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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15842/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA;a letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato, i motivi aggiunti in realtà aventi il contenuto di una mera memoria difensiva inviata nell'interesse del ricorrente, con la documentazione allegata; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di Profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione al rilievo da ascrivere alle dichiarazioni spontanee del ricorrente ed a quelle della sorella Giada, alla ritenuta inapplicabilità degli artt. 47, 48, 49, 50 e 59 cp rivendicate anche con il secondo motivo, alla ritenuta infondatezza della richiesta difensiva volta al riconoscimento dell'attenuante di cui al 62 n. 5 cp, alla ritenuta incompatibilità alla causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cp e nonché al giudizio prognostico sotteso alla mancata sostituzione della pena detentiva irrogata con il lavoro di pubblica utilità o con la detenzione domiciliare; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricor P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA;a letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato, i motivi aggiunti in realtà aventi il contenuto di una mera memoria difensiva inviata nell'interesse del ricorrente, con la documentazione allegata; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di Profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione al rilievo da ascrivere alle dichiarazioni spontanee del ricorrente ed a quelle della sorella Giada, alla ritenuta inapplicabilità degli artt. 47, 48, 49, 50 e 59 cp rivendicate anche con il secondo motivo, alla ritenuta infondatezza della richiesta difensiva volta al riconoscimento dell'attenuante di cui al 62 n. 5 cp, alla ritenuta incompatibilità alla causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cp e nonché al giudizio prognostico sotteso alla mancata sostituzione della pena detentiva irrogata con il lavoro di pubblica utilità o con la detenzione domiciliare; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricor P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 15842/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris