Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 6/2011
ECLI:EU:T:2011:601
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑53/10
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
«Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Rigetto della domanda di dichiarazione di nullità da parte della divisione di annullamento — Notifica per fax della decisione della divisione di annullamento — Ricorso dinanzi alla commissione di ricorso — Memoria contenente i motivi del ricorso — Termine di presentazione — Ricevibilità del ricorso — Art. 57 del regolamento (CE) n. 6/2002 — Rettifica di una decisione — Art. 39 del regolamento (CE) n. 2245/2002 — Principio generale del diritto che autorizza la revoca di una decisione illegittima»
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 18 ottobre 2011
Massime della sentenza
1.
Marchio comunitario — Disposizioni procedurali — Decisioni dell’[OSCURATO:PERSONA] — Rettifica —Errore manifesto — Nozione — Violazione
dei diritti della difesa — Esclusione
(Regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 2245/2002, art. 39)
2.
Atti delle istituzioni — Revoca — Atti illegittimi — Presupposti — Osservanza di un termine ragionevole e del principio della
tutela del legittimo affidamento
3.
Atti delle istituzioni — Scelta della base giuridica — Errore — Annullamento dell’atto — Presupposti
1.
A norma dell’art. 39 del regolamento n. 2245/2002, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 6/2002 su disegni e modelli
comunitari, nelle decisioni dell’[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), possono essere
rettificati unicamente gli errori linguistici o di trascrizione nonché gli errori manifesti. Essi sono rettificati, d’ufficio
od a richiesta della parte interessata, dall’organo che ha preso la decisione.
Data l’importanza del carattere vincolante del dispositivo di una decisione definitiva emanata da un’autorità competente e
in ossequio al principio della certezza del diritto, la norma che consente di apportare, eccezionalmente, rettifiche ulteriori
ad una siffatta decisione va interpretata restrittivamente. Pertanto, la nozione di errore manifesto è limitata ad errori
formali la cui erroneità risulti chiaramente dal corpo della decisione stessa e che non incidano sulla portata e sulla sostanza
di quest’ultima, come caratterizzata dal suo dispositivo e dalla sua motivazione. Per contro, la nozione di errore manifesto
non può contemplare l’errore atto a viziare la sostanza della decisione impugnata.
Una violazione dei diritti della difesa risultante dal fatto che una decisione è stata adottata prima della scadenza del termine
concesso al ricorrente per presentare le proprie osservazioni non costituisce un errore manifesto ai sensi dell’art. 39 del
regolamento n. 2245/2002. Infatti, una violazione simile rappresenta un errore che inficia il procedimento sfociato nell’adozione
della decisione e, pertanto, atto a viziare la sostanza della medesima.
(v. punti 35, 37)
2.
È ammessa la revoca retroattiva di un atto amministrativo illegittimo che ha creato diritti soggettivi, purché l’istituzione
da cui l’atto promana rispetti le condizioni relative all’osservanza di un termine ragionevole e al legittimo affidamento
del beneficiario dell’atto che ha potuto confidare nella sua legittimità.
(v. punto 40)
3.
Nonostante l’esistenza di un altro fondamento giuridico, l’errore nella scelta del fondamento giuridico implica l’annullamento
dell’atto di cui trattasi qualora esso sia idoneo a produrre conseguenze sul suo contenuto, in particolare viziando d’irregolarità
il procedimento di adozione di tale atto.
(v. punto 41)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
18 ottobre 2011(
*
)
«Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Rigetto della domanda di dichiarazione di nullità da parte della divisione di annullamento – Notifica per fax della decisione della divisione di annullamento – Ricorso dinanzi alla commissione di ricorso – Memoria contenente i motivi del ricorso – Termine di presentazione – Ricevibilità del ricorso – Art. 57 del regolamento (CE) n. 6/2002 – Rettifica di una decisione – Art. 39 del regolamento (CE) n. 2245/2002 – Principio generale del diritto che autorizza la revoca di una decisione illegittima»
Nella causa T‑53/10,
[OSCURATO:PERSONA],
residente in Gilching (Germania), rappresentato dall’avv. E. A. Busse,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI),
rappresentato inizialmente dal sig. S. Schäffner, successivamente dalla sig.ra R. Manea e dal sig. G. Schneider, in qualità
di agenti,
convenuto,
controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI:
[OSCURATO:PERSONA]. Ltd,
con sede in Bangkok (Tailandia),
avente ad oggetto un ricorso proposto, da un lato, contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’UAMI 6 novembre
2009, come rettificata dalla decisione 10 dicembre 2009 (procedimento R 621/2009-3) e, dall’altro, contro la decisione della
terza commissione di ricorso dell’UAMI 22 marzo 2010 (procedimento R 621/2009‑3), relative ad un procedimento di dichiarazione
di nullità tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. Ltd,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),
composto dalle sig.re I. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), presidente, K. [OSCURATO:PERSONA] e dal sig. M. van der [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig.ra C. Heeren, amministratore
visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 febbraio 2010,
visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 maggio 2010,
vista la replica depositata presso la cancelleria del Tribunale il 16 luglio 2010,
vista la domanda di misure istruttorie del ricorrente 30 agosto 2010,
vista la modifica della composizione delle sezioni del Tribunale,
viste le osservazioni depositate dall’UAMI presso la cancelleria del Tribunale il 30 settembre 2010,
visto il quesito scritto del Tribunale alle parti,
in seguito all’udienza del 6 aprile 2011,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1
La controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli), la [OSCURATO:PERSONA]. Ltd, è titolare del disegno o modello comunitario registrato con il
numero 217955-0001 (in prosieguo: il «disegno o modello contestato»).
2
Il 22 aprile 2008 il ricorrente, il sig. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato dinanzi all’UAMI – tramite il suo rappresentante
– una domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello contestato, in applicazione dell’art. 25, n. 1, lett. b),
del regolamento (CE) del Consiglio 12 dicembre 2001, n. 6/2002, [sui] disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).
3
Con decisione 20 maggio 2009 (in prosieguo: la «decisione della divisione di annullamento»), la divisione di annullamento
dell’UAMI ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello contestato. La decisione della divisione
di annullamento consta di sei pagine. Il giorno della sua adozione, essa è stata inviata dall’UAMI per fax e per posta al
rappresentante del ricorrente, unitamente ad una lettera di accompagnamento di una pagina. Il ricorrente ha ricevuto la notifica
per posta il 25 maggio 2009.
4
Il 3 giugno 2009 la decisione della divisione di annullamento è stata oggetto di un ricorso proposto dal ricorrente. Il rappresentante
di quest’ultimo ha trasmesso all’UAMI la memoria contenente i motivi del ricorso, inizialmente per posta, il 21 settembre
2009, successivamente per fax, il 23 settembre 2009. L’UAMI ha ricevuto l’invio per fax il 23 settembre 2009, poi l’invio
per posta il 24 settembre 2009.
5
Il 13 ottobre 2009 il ricorrente è stato informato dalla cancelleria delle commissioni di ricorso dell’UAMI che il termine
per depositare la memoria contenente i motivi del ricorso, previsto dall’art. 57 del regolamento n. 6/2002, era scaduto il
21 settembre 2009. Di conseguenza, secondo l’UAMI, il ricorso del ricorrente poteva essere viziato da irricevibilità, poiché
la memoria di cui trattasi era stata ricevuta il 23 settembre 2009 e, pertanto, fuori termine. A tal proposito, al ricorrente
è stato concesso un termine che scadeva il 13 novembre 2009 entro cui presentare le sue osservazioni.
6
Nelle osservazioni del 14 ottobre 2009, il ricorrente ha fatto valere che la decisione della divisione di annullamento gli
era stata notificata solamente per posta il 25 maggio 2009, il che sarebbe attestato dal timbro di ricevimento apposto sul
documento notificato all’ufficio del rappresentante del ricorrente. Di conseguenza, la memoria contenente i motivi del ricorso
sarebbe stata presentata nei termini.
7
Con decisione 6 novembre 2009 (in prosieguo: la «decisione 6 novembre 2009»), la terza commissione di ricorso ha dichiarato
irricevibile il ricorso. Facendo riferimento al rapporto di trasmissione del fax della divisione di annullamento, contenuto
nel fascicolo amministrativo, essa ha rilevato che la decisione della divisione di annullamento era stata effettivamente notificata
per fax al rappresentante del ricorrente il 20 maggio 2009. Essa ne ha dedotto che il termine per depositare la memoria contenente
i motivi del ricorso fosse scaduto il 21 settembre 2009 e che, di conseguenza, la memoria ricevuta il 23 settembre 2009 fosse
stata presentata fuori termine. In tale contesto, la commissione di ricorso ha inoltre ritenuto che il timbro di ricevimento
fosse privo di valore probatorio relativamente alla questione della data di notifica della decisione della divisione di annullamento.
8
Il 12 novembre 2009 il ricorrente ha trasmesso all’UAMI nuove osservazioni, integrate dal rapporto di ricezione del fax del
suo rappresentante per il periodo compreso tra il 18 e il 25 maggio 2009 compreso. A parere del ricorrente, il rapporto dimostrava
che la decisione della divisione di annullamento non era stata notificata per fax al suo rappresentante il 20 maggio 2009.
9
Con decisione 10 dicembre 2009 (in prosieguo: la «decisione 10 dicembre 2009»), la terza commissione di ricorso ha rettificato
la decisione 6 novembre 2009, ai sensi dell’art. 39 del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 21 ottobre 2002, n. 2245, recante
modalità di esecuzione del regolamento n. 6/2002 (GU L 341, pag. 28). Secondo la commissione di ricorso, occorreva prendere
in considerazione le osservazioni del ricorrente del 12 novembre 2009, presentate prima della scadenza del termine concesso
dall’UAMI al ricorrente. Tuttavia, la commissione di ricorso ha ritenuto che il rapporto di ricezione fornito dal ricorrente
non consentisse di rimettere in discussione gli elementi dedotti dall’UAMI in merito alla notifica della decisione della divisione
di annullamento via fax il 20 maggio 2009. In particolare, detto rapporto di ricezione avrebbe attestato la ricezione di un
fax di sette pagine da parte del rappresentante del ricorrente il 20 maggio 2009 alle ore 12:35. Secondo la commissione di
ricorso, questo documento corrispondeva alla decisione della divisione di annullamento, trasmessa con la lettera di accompagnamento.
Di conseguenza, la commissione di ricorso ha deciso di mantenere il dispositivo della decisione 6 novembre 2009.
10
Il 23 dicembre 2009 il ricorrente ha chiesto di rettificare nuovamente la decisione 6 novembre 2009, affinché si riconoscesse
che la sua memoria contenente i motivi del ricorso era stata presentata entro i termini. A tal proposito, il ricorrente ha
presentato nuovi elementi sullo svolgimento del lavoro e sull’elaborazione dei fax in seno all’ufficio del suo rappresentante
nonché sull’apposizione sistematica del numero del mittente sui fax provenienti dall’UAMI. In subordine, il ricorrente ha
chiesto una restitutio in integrum a norma dell’art. 67 del regolamento n. 6/2002.
11
Con decisione 22 marzo 2010 (in prosieguo: la «decisione 22 marzo 2010»), la terza commissione di ricorso ha respinto le domande
del ricorrente presentate il 23 dicembre 2009. Riguardo alla domanda di rettifica, essa non ha ritenuto soddisfatte le condizioni
di cui all’art. 39 del regolamento n. 2245/2002.
Conclusioni delle parti
12
Nell’atto di ricorso, il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– in via principale, annullare la decisione 6 novembre 2009, come rettificata dalla decisione 10 dicembre 2009;
– in subordine, concedergli la restitutio in integrum;
– condannare l’UAMI alle spese.
13
Con lettera 7 aprile 2010, il ricorrente ha adattato le sue conclusioni in seguito all’adozione della decisione 22 marzo 2010,
chiedendo inoltre che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione 22 marzo 2010;
– dichiarare che la memoria contenente i motivi del ricorso era stata presentata entro i termini dinanzi alla commissione di
ricorso.
14
Nella replica, il ricorrente ha rinunciato ai capi delle conclusioni diretti ad ottenere la restitutio in integrum e la dichiarazione
che la memoria contenente i motivi del ricorso era stata presentata entro i termini dinanzi alla commissione di ricorso. Di
conseguenza, egli chiede, in definitiva, al Tribunale di annullare la decisione 6 novembre 2009, come rettificata dalla decisione
10 dicembre 2009, di annullare la decisione 22 marzo 2010 e di condannare l’UAMI alle spese.
15
L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare il ricorrente alle spese.
In diritto
16
Il ricorrente presenta due motivi relativi, il primo, ad una violazione del diritto al contraddittorio, e, il secondo, ad
un errore di valutazione. Egli chiede altresì al Tribunale l’adozione di un provvedimento istruttorio.
17
L’UAMI contesta la fondatezza dei motivi del ricorrente. Esso fa valere inoltre che la domanda di annullamento della decisione
22 marzo 2010 è irricevibile e che taluni allegati al ricorso non possono essere presi in considerazione dal Tribunale.
18
Quest’ultimo ritiene necessario procedere, oltre all’analisi dei motivi e degli argomenti delle parti, all’esame d’ufficio
della competenza dell’UAMI ad adottare le decisioni 10 dicembre 2009 e 22 marzo 2010.
Sulla ricevibilità della domanda di annullamento della decisione 22 marzo 2010
19
L’UAMI sostiene che la domanda di annullamento della decisione 22 marzo 2010 è irricevibile, poiché essa modifica l’oggetto
della controversia dinanzi alla commissione di ricorso. Infatti, detta decisione avrebbe avuto ad oggetto due domande del
ricorrente presentate successivamente all’adozione delle decisioni 6 novembre 2009 e 10 dicembre 2009.
20
Il ricorrente ritiene che, chiedendo l’annullamento della decisione 22 marzo 2010, esso non abbia modificato l’oggetto della
controversia, ma lo abbia solamente ampliato. Orbene, una siffatta estensione sarebbe ammissibile, secondo la giurisprudenza,
per motivi di economia processuale.
21
In via preliminare, va rammentato che, a norma dell’art. 135, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale, le memorie
delle parti non possono modificare l’oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso.
22
Nella fattispecie, la decisione 22 marzo 2010 è stata adottata in risposta alla lettera del ricorrente 23 dicembre 2009, nella
quale quest’ultimo aveva chiesto, da un lato, una seconda rettifica della decisione 6 novembre 2009 e, dall’altro, in subordine,
la restitutio in integrum.
23
Queste due domande sono state esaminate separatamente nella decisione 22 marzo 2010 prima di essere entrambe respinte.
24
Orbene, dalla decisione 22 marzo 2010 risulta che la domanda di rettifica presentata dal ricorrente nella lettera 23 dicembre
2009 riguardava la questione se la decisione della divisione di annullamento fosse stata notificata al ricorrente per fax
il 20 maggio 2009. Essa, quindi, aveva esattamente il medesimo oggetto delle decisioni 6 novembre e 10 dicembre 2009. Per
questo motivo, nella parte concernente la domanda di rettifica, la decisione 22 marzo 2010 costituisce una continuazione delle
decisioni precedenti della commissione di ricorso, con la conseguenza che essa non modifica l’oggetto della controversia dinanzi
a quest’ultima.
25
Per contro, il ricorrente ha chiesto all’UAMI la restitutio in integrum per la prima volta nella sua lettera 23 dicembre 2009.
Tale questione, dunque, non era oggetto né della decisione 6 novembre 2009 né della decisione 10 dicembre 2009. Pertanto,
là dove la domanda di annullamento della decisione 22 marzo 2010 riguarda la restitutio in integrum, essa modifica l’oggetto
della controversia dinanzi alla commissione di ricorso ai sensi dell’art. 135, n. 4, del regolamento di procedura.
26
Ciò considerato, occorre dichiarare la ricevibilità della domanda di annullamento della decisione 22 marzo 2010 nella parte
attinente alla domanda di rettifica e l’irricevibilità della stessa nella parte riguardante la domanda di restitutio in integrum.
Sulla competenza dell’UAMI ad adottare le decisioni 10 dicembre 2009 e 22 marzo 2010
27
In via preliminare, va rilevato che l’esame della competenza dell’autore dell’atto rappresenta una questione di ordine pubblico
che deve, in quanto tale, essere sollevata d’ufficio (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 27 febbraio 1992, cause riunite
T‑79/89, da T‑84/89 a T‑86/89, T‑89/89, T‑91/89, T‑92/89, T‑94/89, T‑96/89, T‑98/89, T‑102/89 e T‑104/89, BASF e a./[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑315, punto 31).
28
Nella fattispecie, il Tribunale ritiene necessario esaminare la competenza della commissione di ricorso dell’UAMI ad adottare
le decisioni 10 dicembre 2009 e 22 marzo 2010 sul fondamento dell’art. 39 del regolamento n. 2245/2002.
29
A norma dell’art. 39 del regolamento n. 2245/2002:
«Nelle decisioni dell’[UAMI] possono essere rettificati unicamente gli errori linguistici o di trascrizione nonché gli errori
manifesti. Essi sono rettificati, d’ufficio od a richiesta della parte interessata, dall’organo che ha preso la decisione».
30
Nel caso di specie, né le modifiche operate dalla decisione 10 dicembre 2009 né quelle richieste dal ricorrente il 23 dicembre
2009 riguardano errori linguistici o di trascrizione, il che, peraltro, non è contestato dalle parti.
31
Il ricorrente sostiene, in risposta ad un quesito scritto posto dal Tribunale nell’ambito delle misure d’organizzazione del
procedimento, che le modifiche di cui trattasi non riguardano nemmeno la rettifica di errori manifesti. Egli ritiene, di conseguenza,
che le decisioni 10 dicembre 2009 e 22 marzo 2010 debbano essere annullate per incompetenza dell’UAMI.
32
Per quanto riguarda la decisione 10 dicembre 2009, l’UAMI rileva che l’omessa presa in considerazione delle osservazioni del
ricorrente presentate entro il termine impartito costituiva un errore manifesto ai sensi dell’art. 39 del regolamento n. 2245/2002.
In subordine, esso fa valere che detta decisione della commissione di ricorso poteva essere basata su un altro fondamento
giuridico, in particolare sul principio generale del diritto che autorizza la revoca di un atto amministrativo illegittimo.
33
Quanto alla decisione 22 marzo 2010, l’UAMI sostiene che la commissione di ricorso era competente a statuire sulla domanda
di rettifica del ricorrente 23 dicembre 2009 in forza dell’art. 39 del regolamento n. 2245/2002.
34
Alla luce dell’argomentazione delle parti, si deve verificare se le modifiche operate dalla decisione 10 dicembre 2009 e quelle
richieste dal ricorrente il 23 dicembre 2009 riguardassero la rettifica di errori manifesti ai sensi dell’art. 39 del regolamento
n. 2245/2002.
35
A tal proposito, secondo la giurisprudenza, data l’importanza del carattere vincolante del dispositivo di una decisione definitiva
emanata da un’autorità competente e in ossequio al principio della certezza del diritto, la norma che consente di apportare,
eccezionalmente, rettifiche ulteriori ad una siffatta decisione va interpretata restrittivamente. Pertanto, la nozione di
«errore manifesto» è limitata ad errori formali la cui erroneità risulti chiaramente dal corpo della decisione stessa e che
non incidano sulla portata e sulla sostanza di quest’ultima, come caratterizzata dal suo dispositivo e dalla sua motivazione.
Per contro, la nozione di «errore manifesto» non può contemplare l’errore atto a viziare la sostanza della decisione impugnata
[v., in tal senso, sentenza del Tribunale 14 dicembre 2006, causa T‑392/04, Gagliardi/UAMI – [OSCURATO:PERSONA]
(MANŪ [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-104, punto 55].
Sulla decisione 10 dicembre 2009
36
Occorre constatare che la commissione di ricorso, adottando la decisione 10 dicembre 2009, ha fatto uso, in sostanza, del
meccanismo di rettifica per rimediare ad una violazione dei diritti della difesa del ricorrente, quali sanciti dall’art. 62
del regolamento n. 6/2002, risultante dal fatto che la decisione 6 novembre 2009 era stata adottata prima della scadenza del
termine concesso al ricorrente per presentare le proprie osservazioni.
37
Orbene, una siffatta violazione dei diritti della difesa non costituisce un errore manifesto ai sensi dell’art. 39 del regolamento
n. 2245/2002, come interpretato al punto 35 di cui sopra. Infatti, una violazione simile rappresenta un errore che inficia
il procedimento sfociato nell’adozione della decisione 6 novembre 2009 e, pertanto, atto a viziare la sostanza di detta decisione.
Del pari, la presa in considerazione delle osservazioni presentate dal ricorrente entro il termine impartito ha inficiato
la motivazione della decisione 6 novembre 2009 e, di conseguenza, il suo contenuto.
38
L’art. 39 del regolamento n. 2245/2002, quindi, non costituiva un fondamento giuridico adeguato tale da consentire all’UAMI
di rimediare alla violazione dei diritti della difesa del ricorrente, intervenuta nel procedimento che ha condotto all’adozione
della decisione 6 novembre 2009. Di conseguenza, la commissione di ricorso non era competente ad adottare la decisione 10
dicembre 2009 sul fondamento di tale disposizione.
39
Ferma restando la conclusione di cui al punto precedente, va rilevato che, come fa valere l’UAMI, la decisione 10 dicembre
2009 poteva, in linea di principio, essere adottata dalla commissione di ricorso sulla base di un altro fondamento giuridico.
40
Infatti, la giurisprudenza ha sancito un principio generale del diritto secondo il quale è ammessa la revoca retroattiva di
un atto amministrativo illegittimo che ha creato diritti soggettivi, purché l’istituzione da cui l’atto promana rispetti le
condizioni relative all’osservanza di un termine ragionevole e al legittimo affidamento del beneficiario dell’atto che ha
potuto confidare nella sua legittimità (sentenze della Corte 12 luglio 1957, cause riunite 7/56 e 3/57-7/57, Algera e a./Assemblea
comune, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 81, 116, e 3 marzo 1982, causa 14/81, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 749, punto 10; sentenza del Tribunale
12 settembre 2007, causa T‑25/04, González y Díez/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3121, punto 97).
41
Tuttavia, nonostante l’esistenza di un altro fondamento giuridico, l’errore nella scelta del fondamento giuridico implica
l’annullamento dell’atto di cui trattasi qualora esso sia idoneo a produrre conseguenze sul suo contenuto, in particolare
viziando d’irregolarità il procedimento di adozione di tale atto [v., in tal senso, sentenze della Corte 10 dicembre 2002,
causa C‑491/01, [OSCURATO:PERSONA] (Investments) e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11453, punto 98, e 11 settembre 2003,
causa C‑211/01, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8913, punto 52].
42
Orbene, nella fattispecie, la giurisprudenza citata sopra al punto 40 non prevede alcun procedimento particolare per la revoca
di un atto illegittimo.
43
Quanto all’osservanza delle condizioni poste da detta giurisprudenza, da un lato, la decisione 10 dicembre 2009 è intervenuta
un mese e quattro giorni dopo quella del 6 novembre 2009, il che costituisce un termine ragionevole.
44
Dall’altro, la decisione 6 novembre 2009, respingendo il ricorso del ricorrente avverso la decisione della divisione di annullamento,
favoriva la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso. Orbene, nella misura in cui la decisione 10 dicembre 2009
non ha modificato il dispositivo della decisione 6 novembre 2009, il legittimo affidamento della controinteressata dinanzi
alla commissione di ricorso non è stato leso.
45
Pertanto, non sussistono elementi atti a suggerire che il contenuto della decisione 10 dicembre 2009 possa essere stato inficiato
dalla scelta errata del fondamento giuridico. Ciò considerato, l’annullamento di detta decisione, a causa di tale errore,
sarebbe privo di qualunque effetto utile, in quanto la decisione presa dalla commissione di ricorso a seguito dell’annullamento
sarebbe adottata alle medesime condizioni e fondata sugli stessi elementi della decisione annullata.
46
Per questo motivo, si deve concludere che l’errore della commissione di ricorso quanto alla scelta del fondamento giuridico
applicabile non giustifica l’annullamento della decisione 10 dicembre 2009.
Sulla decisione 22 marzo 2010
47
La domanda di rettifica del ricorrente 23 dicembre 2009 mirava a far accertare che la memoria contenente i motivi del ricorso
era stata presentata nei termini. Orbene, una siffatta domanda non è diretta alla rettifica di un errore formale da cui è
inficiata la decisione di cui trattasi, bensì ad un riesame nel merito di quest’ultima e all’adozione di una nuova decisione
avente un contenuto differente.
48
Pertanto, tenuto conto di quanto esposto sopra al punto 35, l’errore invocato dal ricorrente nella domanda 23 dicembre 2009
non costituiva un errore manifesto ai sensi dell’art. 39 del regolamento n. 2245/2002, con la conseguenza che la commissione
di ricorso non era competente a trattare detta domanda nel merito in forza di tale disposizione.
49
Inoltre, nella misura in cui la commissione di ricorso, rigettando la domanda 23 dicembre 2009, ha ritenuto implicitamente
che la sua precedente decisione sul ricorso non fosse illegittima, essa non era nemmeno competente a procedere alla revoca
di detta decisione.
50
Di conseguenza, la commissione di ricorso non aveva alcuna competenza ad adottare la decisione 22 marzo 2010 per quanto concerne
il rigetto nel merito della domanda di rettifica 23 dicembre 2009.
51
Ciò considerato, occorre annullare la decisione 22 marzo 2010 nella parte riguardante la domanda di rettifica del ricorrente
23 dicembre 2009.
Sugli allegati al ricorso
52
Secondo l’UAMI, poiché gli allegati K 8 e K 13 al ricorso sono stati presentati dinanzi ad esso solamente dopo l’adozione
delle decisioni 6 novembre e 10 dicembre 2009, essi non possono essere presi in considerazione.
53
Il ricorrente non ha risposto specificamente all’argomento dell’UAMI.
54
Va osservato che i documenti in esame, vale a dire le dichiarazioni sull’onore del rappresentante del ricorrente e di un’impiegata
di quest’ultimo, sono stati presentati dinanzi all’UAMI in allegato alla lettera del ricorrente 23 dicembre 2009, ovvero successivamente
alla scadenza del termine impartito al ricorrente dall’UAMI per presentare le sue osservazioni sulla ricevibilità della memoria
contenente i motivi del ricorso. Pertanto, essi non facevano parte del contesto di fatto della causa quale esistente al momento
dell’adozione della decisione 10 dicembre 2009.
55
Del resto, i documenti in oggetto sono stati esaminati dalla commissione di ricorso nella decisione 22 marzo 2010. Orbene,
da un lato, risulta dai punti 47‑51 di cui sopra che essi non avrebbero dovuto costituire oggetto di un esame per quanto riguarda
la domanda di rettifica del ricorrente, dato che la commissione di ricorso non aveva alcuna competenza a trattare tale domanda
nel merito. Dall’altro, nella parte in cui la decisione 22 marzo 2010 concerne la domanda di restitutio in integrum, essa
non rientra nell’oggetto della controversia dinanzi al Tribunale, come risulta dai precedenti punti 19‑26. Di conseguenza,
il contenuto degli allegati K 8 e K 13 non è comunque pertinente rispetto a detto oggetto.
56
Pertanto, non è necessario per il Tribunale prendere in considerazione gli allegati K 8 e K 13 al ricorso in quanto essi,
da un lato, non rientravano nel contesto di fatto alla data di adozione della decisione 10 dicembre 2009 e, dall’altro, non
formano oggetto della controversia dinanzi al Tribunale come precisato nei punti 19‑26 di cui sopra.
Nel merito
57
Il ricorrente presenta due motivi relativi, il primo, ad una violazione del diritto al contraddittorio e, il secondo, ad un
errore di valutazione. Tuttavia, va osservato che questi due motivi hanno essenzialmente il medesimo oggetto e, pertanto,
si confondono, nei limiti in cui entrambi riguardano l’errore che la commissione di ricorso avrebbe commesso ritenendo che
la memoria contenente i motivi del ricorso fosse stata presentata fuori termine e, di conseguenza, fosse irricevibile. Occorre
quindi esaminare i due motivi congiuntamente.
58
Il ricorrente fa valere, in sostanza, che la decisione della divisione di annullamento gli era stata notificata per posta
il 25 maggio 2009, sicché la memoria contenente i motivi del ricorso, ricevuta dall’UAMI il 23 settembre 2009, sarebbe stata
presentata entro il termine di quattro mesi previsto dall’art. 57 del regolamento n. 6/2002.
59
Il ricorrente contesta, in tale ambito, che la decisione della divisione di annullamento sia stata notificata per fax al suo
rappresentante il 20 maggio 2009 e ricorda che l’onere della prova, al riguardo, spetta all’UAMI.
60
L’UAMI critica la fondatezza degli argomenti del ricorrente.
61
In via preliminare, va rammentato che dall’art. 47 del regolamento n. 2245/2002 emerge che l’UAMI può notificare le sue decisioni
per fax [v., per analogia, sentenza del Tribunale 19 aprile 2005, cause riunite T‑380/02 e T‑128/03, Success‑Marketing/UAMI
– Chipita (PAN & CO), [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1233, punti 54‑61].
62
L’art. 51 del regolamento n. 2245/2002 precisa che le modalità di trasmissione per fax sono determinate dal presidente dell’UAMI.
63
A tal proposito, l’art. 2 della decisione EX-03-04 del presidente dell’UAMI 20 gennaio 2003 precisa quanto segue:
«Qualunque decisione, comunicazione o notifica trasmessa dall’[UAMI] per fax o per via elettronica nell’ambito di procedimenti
relativi a disegni o modelli comunitari registrati indica nell’intestazione l’organo responsabile nonché il nome completo
dell’agente o degli agenti responsabili alla fine della decisione, comunicazione o notifica. Tali indicazioni sostituiscono
ogni sigillo o firma».
64
Nel caso di specie, il rapporto di trasmissione dell’UAMI attinente alla notifica per fax della decisione della divisione
di annullamento contiene i seguenti elementi:
– copia della prima pagina del fax, ovvero una lettera di accompagnamento inviata al rappresentante del ricorrente contenente
l’identificazione dell’organo responsabile ([OSCURATO:PERSONA] – NICHTIGKEITSABTEILUNG) e quella dell’agente
responsabile, nonché l’indicazione secondo la quale una decisione di sei pagine della divisione di annullamento 20 maggio
2009 era ad essa allegata;
– 20 maggio 2009 alle ore 12:22 per quanto concerne la data e l’ora della comunicazione;
– «+34965139818» in relazione al numero di fax dell’UAMI;
– «00498982006111» per quanto riguarda il numero di fax del destinatario;
– «7» in merito al numero di pagine trasmesse;
– la menzione «OK» per il risultato della trasmissione;
– 20 maggio 2009 alle ore 12:27 in ordine alla data e all’ora della produzione del rapporto.
65
Pertanto, alla luce del rapporto di trasmissione, si deve constatare, in primo luogo, che l’UAMI ha rispettato i requisiti
posti dall’art. 2 della decisione EX-03-04 relativamente alle formalità di una notifica via fax.
66
In secondo luogo, dal rapporto di trasmissione emerge altresì che, in data 20 maggio 2009 alle ore 12:22, l’UAMI ha inviato
al rappresentante del ricorrente un fax di sette pagine comprendente una lettera di accompagnamento di una pagina che indicava
che la decisione della divisione di annullamento di sei pagine era ad essa allegata.
67
Infine, secondo il rapporto di trasmissione, il fax trasmesso dall’UAMI alle ore 12:22 è stato ricevuto correttamente dall’apparecchio
per fax del rappresentante del ricorrente.
68
Occorre esaminare i quattro argomenti invocati dal ricorrente al fine di contestare quest’ultima affermazione.
69
[OSCURATO:PERSONA], in primo luogo, il ricorrente fa valere che emerge dal rapporto di ricezione del fax del suo rappresentante per il periodo
compreso tra il 18 e il 25 maggio, da egli presentato, che un fax di sette pagine, proveniente da un mittente non identificato,
è stato ricevuto il 20 maggio 2009 alle ore 12:35.
70
Detta circostanza, di per sé, tende a rafforzare il valore probatorio del rapporto di trasmissione esaminato in precedenza,
poiché essa indica che un fax avente il medesimo numero di pagine del fax trasmesso dall’UAMI è stato ricevuto, appena dopo,
dal rappresentante del ricorrente.
71
In secondo luogo, il ricorrente sostiene tuttavia che un eccessivo intervallo separa l’invio del fax dell’UAMI e la ricezione
di un fax da parte del rappresentante del ricorrente.
72
A tal proposito, si deve riconoscere che, sebbene dal rapporto di trasmissione del fax dell’UAMI risulti che la trasmissione
del fax è iniziata alle ore 12:22 e si è conclusa non oltre le ore 12:27, il rapporto di ricezione del fax del rappresentante
del ricorrente indica le ore 12:35 come ora di ricezione.
73
Ciò precisato, come fatto valere in udienza dall’UAMI, questa sfasatura di otto minuti può spiegarsi con la circostanza che
i due fax in esame, a causa di regolazioni effettuate manualmente, non siano regolati esattamente sulla stessa ora, mostrando
così dati che differiscono in una certa misura.
74
Pertanto, l’intervallo accertato tra l’invio e la ricezione non implica che il fax ricevuto dal rappresentante del ricorrente
non sia lo stesso trasmesso dall’UAMI.
75
In terzo luogo, il ricorrente osserva che il fax ricevuto dal suo rappresentante alle ore 12:35 non indica il numero del mittente.
76
Orbene, anche supponendo che, come sostiene il ricorrente, il numero del mittente sia in genere apposto sui fax provenienti
dall’UAMI, questa circostanza non esclude che una siffatta identificazione non sia visualizzata da un determinato fax, in
particolare per motivi tecnici. A tal proposito, l’UAMI ha in effetti precisato, in udienza, che l’apparecchio per fax utilizzato
per inviare il fax di cui trattasi non faceva parte del suo sistema informatico, con la conseguenza che esso non era programmato
automaticamente per mostrare il numero del mittente.
77
Inoltre, dalla decisione EX-03-04 non risulta che l’UAMI dovrebbe indicare sui fax che invia il numero del mittente, e il
ricorrente non fa valere che un obbligo simile esista in base ad un altro fondamento.
78
Ciò considerato, il fatto di non aver indicato il numero del mittente del fax ricevuto dal rappresentante del ricorrente non
consente neanch’esso di ritenere che non si trattasse del fax trasmesso dall’UAMI.
79
In quarto luogo, il ricorrente sostiene che egli non può essere obbligato a dimostrare un fatto negativo, vale a dire la mancata
ricezione del fax inviato dall’UAMI, al fine di poter mettere in discussione il valore probatorio del rapporto di trasmissione
relativo alla notifica via fax della decisione della divisione di annullamento.
80
Tuttavia, va constatato che il valore probatorio di detto rapporto di trasmissione avrebbe potuto essere contestato dalla
produzione di prove positive. Infatti, il ricorrente avrebbe potuto produrre, in particolare, il fax che ha in effetti ricevuto
il 20 maggio 2009 alle ore 12:35, allo scopo di dimostrare che non si trattava del fax trasmesso dall’UAMI lo stesso giorno
alle ore 12:22.
81
Ciononostante, il ricorrente sostiene che non può essergli imposta la produzione di tale elemento. Da un lato, a causa della
mancata identificazione del numero di fax del mittente, non sarebbe possibile determinare come è stato trattato il fax di
cui trattasi. Dall’altro, sarebbe trascorso un lasso di tempo considerevole dalla sua ricezione.
82
Tali argomenti non possono essere accolti. Infatti, le modalità di trattamento dei fax ricevuti dal rappresentante del ricorrente
rientrano nell’esclusiva responsabilità di tale rappresentante. Di conseguenza, poiché dall’esame dei rapporti di trasmissione
e di ricezione emerge che l’UAMI ha inviato un fax al rappresentante del ricorrente e che, appena dopo, quest’ultimo ha ricevuto
un fax da un mittente non identificato avente lo stesso numero di pagine, il ricorrente deve farsi carico delle conseguenze
della mancata presentazione del fax effettivamente ricevuto da detto rappresentante.
83
Ciò vale a maggior ragione considerato che, in forza dell’art. 28, n. 1, lett. c), i), del regolamento n. 2245/2002, letto
in combinato disposto con l’art. 1, n. 1, lett. b), del medesimo regolamento, il richiedente la dichiarazione di nullità o
il suo rappresentante è libero di indicare o meno un numero di fax e, pertanto, di determinare se questo mezzo di comunicazione
sarà utilizzato nella trasmissione delle comunicazioni tra esso e l’UAMI. Infatti, in una tale situazione, spetta al richiedente
la dichiarazione di nullità o al suo rappresentante adottare le adeguate precauzioni per essere in grado di determinare, se
del caso, il contenuto dei documenti effettivamente ricevuti tramite detto mezzo di comunicazione.
84
Alla luce di quanto precede, si deve concludere che il rapporto di trasmissione dimostra a sufficienza che la decisione della
divisione di annullamento è stata notificata via fax al rappresentante del ricorrente il 20 maggio 2009. Pertanto, la commissione
di ricorso non ha commesso alcun errore nel ritenere che la memoria contenente i motivi del ricorso, ricevuta il 23 settembre
2009, sia stata ricevuta oltre il termine previsto dall’art. 57 del regolamento n. 6/2002 e non potesse quindi essere presa
in considerazione.
85
Ciò considerato, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, la commissione di ricorso non era obbligata a considerare
l’ipotesi di un problema tecnico di ricezione di detto fax o dell’invio di quest’ultimo ad un numero errato. Del resto, il
ricorrente non fornisce alcuna precisazione in merito alla natura di un eventuale problema tecnico e non contesta che il numero
del destinatario che compare sul rapporto di trasmissione sia il numero di fax del suo rappresentante.
86
Il ricorrente non può nemmeno legittimamente far valere che la commissione di ricorso, non consentendogli di presentare osservazioni,
ha violato il suo diritto al contraddittorio. Infatti, da un lato, non avendo presentato, nel termine all’uopo previsto, alcuna
memoria contenente i motivi del ricorso, lo stesso ricorrente ha omesso di avvalersi di tale diritto relativamente ai motivi
del suo ricorso. Dall’altro, riguardo alla ricevibilità della memoria contenente i motivi del ricorso, il ricorrente, in data
14 ottobre e 12 novembre 2009, ha presentato osservazioni all’UAMI che sono state esaminate dalla commissione di ricorso nelle
decisioni 6 novembre e 10 dicembre 2009.
87
Infine, il ricorrente sostiene che gli interessi coinvolti non sono stati sufficientemente ponderati dalla commissione di
ricorso, in particolare per quanto concerne un’eventuale domanda di restitutio in integrum diretta a risolvere il problema
della trasmissione del fax controverso.
88
Tuttavia, il ricorrente non precisa quali siano gli interessi che avrebbero dovuto essere valutati a fronte del fatto che
la memoria contenente i motivi del ricorso era stata presentata fuori termine.
89
Del resto, la decisione della commissione di ricorso sulla ricevibilità del ricorso non ha impedito al ricorrente di chiedere
la restitutio in integrum, come, in realtà, ha fatto il 23 dicembre 2009. Orbene, dai punti 25 e 26 di cui sopra emerge che
il trattamento di detta domanda da parte della commissione di ricorso nella decisione 22 marzo 2010 non rientra nell’oggetto
della controversia dinanzi al Tribunale.
90
Poiché tutti gli argomenti del ricorrente sono stati disattesi, occorre respingere i due motivi da lui dedotti.
Sulla domanda di provvedimenti istruttori
91
Il ricorrente chiede al Tribunale di sentire due testimoni al fine, da un lato, di dimostrare che i fax provenienti dall’UAMI
indicano il numero di fax del mittente e, dall’altro, di descrivere la prassi di lavoro in seno all’ufficio del suo rappresentante,
in particolare per quanto concerne l’elaborazione dei fax in entrata. Il ricorrente afferma che tale misura consentirà di
fornire la prova che la decisione della divisione di annullamento non è stata notificata al suo rappresentante via fax il
20 maggio 2009.
92
Orbene, alla luce di quanto sopra esposto ai punti 75‑78 e 81‑83, né la questione se i fax provenienti dall’UAMI indichino
il numero di fax del mittente né le modalità di organizzazione del lavoro nell’ambito dell’ufficio del rappresentante del
ricorrente sono rilevanti ai fini della soluzione della controversia dinanzi al Tribunale. Di conseguenza, si deve respingere
la domanda di provvedimenti istruttori in quanto inconferente.
93
Alla luce di quanto precede, occorre annullare la decisione 22 marzo 2010 nella parte riguardante la domanda di rettifica
del ricorrente 23 dicembre 2009, e respingere, per il resto, il ricorso.
Sulle spese
94
Ai sensi dell’art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, il Tribunale
può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese. Nelle circostanze della fattispecie occorre
decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
La decisione della terza commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(UAMI) 22 marzo 2010 (procedimento R 621/2009‑3) è annullata nella parte riguardante la domanda di rettifica del sig. [OSCURATO:PERSONA] del 23 dicembre 2009.
2)
Per il resto, il ricorso è respinto.
3)
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA] der [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 ottobre 2011.
Firme
*
Lingua processuale: il tedesco.