CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2022
Cassazione n. 36097/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il giudizio di bilanciamento, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si vedano, in particolare, pagg. 1-2 in relazione all'irrilevanza degli indicatori segnalati dalla difesa); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contestano la mancata declaratoria di prescrizione del reato e l'omessa esclusione della recidiva, è generico quanto al secondo punto, non avendo il giudice di primo grado applicato la predetta aggravante e, quanto al primo punto, manifestamente infondato, in considerazione del compimento del termine di cui all'art. 161 cod. pen. il 30 aprile 2021 e, dunque, in epoca successiva alla deliberazione della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ostando siffatta statuizione al rilievo della prescrizione, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]