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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 maggio 2024

Cassazione n. 13624/2024

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. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5809/2020r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., con socio unico, iscritta nell’elenco delle società veicolo per la cartolarizzazione tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del provvedimento della medesima Banca d’Italia del 1° ottobre 2014, n. 352070 e per essa, quale mandataria -giusta procura speciale in autentica delle 19/2/2016, a ministero del notaio dott. [OSCURATO:PERSONA] di Pordenone – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], all’uopo autorizzato in forza di delibera verbale del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliata in Roma, via dei Gabi, n. 24, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. -ricorrente- 2R.G. n. 5809/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i , giusta procura alle liti in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 7 , i quali dichiarano di voler ricevere eventuali comunicazioni e notifiche agli indirizzidi posta elettronica certificata indicati -controricorrenti-ricorrenti in via incidentale– avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n . 5850 /2 0 19 , depositata in data 3dicembre 20 19; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8/5/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano distinte opposizioni avverso il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti, quali fideiussori, oltre che della società debitrice Rider’s, su ricorso del [OSCURATO:PERSONA], per il pagamento della somma di lire 96.742.369, pari ad euro 49.963,26.

Per quel che ancora qui rileva gli opponenti deducevano l’addebito di interessi a tasso superiore a quello contrattualmente convenuto e, comunque, a quello legale.

2. Il tribunale di Napoli, a seguito dell’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio, una volta scomputati gli interessi anatocistici, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava gli opponenti al pagamento della somma di euro 45.545,41, oltre interessi legali.

3. Avverso tale sentenza gli opponenti proponevano appello deducendo, per quel che ancora qui rileva, la nullità delle fideiussioni e l’erroneità della CTU. 3R.G. n. 5809/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

4. La Corte d’appello rigettava il gravame.

5. Gli opponenti presentavano ricorso per cassazione articolato su cinquemotivi. [OSCURATO:PERSONA] congiuntamente il secondo ed il quarto motivo, con i quali si denunciava che la sentenza d’appello aveva omesso di motivare «sui criteri di determinazione del saldo iniziale».

Si deduceva –nel secondo motivo di ricorso - che la CTU esperita in primo grado, e recepita dal tribunale, «non consentiva di stabilire se il saldo finale fosse o meno il frutto dell’incidenza di una illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi intervenuta nel periodo intercorrente tra l’accensione del conto corrente e l’ultimo trimestre del 1992, tanto che «lo stesso giudice del gravame aveva dato atto di un saldo iniziale di lire 63.922.316 e che non era dato sapere se tale importo costituisse il risultato di operazioni poste in essere dall’apertura del conto o se, sul conto stesso, fossero refluite precedenti passività».

In tal modo, per i ricorrenti, «la [OSCURATO:PERSONA] aveva ignorato la copiosa giurisprudenza di legittimità e di merito, secondo cui, in caso di mancata prova del primo saldo, esso non potesse essere che pari a zero».

Inoltre– quanto al quarto motivo di ricorso - per i ricorrenti era errata la decisione d’appello laddove aveva ritenuto che il garante non potesse opporre al beneficiario l’illegittimità dell’attuata capitalizzazione degli interessi passivi. [OSCURATO:PERSONA] ritenuto «la necessità di una ricostruzione delle movimentazioni del conto corrente dal momento della sua apertura», chiarendo anche che era pacifico che «la garanzia prestata da Ascione e Sannino aveva natura autonoma».

Ha poi evidenziato che le clausole che prevedono una capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi sono affette «da nullità per contrasto con norme imperative», sicché era possibile la 4R.G. n. 5809/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio proponibilità, da parte del garante, «delle eccezioni fondate sulla nullità del contratto-base per violazione di norme imperative», essendo dunque il «garante autonomo» pienamente legittimato a sollevare «nei confronti della banca, l’eccezione di nullità della clausola anatocistica, allorquando essa non si fondi, come nella specie, su di un uso normativo (e non ricorrano, ovviamente, le altre condizioni legittimanti di cui all’art.1283)».

Soprattutto, questa Corteha evidenziato, quale conseguenza del ragionamento che «il problema della possibile confluenza, nel saldo iniziale di lire 63.922.316, di interessi anatocistici […], non può che risolversi in senso sfavorevole alla banca […]», che «ha l’onere di produrre gli estratti a partire dall’apertura del conto».

Veniva accolto, poi, anche il terzo motivo di ricorso, laddove i ricorrenti deducevano che in tema di capitalizzazione trimestrale la nullità della clausola era rilevabile anche d’ufficio, in fase di gravame, a norma dell’art.1421 c.c..

Si sottolineava anche che, una volta dichiarata la nullità della previsione negoziale relativa alla capitalizzazione, «gli interessi a debito del correntista devono essere […] calcolati senza operare alcuna capitalizzazione».

6. La Corte d’appello di Napoli, in sede di rinvio, in parziale accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Sannino, e in riforma parziale della sentenza impugnata, condannava gli stessi al pagamento in favore della cessionaria del credito [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. della somma di euro 39.360,47, compensando per metà le spese di lite, e condannando la cessionaria dei crediti al pagamento delle residue spese processuali, oltre a quelle della CTU espletata.

In particolare, per quel che qui ancora rileva, ha ritenuto che «in applicazione degli esposti principi, il saldo iniziale (al 5/10/1992: cfr. 5R.G. n. 5809/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio estratti allegati alla CTU) di lire 63.922.316 deve considerarsi al netto di interessi trimestrali ed anatocistici, e la sentenza di primo grado impugnata va riformata nel senso che, dal saldo del conto corrente al 15/11/1993, determinato dal CTU in complessive lire 88.188.206 (in luogo di lire 96.742.369 oggetto di ingiunzione: cfr.

CTU dott. [OSCURATO:PERSONA], pag. 6), va defalcato l’importo corrispondente ad interessi ed oneri come calcolati dal CTU, in lire 11.975.763 (cfr.

CTU, pag. 6), ma relativo al periodo ottobre 1992/novembre 1993.

In conseguenza di tali operazioni, il saldo del conto corrente al 15/11/1993 resta pari a lire 76.212.443, con una differenza a credito del correntista, rispetto all’importo ingiunto, di lire 20.529.926».

7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso principale la [OSCURATO:SOCIETA]., con socio unico, iscritta nell’elenco delle società veicolo per la cartolarizzazione, e per essa, quale mandataria, giusta procura speciale, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..

8. Hanno resistito [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale e depositando memoria scritta.

9. La ricorrente ha resistito con controricorso al ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo di impugnazione principale la ricorrente deduce la «illegittimità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 91 e 384 c.p.c.», reputando illegittima la sentenza della Corte d’appello nella parte in cui ha qualificato come soccombente la società «sebbene l’esito del processo sia stato evidentemente ad essa favorevole».

Per la ricorrente era evidente che la stessa era stata riconosciuta «come creditrice nella quasi totalità del credito fatto valere con la 6R.G. n. 5809/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio domanda giudiziale (ovvero, in una misura pari all’80% del richiesto)».

Il principio della soccombenza doveva essere applicato tenendo conto dell’esito globale del processo.

Anche in caso di compensazione, parziale o totale, delle spese di giudizio, mai potrebbe essere condannata parzialmente «la parte sostanzialmente vincitrice».

Nella specie, invece, era stata pronunciata condanna della società - che pure era stata costretta a promuovere un giudizio per ottenere il pagamento di euro 39.360,47 -al pagamento delle spese del giudizio, seppure compensate a metà, per complessivi euro 10.000,00.

2. Con il secondo motivo di impugnazione principale si deduce la «illegittimità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art.92 c.p.c.».

La società ricorrente deve essere considerata integralmente vincitrice, in quanto le è stata riconosciuta la spettanza di una somma pari all’80% di quanto richiesto con la domanda giudiziale, di conseguenza avrebbe avuto diritto, ai sensi dell’art.91 c.p.c., alla condanna integrale alle spese nei confronti delle controparti, integralmente soccombenti.

La sentenza d’appello, pronunciata in sede di rinvio, sarebbe illegittima nella parte in cui ha disposto la soccombenza reciproca, in falsa applicazione dell’art.92, comma 2, c.p.c.».

Anche laddove il giudice possa avere rilevato una soccombenza in capo ad entrambe le parti, lo stesso «dovrà valutare se vi è la prevalenza di una soccombenza rispetto all’altra».

Inoltre, «in via ulteriormente subordinata», prosegue la ricorrente, «tale soccombenza reciproca avrebbe dovuto portare ad una compensazione totale delle spese». 7R.G. n. 5809/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

4. Con un unico motivo di ricorso incidentale Sannino ed Ascione deducono la «violazione dell’art. 2967 c.c. in tema di onere della prova, collegato agli articoli 645 e 653 c.p.c. (posizione processuale dell’opposto), in funzione degli articoli 1283 e 1284 sull’anatocismo (con conseguente esclusione tout courtdi qualsiasi capitalizzazione), tutti in relazione al n. 3 dell’ art. 360 c.p.c.

Ciò nell’ambito della violazione degli articoli 383,384,394 in tema di giudizio di rinvio e di applicazione dei principi affermati dalla Corte di cassazione, in relazione ai numeri 3 e 4 dell’art.360 c.p.c.».

In particolare, deducono i ricorrenti incidentali che il conto era stato «presumibilmente acceso il primo agosto del 1991 (come si deduce da una scheda di raccolta firme)», aggiungendo che il CTU aveva chiesto copia degli estratti conto e dei conti scalari, ma la banca aveva fornito «copia di estratti conto uso interno dal primo ottobre 1992».

La prima «anagrafica» presente nell’incarto recava un saldo a debito al 5 ottobre 1992 di lire

63.922.316. Inoltre, il CTU aveva ribadito che «non era stato possibile procedere alla determinazione degli interessi anatocistici e della commissione di massimo scoperto dalla apertura del conto alla 30/9/1992 in quanto non erano disponibili gli estratti conto».

Il tribunale, dunque, aveva ricalcolato gli interessi su base annuale al saggio dei B.O.T.

«non incidendo sul cd saldo iniziale».

Allo stesso modo, la Corted’appello, rigettando integralmente il gravame, aveva confermato la sentenza del tribunale e, dunque, «parimenti non incidendo sul cd saldo iniziale».

La Corte d’appello, in sede di rinvio, aveva defalcato gli interessi come determinati dal CTU, giungendo al saldo di lire 76.212.443, pari ad euro 39.360,47, ma «anche in questo caso non incidendosul, 8R.G. n. 5809/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio anzi mantenendo ferma la partenza dal […] saldo iniziale di 63.922.316 di lire».

Al contrario, la Cortedi cassazione aveva enunciato il percorso decisionale che avrebbe dovuto seguire il giudice del rinvio.

In particolare, la Corte di cassazione aveva affermato che «il problema della possibile confluenza nel saldo iniziale […] di interessi anatocistici si risolve in senso sfavorevole alla banca, che non ha assolto all’onere probatorio e non può sottrarsene invocando il cessato obbligo di conservazione delle scritture ultradecennali perché questo non può sovrapporsi al principio dell’onere della prova che incombe sull’attore».

La Corte d’appello, in sede di rinvio ha reputato che il saldo iniziale al 5/10/1992 «deve considerarsi al netto di interessi trimestrali ed anatocistici».

Tale espressione non lascia comprendere se la Corte territoriale abbia ritenuto che il saldo al 5/10/1992 doveva essere depurato degli interessi trimestrali ed anatocistici e quindi se era, in realtà, al lordo, mentre il netto era di un diverso ammontare.

In realtà, però, il CTU «non aveva avuto modo di rendere quel saldo un “netto”, dal momento che ciò gli era stato impossibile perché non erano disponibili gli estratti conto “dall’apertura del conto fino al 30/9/1992 o al 31/12/1992”».

Pertanto, in realtà, come chiarito nelle conclusioni della relazione del CTU, «quei 63 milioni di lire e passa erano ancora, o: potevano essere, ovvero: erano presumibilmente, “lordi” di interessi capitalizzazioni oneri e quant’altro la banca vi aveva inserito (dall’apertura del conto), e che sarebbero apparsi dagli estratti mancanti».

Pertanto, la Corteterritoriale aveva, sì, sottratto dal saldo finale al 15/11/1993, interessi ed oneri, che il CTU aveva solo scorporato, 9R.G. n. 5809/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio nella sua indagine, in lire 11.975.763, «ma che risultavano dalle contabili ottobre 92/nov.93 e non dall’inizio del rapporto».

Il giudice del rinvio, dunque, «non ha tenuto conto del fatto che non vi fosse documentazione contabile a risalire dal 5 ottobre 1992 all’apertura del conto (1°agosto 1991) e che, non potendo escludersi la incidenza sul saldo ottobre 1992 di interessi e capitalizzazioni, il difetto di prova della composizione di quel saldo si dovesse risolvere nell’azzeramento dello stesso».

Sono state, dunque, violate le regole dell’onere della prova e la norma imperativa del divieto di anatocismo e di capitalizzazione trimestrale, in un procedimento in cui la banca era l’attore sostanziale, «che aveva chiesto ed ottenuto la ingiunzione su cui gravava l’onere della prova».

5. Va affrontato preliminarmente il ricorso incidentale, in quanto, in caso di accoglimento dello stesso, resterebbero assorbiti i due motivi di ricorso principale, dovendo pronunciare sulle spese il giudice del rinvio, con autonoma e nuova valutazione.

Va premesso ancora che, contrariamente a quando dedotto dalla Tiberiusnel controricorso al ricorso incidentale tardivo, quest’ultimo è ammissibile ex art. 334 c.p.c.

Infatti, in base al combinato disposto di cui agli artt. 334, 343 e 371 c.p.c., è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termineper l'impugnazione principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni, dovendosi individuare, quale unica conseguenza sfavorevole dell'impugnazione 10R.G. n. 5809/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio cosiddetta tardiva, che essa perde efficacia se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile ( Cass., sez. 3, 8 settembre 2022, n. 26504; Cass., sez. 5, 16 novembre 2018, n. 29593; Cass., sez. 1, 16 novembre 2015, n. 23396; Cass., sez. 2, 24 aprile 2012, n. 6470; Cass., sez. 3, 11 giugno 2008, n. 15483; Cass. Sez.

U., 7 novembre 1989, n. 4640; più recentemente Cass., sez. 2, 28 novembre 2023, n. 33015).

Tale principio si applica anche quando il ricorrente principale ha impugnato esclusivamente il capo della sentenza sulle spese processuali (Cass., sez. 3, 5 settembre 2022, n. 26139, che ha respinto la censura relativa all'inammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva proposta dal creditore -destinatario di un appello principale relativo al solo capo delle spese - con riguardo al capo della decisione che aveva escluso il suo diritto di procedere a esecuzione forzata nei confronti della controparte).

Nella specie il ricorso principale non è inammissibile né improcedibile, ma se ne deve valutare esclusivamente la fondatezza.

6. Il ricorso incidentale è fondato.

6.1. Invero, la Corte d’appello, in sede di rinvio, non ha tenuto conto del principio di diritto di cui all’ordinanza n. 371 del 2018 di questa Corte.

6.2. Deve premettersi che il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione in relazione ai punti decisivi non congruamente valutati dalla sentenza cassata e, se non può rimetterne in discussione il carattere di decisività, conserva il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza di annullamento (Cass., sez. 2, 2 febbraio 2024, n. 3150), senza poter sindacare la 11R.G. n. 5809/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio correttezza in iuredel principio stabilito dalla sentenza pronunciata in sede di legittimità (Cass., sez. 3, 28 febbraio 2024, n. 5253).

Con la precisazione che, in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità costituiscono il presupposto stesso della pronuncia di annullamento, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio di intangibilità(Cass., sez.

L, 11 ottobre 2022, n. 29733; Cass., n. 7091 del 2022; Cass., n. 17353 del 2010).

Inoltre, costituisce principio consolidato di legittimità quello per cui i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio didiritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi; nella 12R.G. n. 5809/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio terza ipotesi, la "potestas iudicandi" del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse (Cass., sez. 3, 15 giugno 2023, n. 17240; anche Cass., n. 6097 del 2022; Cass., n. 8810 del 2022; Cass., n. 20320 del 2021).

Nella specie, si versa nella terza ipotesi sopra considerata, in quanto il ricorso per cassazione è stato accolto sia per violazione di legge che per vizio della motivazione.

Tra l’altro, per questa Corteil giudice del rinvio, al quale la Corte di cassazione abbia rimesso la causa a seguito di annullamento della decisione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., incorre nella violazione dell'art. 384 c.p.c. laddove giudichi i rapporti sulla base di un criterio diverso da quello indicato dalla Corte stessa(Cass., sez. 5, 4 ottobre 2022, n. 28734).

7. Pertanto,da un lato, questa Corte, con la ordinanza n. 371 del 2018, ha reputato che anche il garante (con garanzia avente natura autonoma) può sollevare l’eccezione di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, per contrasto con norme imperative, e, dall’altro, ha accolto il secondo motivo di ricorso per cassazione, in base al quale «la Corte di merito aveva osservato che la consulenza tecnica esperita in primo grado, e recepita dal tribunale, non consentiva di stab ilire se il saldo finale fosse o meno il frutto dell’incidenza di una illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi intervenuta nel periodo intercorrente tra l’accensione del conto corrente e l’ultimo trimestre del 1992». 13R.G. n. 5809/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], si era soffermata proprio sul saldo iniziale di lire 63.922.316, non essendo dato sapere «se tale importo costituisse il risultato di operazioni poste in essere dall’apertura del conto o se, sul conto stesso, fossero le refluite precedenti passività»; per tale ragione secondo i ricorrenti «la Corte di Napoli aveva ignorato la copiosa giurisprudenza, di legittimità e di merito, secondo cui, in caso di mancata prova del primo saldo, esso non potesse essere che pari a zero».

Pertanto, questa Corte, con l’ordinanza n. 371 del 2018, ha precisato, dopo aver affermato che anche il garante autonomo poteva sollevare l’eccezione di nullità della clausola anatocistica, che «ne consegue, altresì, che il problema della possibile confluenza, nel saldo iniziale di lire 63.922.316, di interessi anatocistici (sentenza impugnata, pagg. 14 e 15), non può che risolversi in senso sfavorevole alla banca».

Con l’aggiunta, di particolare rilievo, per cui «nei rapportibancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultra legali a carico del correntista, la banca ha l’onere di produrre gli estratti a partire dall’apertura del conto; né essa banca può sottrarsi all’assolvimento di tale onere invocando l’insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili oltre 10 anni, perché non si può confondere l’onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito (Cass. 25 novembre 2010, n. 23974; in senso conforme: Cass. 20 aprile 2016, n. 7972; Cass., 18 settembre 2014, n. 19696; Cass. 26 gennaio 2011, n. 1842; Cass.10 maggio 2007, n. 10692).

Tale principio vale, ovviamente, anche ove si faccia questione dell’addebito di interessi anatocistici non dovuti». 14R.G. n. 5809/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

7.1. Va, dunque, osservato, il rimando espresso dell’ordinanza n. 371 del 2018, alle pronunce di questa Corteche hanno affermato il principio del «saldo zero».

7.2. È sufficiente porre attenzione a quanto riportato nella sentenza di questa Corte del 25 novembre 2010, n. 23974, espressamente richiamata nell’ordinanza in esame.

Si è affermato, infatti, nella pronuncia del 2010 n. 23974 che «la banca non ha provato […] che alla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], cui si riferisce il primo estratto conto riportato in giudizio, il credito riportato in detto estratto conto e conclusivo dell’andamento dei conti per gli anni pregressi fosse quello effettivo in ragione della più volte citata nullità delle clausole sugli interessi.

Del tutto correttamente pertanto la Corte d’appello ha azzerato le dette risultanze in quanto non provate e disposto che il calcolo dei rapporti di dare ed avere venisse calcolato dal CTU a partire dalla detta data del 1993 partendo da zero».

7.3. In senso sostanzialmente conforme è anche la sentenza del 26 gennaio 2011, n. 1842, pure richiamata nell’ordinanza n.371 del 2018, ove si legge che «l’assenza degli estratti conto per il periodo relativo ai primi 14 mesi del rapporto non appare astrattamente preclusiva rispetto alla possibilità di un’indagine concernente il periodo successivo, potendo questa attestarsi sulla base di riferimento più sfavorevole per il creditore istante (quale, a titolo esemplificativo, quella di un calcolo che preveda l’inesistenza di un saldo debitore alla data dell’estratto conto iniziale del 31/1/1988), e potendo analogamente essere effettuato il calcolo degli interessi dovuti in ragione del diverso parametro ritenuto applicabile».

8. Queste sentenze sono state poi seguite da altre pronunce di legittimità che hanno meglio chiarito la questione in ordine al «saldo zero». 15R.G. n. 5809/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] particolare, si è affermato (Cass., sez. 1, 2 maggio 2019, n. 11543) chenei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo inizialea debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio.

Nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti; in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta.

Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodottigli estratti conto; ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il 16R.G. n. 5809/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio cliente stesso; diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato.

Si è recentemente ribadito che, una volta esclusa la validità della pattuizione di interessi anatocistici e, riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, «l’accertamento del dare ed avere può attuarsi con l’impiego anche di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto stessi (Cass., sez. 1, 10 aprile 2024, n. 9727; Cass., n. 1763 del 2024; Cass., n. 22290 del 2023; Cass., n. 10293 del 2023).

Gli estratti conto, infatti, non costituiscono l’unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto; essi consentono di avere un appropriato riscontro dell’identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto.

Tuttavia, in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, «non può escludersi che l’andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni».

Si è ritenuto (Cass., sez. 1, 10 aprile 2024, n. 9727), dunque, che il giudice del merito: i) può valorizzare altra diversa documentazione, come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, oppure, ai sensi degli articoli 2709 e 2710 c.c., le risultanze delle scritture contabili (ma non l’estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto), o ancora gli estratti conto scalari, pure la stampa dei movimenti contabili risultanti a video dal database della banca, ottenuta dal correntista avvalendosi del servizio di home banking; ii) può attribuirsi rilevanza alla condotta processuale delle parti e ad ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ai sensi dell’art.116 c.p.c.. 17R.G. n. 5809/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], si è specificato che ove, malgrado la vasta tipologia di documentazione utilizzabile, per la integrale ricostruzione delle operazioni, non sia possibile addivenire a quel risultato, solo in tale ipotesi al giudice di merito sarà consentito utilizzare, dandone giustificazione adeguata, i metodi di calcolo «che ritenga più idonei al raggiungimento comunque di un risultato che rispecchi quanto più possibile l’avvenuto effettivo sviluppo del rapporto tra le parti».

Inoltre, «in quest’ottica, dunque, potrà certamente trovare applicazione anche il criterio dell’azzeramento del saldo o del cd. saldo zero, il quale pertanto, altro non rappresenta che uno dei possibili strumenti attraverso il quale può esplicitarsi il meccanismo della ripartizione dell’onere probatorio tra le parti sancito dall’art.2697 c.c.». 8.1.Come si vede non si è in alcun modo formato il giudicato interno dedotto dalla Tiberius, in ordine alla mancata contestazione con l’atto di appello della portata della «prima registrazione a debito».

La controversia verteva (e verte) proprio sulla verifica del computo degli interessi nel periodo dal 1 ° agosto 1991 al 4 ottobre 1992 (il primo estratto conto è del 5 ottobre 1992), quando vi era già un saldo negativo di lire

63.922.316. L’atto di appello, ritualmente trascritto, reca proprio tale motivo di gravame e la Corte di cassazione non ha rilevato d’ufficio alcun giudicato interno formatosi già in sede di giudizio di appello.

Anzi, questa Corte ha chiesto al giudice del rinvio –inascoltata – proprio la verifica del computo degli interessi relativi al periodo 1/8/1991-4/10/1992.

9. La Corte d’appello, in sede di rinvio, invece, non ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, pure chiaro, per il quale si sarebbe dovuta soffermare sull’esame del saldo iniziale di lire 18R.G. n. 5809/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 63.922.316, per verificare la «possibile confluenza […] di interessi anatocistici», applicando la regola per cui tale problema «non può che risolversi in senso sfavorevole alla banca».

Al contrario, il giudice di merito, in sede di rinvio, ha affermato che «in applicazione degli esposti principi, il saldo iniziale (al 5/10/1992: cfr. estratti allegati alla CTU) di lire 63.922.316 deve considerarsi al netto di interessi trimestrali ed anatocistici, e la sentenza di primo grado impugnata va riformata nel senso che, dal saldo del conto corrente al 15/11/1993, determinato dal CTU in complessive lire 88.188.206 (in luogo di lire 96.742.369 oggetto di ingiunzione: cfr.

CTU dott. [OSCURATO:PERSONA], pag. 6), va defalcato l’importo corrispondente ad interessi ed oneri come calcolati dal CTU, in lire 11.975.763 (cfr.

CTU, pag. 6).

In conseguenza di tali operazioni, il saldo del conto corrente al 15/11/1993 resta pari a lire 76.212.443, con una differenza credito del correntista, rispetto all’importo ingiunto, di lire 20.529.926».

Diversamente, il giudice del rinvio avrebbe dovuto proprio valutare se il saldo iniziale al 5 ottobre 1992 pari a lire 63.922.316, dovesse considerarsi al netto o al lordo degli interessi trimestrali ed anatocistici, in quanto il conto corrente risultava aperto in un periodo antecedente, individuabile, ad avvisodei ricorrenti, nel 1° agosto del 1991, come dalla scheda di raccolta firme.

L’affermazione della Corted’appello, in sede di rinvio, per cui il saldo iniziale al 5 ottobre 1992 dovesse considerarsi «al netto di interessi trimestrali ed anatocistici» risulta priva di qualsiasi addentellato istruttorio.

Come ben evidenziato del ricorso incidentale la Corteterritoriale avrebbe dovuto procedere ad esaminare tutta la documentazione prodotta dall’istituto di credito, e, in assenza di parte della stessa, 19R.G. n. 5809/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio provvedere «in senso sfavorevole alla banca», con riferimento al saldo iniziale di lire 63.922.316, di interessi anatocistici.

Il CTU, infatti, non era stato in grado di rendere il saldo al 5/10/1992 come un saldo «netto», proprio in assenza della documentazione relativa al periodo dal 1 agosto 1991 al 5/10/1992, non essendo stati prodotti gli estratti conto «dall’apertura del conto fino al 30/9/1992 o al 31/12/1992», come chiarito dalla CTU nella relazione stessa.

Andava chiarito, allora, sela somma di lire 63.922.316 alla data del 5/10/1992 era al «lordo» o al «netto» degli interessi trimestrali anatocistici.

Pertanto,la Corte territoriale, in questo caso correttamente, ha sottratto al saldo finale al 15/11/1993, che era già stato ricalcolato in riduzione con gli interessi dei BOT, gli stessi interessi ed oneri (massimo scoperto) che il CTU aveva solo scorporato, nella sua indagine, in lire 11.975.763, ma che, come osservato dai ricorrenti incidentali «risultavano dalle contabili ottobre 92/nov. 93 e non dall’inizio del rapporto».

Il giudice del rinvio non ha dunque verificato sevi fosse o meno ulteriore documentazione contabile dall’apertura del conto ( 1° agosto 1991), sino al 5 ottobre 1992, né se, non potendo escludersi l’incidenza sul saldo relativo al 5 ottobre 1992 di interessi e capitalizzazioni, «il difetto di prova della composizione di quel saldo si dovesse risolvere nell’azzeramento dello stesso», quest’ultimo quale criterio residuale.

