CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28364/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la qualesi riporta alla requisitoria scritta e conclude per l'inammissibilità del ricorso. uditi: L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] viene proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. nei confronti della sentenza n. 13646 del 3 marzo 2022, con la quale la I sezione di questa Corte ha rigettato il ricorso proposto dal primo e dai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione della Corte d'assise d'appello di Bari che aveva confermato l'affermazione di responsabilità degli stessi, in concorso tra loro e con correi rimasti ignoti, per i delitti di omicidio aggravato di [OSCURATO:PERSONA], di tentato omicidio aggravato di [OSCURATO:PERSONA], per i connessi delitti in materia di armi, per i delitti di ricettazione e di danneggiamento seguito da incendio. 1.1. Un primo errore di fatto viene individuato rilevando che la sentenza n. 13646 del 2022, nel richiamare, a proposito del ricorrente, «quanto già argomentato in merito al motivo, pienamente sovrapponibile, del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [...]», aveva finito: a) per porre a carico di [OSCURATO:PERSONA] anche le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Pignataro, che, invece, nulla aveva riferito con riferimento alla posizione dello stesso Sinesi; b) per sovrapporre le posizioni difensive di due imputati attinti da risultanze probatorie diverse; c) per ritenere aspecifica la censura volta a dimostrare la necessità di procedere al cd. giudizio di resistenza. In definitiva, si conclude, si dovrebbe procedere all'annullamento con rinvio, al fine di verificare se il narrato - peraltro de relato - dell'unico collaboratore di giustizia che si era occupato del ricorrente, unitamente agli esiti delle riprese della videosorveglianza e dell'equivoco dato captativo, fosse idoneo a sorreggere la pronuncia di condanna. 1.2. Un secondo errore percettivo viene colto dal ricorso nel fatto che la sentenza della I sezione, ritenendo inapplicabili, in relazione alla chiamata in reità de relato del collaboratore Verderosa, le regole di verifica dell'attendibilità della fonte diretta e delle fonti a catena innestatesi nella sequenza comunicativa, anche alla luce delle circostanze della confidenza (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145 - 01), non si era avveduta che le fonti del collaboratore erano tutte estranee alla "batteria" Sinesi - Francavilla, in quanto appartenenti al gruppo avverso dei Moretti - Pellegrino - Lanza. Sempre con riferimento alla chiamata del Verderosa, con distinta articolazione, si rileva che la sentenza della I sezione aveva lasciato priva di confutazione la censura relativa alla circolarità della notizia, una volta rilevato che [OSCURATO:PERSONA] era la fonte sia del Verderosa che dei familiari di Bruno e di Tizzano. 1.3. Con una terza articolazione si rileva: a) che la I sezione di questa Corte avrebbe sostanzialmente omesso di confutare la censura con la quale si rilevava che dalla captazione del 3 novembre 2016 non emergeva affatto la presenza dei cugini Sinesi fuori dal bar, luogo dell'omicidio; b) che la medesima I sezione, ritenendo compatibile il tempo trascorso dal ricorrente, in casa del cugino e con altri soggetti, con lo svolgimento della riunione preparatoria dell'agguato, aveva fatto ricorso ad un argomento congetturale, senza peraltro affrontare il tema dell'utilizzo da parte dell'uomo sempre e soltanto dell'ingresso principale dello stabile e non l'uscita secondaria; c) che alla congettura di avere il Sinesi partecipato all'ideazione e alla preparazione era stata aggiunta un'altra congettura, da parte dei giudici di merito: quella di avere indicato al Villani le vittime designate; d) che la sentenza oggetto di ricorso straordinario neppure si era confrontata con gli elementi a discarico costituiti dal fatto che il ricorrente non era stato raggiunto dalle dichiarazioni del Pignataro e del collaboratore Nuzzi. 2. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso nonché memoria di replica, a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con la quale si osserva che le conclusioni del Procuratore generale si sottraggono, sotto più profili, alle censure articolate in ricorso e si aggiunge che il ricorrente è stato irrevocabilmente assolto dall'imputazione associativa per il clan Sinesi formulata a suo carico ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni specificate nei punti che seguono. Occorre, tuttavia, premettere che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Vinci, Rv. 271145 - 01). Approfondendo l'ambito di applicabilità dell'istituto, si è aggiunto che l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo, nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 - 01). Infine, in tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, l'omessa motivazione in ordine ad uno o più motivi di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., allorché il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, ovvero qualora l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, o, ancora, quando l'omesso esame del motivo non risulti decisivo, in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato; in tale ultima ipotesi, è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era decisiva e che il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982 - 01). 2. Ciò posto, il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Al fine di intendere il significato della motivazione offerta dalla sentenza al punto 3.1. del Considerato in diritto, occorre, infatti, leggerla alla luce del motivo del ricorso al quale intendeva dare risposta. Il richiamo a quanto argomentato in relazione al motivo, ritenuto pienamente sovrapponibile, del ricorso proposto nell'interesse del Villani riguarda la considerazione squisitamente giuridica - e in nulla correlata al concreto sindacato sulla valutazione delle risultanze istruttorie che avevano condotto alla sentenza di condanna - in forza della quale la censura di dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (che la sentenza indica nel Pignataro e nel Verderosa, perché il motivo del ricorso del Villani li concerne entrambi, ma non perché erroneamente assuma che il primo collaboratore di giustizia abbia dichiarato alcunché a carico di [OSCURATO:PERSONA]) era inammissibile, alla stregua dei principi indicati da Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01. Quest'ultima ha, infatti, chiarito che, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, chiarirne la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato.In altre parole, la I sezione ha affrontato l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni collaborative, ritenendo inammissibile il motivo per ragioni strettamente processuali. Ne discende: a) che non si è verificato alcun omesso esame di motivi; b) che la I sezione, proprio perché nel luogo della motivazione indicato non affronta la questione della fondatezza del motivo, sottolineando come esso non aveva superato la soglia dell'ammissibilità, non si occupa della base probatoria che aveva sorretto la pronuncia di condanna e, dunque, non assume affatto che, a carico del ricorrente, esisterebbero le dichiarazioni del Pignataro. Peraltro, a riprova della assoluta infondatezza del motivo del ricorso straordinario, la stessa sentenza della I sezione, proseguendo il suo argomentare, osserva che del tutto assertiva era l'affermazione del difensore di [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale, espungendo il contributo del collaboratore Verderosa, non si potrebbe pervenire alla condanna, per quanto qui rileva, del ricorrente, in tal modo mostrando di avere ben presente quale fosse la base probatoria che riguardava il Sinesi. 2. Inammissibile per manifesta infondatezza è anche il secondo motivo. Al netto di rilievi ulteriori dei quali non viene neppur dedotta in astratto la rilevanza, si osserva, innanzi tutto, che, sempre a pag. 14 della sentenza della I sezione, viene operato un richiamo al punto 2.3.1.2. del Considerato in diritto. Ora, in tale punto, a proposito della collocabilità nelle notizie riferite dai collaboratori (e, per quanto qui rileva, del Verderosa) nell'area del patrimonio conoscitivo comune di cui dispongono gli aderenti ad un gruppo associativo - in quanto tali non assimilabili giuridicamente (e trattasi appunto di valutazioni giuridiche estranee all'ambito applicativo del ricorso straordinario) al contenuto di dati appresi de relato -, la I sezione precisa, dando puntuale risposta al motivo di ricorso: a) che la censura era inammissibile per genericità (e su tale autonoma ratio decidendi il ricorso straordinario resta silente, in tal modo incidendo sullo stesso interesse a contrastare l'altra ratio della quale si dirà subito infra); b) che la censura muoveva dall'irragionevole e arbitrario convincimento che nella nozione di fatti attinenti alla vita e all'attività del sodalizio non possono essere collocati quelli che vedono gli esponenti del gruppo di riferimento tra le vittime di aggressioni condotte da componenti del gruppo avverso. Alla luce di quest'ultima considerazione, appare evidente che non ricorre affatto la svista lamentata perché la risposta appena indicata (che presuppone l'estraneità dei propalanti al gruppo che ha posto in essere i delitti oggetto del processo) dimostra che il motivo è stato puntualmente esaminato. Quanto poi al tema della circolarità informativa, il ricorso non specifica, alla luce del quadro probatorio esaminato dalla sentenza della quale si discute - che si fonda su vari e solidi elementi di conferma dell'ipotesi accusatoria -, quale sarebbe la decisività del vizio lamentato. Tanto, connotando la censura in termini di inammissibilità, rende ultronea ogni altra considerazione. 3. Il terzo motivo è inammissibile, poiché la censura si colloca manifestamente fuori del perimetro applicativo dell'istituto del ricorso straordinario. Infatti, seguendo l'ordine espositivo delle critiche, si osserva: a) che l'affermazione della sostanziale elusione della censura conferma che il motivo è stato esaminato e che, in definitiva, il ricorrente si duole del tipo di valutazione operata e non di un errore percettivo; b) che ad identiche conclusioni deve giungersi quanto al ritenuto carattere congetturale degli argomenti spesi per ritenere il ricorrente coinvolto nella fase ideativa ed esecutiva del delitto con il ruolo di vedetta; c) che il ricorrente neppure indica in che termini sarebbe stato dedotto con il ricorso per cassazione per quale ragione il silenzio del Pignataro e del Nuzzi dovrebbero assumere rilievo rispetto alla specifica posizione del Sinesi. 4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il rico