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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 09831/2024

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da : D'[OSCURATO:PERSONA], c.u.i 01GX5PG nato ad Alba il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l' ordinanza del Tribunale del riesame di Potenza in data 1/8/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il ricorrente è stato autorizzato alla richiesta trattazione orale; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]: letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Gip del Tribunale di Lagonegro disponeva l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di rapina aggravata.1.1.

Avverso tale provvedimento proponeva istanza di riesame l'indagato il quale, ferme la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, contestava l'adeguatezza della misura carceraria.

1.2. Il Tribunale di Pptenza, sezione del riesame, respingeva l'istanza confermando l'ordinanza impugnata.

2. Ricorre per Cassazione l'indagato, sollevando il seguente motivo di gravame:

2.1. violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 275 cod. proc. pen. 2.2.

Il Tribunale non avrebbe motivato in merito all'adeguatezza della misura carceraria, intesa quale extrema ratio, poiché non ha tenuto conto che D'Amico ha osservato le prescrizioni inerenti alla misura degli arresti domiciliari a lui applicata in altro procedimento per fatti successivi a quelli in esame. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è proposto per un motivo manifestamente infondato e deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

2. Il provvedimento impugnato non presenta i vizi denunciati con il ricorso.

Specificamente nell'ordinanza si dà atto adeguatamente della sussistenza del presupposto cautelare di cui all'art. 273 cod. proc. pen., rilevandosi come il fatto enunciato nella provvisoria imputazione emerge dalle circostanziate ed in nessun punto contestate emergenze processuali.

Altrettanto adeguata e priva di contraddizioni appare la motivazione fornita dal Tribunale di Potenza circa la sussistenza delle esigenze cautelari meritevoli di tutela attraverso la misura della custodia in carcere: in tal senso si è fatto, ragionevolmente, riferimento alla gravità dell'episodio contestato e soprattutto alla personalità dell'imputato dedito sin dalla minore età alla commissione di reati di analoga natura, laddove gli ultimi episodi delittuosi hanno dimostrato il consolidamento della determinazione delittuosa dello stesso, a fronte dell'inutile monito delle precedenti condanne.

Esplicitamente, poi, il Tribunale ha motivato circa l'adeguatezza della misura carceraria evidenziando la sussistenza di uno spiccato rischio di recidivanza.

Né appare manifestamente illogica o contraddittoria la motivazione laddove evidenzia che l'osservanza delle prescrizioni imposte con la misura degli arresti domiciliari in altro procedimento è doverosa, pena l'inasprimento della misura in corso.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento in favore della cassa delle ammenda della somma di euro tremila.

4.1. Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui gli si indagato trovano ristretti perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo

94. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Si provveda a norma dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

Così deliberato in camera di consiglio, il 12/12/2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] eltrani [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da : D'[OSCURATO:PERSONA], c.u.i 01GX5PG nato ad Alba il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l' ordinanza del Tribunale del riesame di Potenza in data 1/8/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il ricorrente è stato autorizzato alla richiesta trattazione orale; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]: letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Gip del Tribunale di Lagonegro disponeva l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di rapina aggravata.1.1. Avverso tale provvedimento proponeva istanza di riesame l'indagato il quale, ferme la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, contestava l'adeguatezza della misura carceraria. 1.2. Il Tribunale di Pptenza, sezione del riesame, respingeva l'istanza confermando l'ordinanza impugnata. 2. Ricorre per Cassazione l'indagato, sollevando il seguente motivo di gravame: 2.1. violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 275 cod. proc. pen. 2.2. Il Tribunale non avrebbe motivato in merito all'adeguatezza della misura carceraria, intesa quale extrema ratio, poiché non ha tenuto conto che D'Amico ha osservato le prescrizioni inerenti alla misura degli arresti domiciliari a lui applicata in altro procedimento per fatti successivi a quelli in esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è proposto per un motivo manifestamente infondato e deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. 2. Il provvedimento impugnato non presenta i vizi denunciati con il ricorso. Specificamente nell'ordinanza si dà atto adeguatamente della sussistenza del presupposto cautelare di cui all'art. 273 cod. proc. pen., rilevandosi come il fatto enunciato nella provvisoria imputazione emerge dalle circostanziate ed in nessun punto contestate emergenze processuali. Altrettanto adeguata e priva di contraddizioni appare la motivazione fornita dal Tribunale di Potenza circa la sussistenza delle esigenze cautelari meritevoli di tutela attraverso la misura della custodia in carcere: in tal senso si è fatto, ragionevolmente, riferimento alla gravità dell'episodio contestato e soprattutto alla personalità dell'imputato dedito sin dalla minore età alla commissione di reati di analoga natura, laddove gli ultimi episodi delittuosi hanno dimostrato il consolidamento della determinazione delittuosa dello stesso, a fronte dell'inutile monito delle precedenti condanne. Esplicitamente, poi, il Tribunale ha motivato circa l'adeguatezza della misura carceraria evidenziando la sussistenza di uno spiccato rischio di recidivanza. Né appare manifestamente illogica o contraddittoria la motivazione laddove evidenzia che l'osservanza delle prescrizioni imposte con la misura degli arresti domiciliari in altro procedimento è doverosa, pena l'inasprimento della misura in corso.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento in favore della cassa delle ammenda della somma di euro tremila. 4.1. Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui gli si indagato trovano ristretti perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Si provveda a norma dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Così deliberato in camera di consiglio, il 12/12/2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] eltrani [OSCURATO:PERSONA]
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