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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 34761/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] è proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 28 gennaio 2020, con la quale la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna loro in primo grado inflitta per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen., commesso in Numana il 30 giugno 2012.

2. L'impugnativa consta di due motivi, quivi enunciati nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen.. - Con il primo motivo è eccepita la nullità della sentenza ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per averla, la Corte territoriale, pronunciata nonostante che il difensore degli imputati avesse dichiarato di aderire all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle [OSCURATO:PERSONA] per il 28 gennaio 2020 con comunicazione trasmessa via posta elettronica certificata (PEC) in data 21 gennaio 2020. - Con il secondo motivo è dedotto il vizio di motivazione in ordine all'identificazione degli imputati.

3. Con requisitoria in data 10 giugno 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.

1. Il primo motivo è inammissibile.

1.1. Non ignora il Collegio che questa Corte ha già affermato che la richiesta di rinvio per adesione all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi della categoria può essere trasmessa, secondo quanto stabilito dall'art. 3 del Codice di "Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati", anche a mezzo posta elettronica certificata alla cancelleria del giudice procedente (Sez. 4, n. 35683 del 06/06/2018 - dep. 26/07/2018, Rv. 273424).

Ciò perché - si è sostenuto, richiamando sul punto l'insegnamento impartito dal diritto vivente con la sentenza n. 40187 del 27/03/2014, Lattanzio, Rv. 259928 - in tale ipotesi, venendo in rilievo la comunicazione di un'istanza di rinvio per adesione del difensore all'astensione di categoria, che costituisce l'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito ex art. 40 Cost., opera la norma posta dalla fonte speciale e competente a regolare la specifica materia, ossia l'art. 3 del vigente codice di autoregolamentazione, il quale prevede che l'atto contenente la dichiarazione di astensione sia «trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero>>.

Norma, questa, che è stata interpretata nel senso di consentire che la menzionata comunicazione sia effettuata oltre che con il tradizionale deposito, anche con la trasmissione nella cancelleria o segreteria mediante qualsiasi mezzo tecnico idoneo ad assicurare la provenienza della comunicazione dal difensore e l'arrivo della stessa nella cancelleria o nella segreteria: normalmente il telefax (Sez. 4, n. 3861 del 10/11/2017 - dep. 26/01/2018, Rv. 271740), ma anche la PEC, che è idonea ad assicurare la provenienza della comunicazione dal difensore e l'arrivo della stessa nella cancelleria o nella segreteria, laddove vi sia la ricevuta non soltanto di accettazione da parte del gestore di posta del destinatario, ma anche di consegna, che attesta che il destinatario ha ricevuto il messaggio, in quanto consegnatogli dal suo gestore.

1.2. Occorre, tuttavia, rilevare che i ricorrenti non solo non hanno dimostrato, come sarebbe stato loro specifico dovere, che il loro difensore aveva inviato la comunicazione relativa alla partecipazione all'astensione dalle attività difensive ad una casella di posta elettronica certificata 'dedicata', ossia destinata, secondo le norme regolamentari della Corte di appello di Ancona, a ricevere le istanze provenienti da privati, ma non hanno neppure allegato all'impugnativa, in adempimento dell'onere di autosufficienza del ricorso per cassazione, la delibera dell'[OSCURATO:PERSONA] dell'Avvocatura di indizione dell'astensione per il giorno 28 gennaio 2020.

Tanto rende inammissibile il proposto motivo per assenza di specificità.

2. Anche il secondo motivo è inammissibile.

Le formulate censure, articolate sotto l'egida formale del vizio di violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, si appuntano sull'operata valutazione delle prove in relazione al profilo della identificazione degli imputati come autori del furto loro ascritto in imputazione e, quindi, sulla tenuta dell'impianto motivazionale sotteso alla dichiarazione di loro responsabilità.

Le stesse, tuttavia, sono affidate a doglianze generiche, in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) - cfr. pagg. 3-5 della sentenza impugnata -, e dissimulano non consentite censure in fatto, protese a rimettere in discussione l'accertamento compiuto da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, le cui motivazioni, nel loro reciproco integrarsi, danno conto del convincimento maturato dai decidenti con argomenti che non si segnalano per alcuna illogicità evidente e con i quali, oltretutto, i ricorrenti non si sono criticamente confrontati limitandosi a contestarli o a proporre una differente valutazione delle prove sulla base di un alternativo modello di ragionamento (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019 - dep. 29/01/2020, Rv. 278237).

3. I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili.

Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] è proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 28 gennaio 2020, con la quale la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna loro in primo grado inflitta per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen., commesso in Numana il 30 giugno 2012. 2. L'impugnativa consta di due motivi, quivi enunciati nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen.. - Con il primo motivo è eccepita la nullità della sentenza ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per averla, la Corte territoriale, pronunciata nonostante che il difensore degli imputati avesse dichiarato di aderire all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle [OSCURATO:PERSONA] per il 28 gennaio 2020 con comunicazione trasmessa via posta elettronica certificata (PEC) in data 21 gennaio 2020. - Con il secondo motivo è dedotto il vizio di motivazione in ordine all'identificazione degli imputati. 3. Con requisitoria in data 10 giugno 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Il primo motivo è inammissibile. 1.1. Non ignora il Collegio che questa Corte ha già affermato che la richiesta di rinvio per adesione all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi della categoria può essere trasmessa, secondo quanto stabilito dall'art. 3 del Codice di "Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati", anche a mezzo posta elettronica certificata alla cancelleria del giudice procedente (Sez. 4, n. 35683 del 06/06/2018 - dep. 26/07/2018, Rv. 273424). Ciò perché - si è sostenuto, richiamando sul punto l'insegnamento impartito dal diritto vivente con la sentenza n. 40187 del 27/03/2014, Lattanzio, Rv. 259928 - in tale ipotesi, venendo in rilievo la comunicazione di un'istanza di rinvio per adesione del difensore all'astensione di categoria, che costituisce l'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito ex art. 40 Cost., opera la norma posta dalla fonte speciale e competente a regolare la specifica materia, ossia l'art. 3 del vigente codice di autoregolamentazione, il quale prevede che l'atto contenente la dichiarazione di astensione sia «trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero>>. Norma, questa, che è stata interpretata nel senso di consentire che la menzionata comunicazione sia effettuata oltre che con il tradizionale deposito, anche con la trasmissione nella cancelleria o segreteria mediante qualsiasi mezzo tecnico idoneo ad assicurare la provenienza della comunicazione dal difensore e l'arrivo della stessa nella cancelleria o nella segreteria: normalmente il telefax (Sez. 4, n. 3861 del 10/11/2017 - dep. 26/01/2018, Rv. 271740), ma anche la PEC, che è idonea ad assicurare la provenienza della comunicazione dal difensore e l'arrivo della stessa nella cancelleria o nella segreteria, laddove vi sia la ricevuta non soltanto di accettazione da parte del gestore di posta del destinatario, ma anche di consegna, che attesta che il destinatario ha ricevuto il messaggio, in quanto consegnatogli dal suo gestore. 1.2. Occorre, tuttavia, rilevare che i ricorrenti non solo non hanno dimostrato, come sarebbe stato loro specifico dovere, che il loro difensore aveva inviato la comunicazione relativa alla partecipazione all'astensione dalle attività difensive ad una casella di posta elettronica certificata 'dedicata', ossia destinata, secondo le norme regolamentari della Corte di appello di Ancona, a ricevere le istanze provenienti da privati, ma non hanno neppure allegato all'impugnativa, in adempimento dell'onere di autosufficienza del ricorso per cassazione, la delibera dell'[OSCURATO:PERSONA] dell'Avvocatura di indizione dell'astensione per il giorno 28 gennaio 2020. Tanto rende inammissibile il proposto motivo per assenza di specificità. 2. Anche il secondo motivo è inammissibile. Le formulate censure, articolate sotto l'egida formale del vizio di violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, si appuntano sull'operata valutazione delle prove in relazione al profilo della identificazione degli imputati come autori del furto loro ascritto in imputazione e, quindi, sulla tenuta dell'impianto motivazionale sotteso alla dichiarazione di loro responsabilità. Le stesse, tuttavia, sono affidate a doglianze generiche, in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) - cfr. pagg. 3-5 della sentenza impugnata -, e dissimulano non consentite censure in fatto, protese a rimettere in discussione l'accertamento compiuto da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, le cui motivazioni, nel loro reciproco integrarsi, danno conto del convincimento maturato dai decidenti con argomenti che non si segnalano per alcuna illogicità evidente e con i quali, oltretutto, i ricorrenti non si sono criticamente confrontati limitandosi a contestarli o a proporre una differente valutazione delle prove sulla base di un alternativo modello di ragionamento (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019 - dep. 29/01/2020, Rv. 278237). 3. I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il