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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14004/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentata violenza privata, commesso il 15 ottobre 2016.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi: il primo in ordine alla configurabilità degli estremi del reato nella forma tentata, nonché alla sua qualificazione alla stregua di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; il secondo in ordine alla individuazione del trattamento sanzionatorio.

3. I motivi di ricorso non sono manifestamente infondati.

Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che in data 24 settembre 2024 è decorso il termine di prescrizione del reato, tenuto conto di 162 giorni di sospensione (64 giorni per sospensione c.d.

Covid in relazione al rinvio dell'udienza del 20 marzo 2020, 98 giorni per rinvio dal 7 febbraio 2024 al 15 maggio 2024 per adesione del difensore alla astensione).

Non occorre pronunciarsi sulle statuizioni civili ex art. 578 cod. proc. civ., poiché la parte civile, inizialmente presente, ha revocato la costituzione.

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentata violenza privata, commesso il 15 ottobre 2016. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi: il primo in ordine alla configurabilità degli estremi del reato nella forma tentata, nonché alla sua qualificazione alla stregua di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; il secondo in ordine alla individuazione del trattamento sanzionatorio. 3. I motivi di ricorso non sono manifestamente infondati. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che in data 24 settembre 2024 è decorso il termine di prescrizione del reato, tenuto conto di 162 giorni di sospensione (64 giorni per sospensione c.d. Covid in relazione al rinvio dell'udienza del 20 marzo 2020, 98 giorni per rinvio dal 7 febbraio 2024 al 15 maggio 2024 per adesione del difensore alla astensione). Non occorre pronunciarsi sulle statuizioni civili ex art. 578 cod. proc. civ., poiché la parte civile, inizialmente presente, ha revocato la costituzione. 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così decis
Sentenza Cassazione n. 14004/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris