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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2025

Cassazione n. 14914/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la reazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso e la memoria di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo (tempestività della querela) è generico poiché non si confronta con la motivazione, laddove evidenzia che fino al momento di decadenza dell'amministratore, costui può restituire le somme sottratte, così escludendosi l'appropriazione indebita (pg. 6); né con l'avvenuta costituzione di parte civile, e della relativa valutazione espressa in proposito nella motivazione; ritenuto che gli ulteriori motivi, attinenti all'affermazione di responsabilità ed alla motivazione del trattamento sanzionatorio, sono meramente ripetitivi di analoghe doglianze già formulate in grado di appello, cui la Corte d'appello ha fornito adeguata motivazione (pg. 6 e 7, rispettivamente); rilevato, pertanto, che il ricorso è inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18/02/2025 [OSCURATO:PERSONA] siglier

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la reazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso e la memoria di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo (tempestività della querela) è generico poiché non si confronta con la motivazione, laddove evidenzia che fino al momento di decadenza dell'amministratore, costui può restituire le somme sottratte, così escludendosi l'appropriazione indebita (pg. 6); né con l'avvenuta costituzione di parte civile, e della relativa valutazione espressa in proposito nella motivazione; ritenuto che gli ulteriori motivi, attinenti all'affermazione di responsabilità ed alla motivazione del trattamento sanzionatorio, sono meramente ripetitivi di analoghe doglianze già formulate in grado di appello, cui la Corte d'appello ha fornito adeguata motivazione (pg. 6 e 7, rispettivamente); rilevato, pertanto, che il ricorso è inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/02/2025 [OSCURATO:PERSONA] siglier
Sentenza Cassazione n. 14914/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris