell’attrice. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 11935/2019, rigettò l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo. 2. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto impugnazione dinnanzi alla Corte di Appello di Milano, censurando il Giudice di prime cure per essersi pronunciato anche nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] degli Sportivis.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C, malgrado quest’ultima non si fosse costituita nel giudizio di opposizione e per aver ritenuto provato il credito azionato, sebbene [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non avesse dimostrato i consumi addebitati con le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 2022 del 30 giugno 2021, ha rigettato l’appello, rilevando il difetto di legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] in proprio, evidenziando come l’unico soggetto legittimato all’opposizione fosse unicamente [OSCURATO:PERSONA] degli [OSCURATO:SOCIETA]., essendo il titolare del rapporto di fornitura e ritenendo come [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avesse pienamente assolto l’onere probatorio sull’ammontare dei consumi. 3. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricors o per cassazione sulla base di tre motivi illustrata da memoria. Resistono con controricorso sia E- distribuzione spa sia [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. Considerato che: 4.1. Con il primo motivo di ricorso, , il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione ex art. 360 comma 1 n.3 c.p.c. dell’art. 75 c.p.c., per avere la Corte di Appello di Milano erroneamente attribuito la legittimazione passiva alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e della società [OSCURATO:PERSONA] degli [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. In particolare, la ricorrente sostiene che l’unico legittimato passivo sia la [OSCURATO:SOCIETA]., ossia l’azienda che effettivamente gestiva ed utilizzava i locali serviti da quei contatori, in virtù di un contratto di affitto d’azienda del 10 giugno 2015. 4.2. Con il secondo motivo, denuncia la Bichi la violazione e falsa applicazione ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. degli artt. 2043 comma 1 c.c., 2697 c.c. per aver la Corte d’Appello di Milano ritenuta provata da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la manomissione del contatore da parte dei soci della società [OSCURATO:PERSONA] degli [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. e per avergli imputato consumi elettrici verosimilmente effettuati. La Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto provata la circostanza che il contatore sarebbe stato manomesso da [OSCURATO:PERSONA] degli [OSCURATO:SOCIETA]. per il solo fatto che quest’ultimo risultava intestato a tale società; al contrario, l’azienda era stata affittata alla società [OSCURATO:SOCIETA]. 4.3.Con il terzo motivo, censura la violazione e falsa applicazione ex art. 360 comma 1, n.3, c.p.c. degli artt. 2729 comma 1 e 2679 c.c., per avere i giudici di merito determinato l’ammontare del dovuto in rettifica sui consumi di energia elettrica, sulla base di presunzioni non gravi né precise e concordanti. Nel caso di specie, la ricorrente sostiene che la Corte di Appello di Milano avrebbe erroneamente determinato l’ammontare delle somme dovute sulla base delle sole dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 5. Entrambi i controricorrenti hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per la mancanza della procura speciale. 5.1. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle S.U. sulla questione della procura speciale sollevata con ordinanza n. 6946/2022. P.Q.M. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella Camer