Non v’è stato, dunque, da parte della Corte territoriale alcun accertamento di fatto per valutare la sussistenza e l’applicazione di interessi trimestrali anatocistici nel periodo dal 1° agosto 1991 (apertura del conto) per la somma relativa al 5/10/1992, che costituiva il saldo iniziale, con riferimento a documenti prodotti dalla 20R.G. n. 5809/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio banca, per lire 63.922.316, fosse al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5809/2020r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., con socio unico, iscritta nell’elenco delle società veicolo per la cartolarizzazione tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del provvedimento della medesima Banca d’Italia del 1° ottobre 2014, n. 352070 e per essa, quale mandataria -giusta procura speciale in autentica delle 19/2/2016, a ministero del notaio dott. [OSCURATO:PERSONA] di Pordenone – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], all’uopo autorizzato in forza di delibera verbale del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliata in Roma, via dei Gabi, n. 24, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. -ricorrente- 2R.G. n. 5809/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i , giusta procura alle liti in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 7 , i quali dichiarano di voler ricevere eventuali comunicazioni e notifiche agli indirizzidi posta elettronica certificata indicati -controricorrenti-ricorrenti in via incidentale– avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n . 5850 /2 0 19 , depositata in data 3dicembre 20 19; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8/5/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano distinte opposizioni avverso il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti, quali fideiussori, oltre che della società debitrice Rider’s, su ricorso del [OSCURATO:PERSONA], per il pagamento della somma di lire 96.742.369, pari ad euro 49.963,26. Per quel che ancora qui rileva gli opponenti deducevano l’addebito di interessi a tasso superiore a quello contrattualmente convenuto e, comunque, a quello legale. 2. Il tribunale di Napoli, a seguito dell’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio, una volta scomputati gli interessi anatocistici, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava gli opponenti al pagamento della somma di euro 45.545,41, oltre interessi legali. 3. Avverso tale sentenza gli opponenti proponevano appello deducendo, per quel che ancora qui rileva, la nullità delle fideiussioni e l’erroneità della CTU. 3R.G. n. 5809/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 4. La Corte d’appello rigettava il gravame. 5. Gli opponenti presentavano ricorso per cassazione articolato su cinquemotivi. [OSCURATO:PERSONA] congiuntamente il secondo ed il quarto motivo, con i quali si denunciava che la sentenza d’appello aveva omesso di motivare «sui criteri di determinazione del saldo iniziale». Si deduceva –nel secondo motivo di ricorso - che la CTU esperita in primo grado, e recepita dal tribunale, «non consentiva di stabilire se il saldo finale fosse o meno il frutto dell’incidenza di una illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi intervenuta nel periodo intercorrente tra l’accensione del conto corrente e l’ultimo trimestre del 1992, tanto che «lo stesso giudice del gravame aveva dato atto di un saldo iniziale di lire 63.922.316 e che non era dato sapere se tale importo costituisse il risultato di operazioni poste in essere dall’apertura del conto o se, sul conto stesso, fossero refluite precedenti passività». In tal modo, per i ricorrenti, «la [OSCURATO:PERSONA] aveva ignorato la copiosa giurisprudenza di legittimità e di merito, secondo cui, in caso di mancata prova del primo saldo, esso non potesse essere che pari a zero». Inoltre– quanto al quarto motivo di ricorso - per i ricorrenti era errata la decisione d’appello laddove aveva ritenuto che il garante non potesse opporre al beneficiario l’illegittimità dell’attuata capitalizzazione degli interessi passivi. [OSCURATO:PERSONA] ritenuto «la necessità di una ricostruzione delle movimentazioni del conto corrente dal momento della sua apertura», chiarendo anche che era pacifico che «la garanzia prestata da Ascione e Sannino aveva natura autonoma». Ha poi evidenziato che le clausole che prevedono una capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi sono affette «da nullità per contrasto con norme imperative», sicché era possibile la 4R.G. n. 5809/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio proponibilità, da parte del garante, «delle eccezioni fondate sulla nullità del contratto-base per violazione di norme imperative», essendo dunque il «garante autonomo» pienamente legittimato a sollevare «nei confronti della banca, l’eccezione di nullità della clausola anatocistica, allorquando essa non si fondi, come nella specie, su di un uso normativo (e non ricorrano, ovviamente, le altre condizioni legittimanti di cui all’art.1283)». Soprattutto, questa Corteha evidenziato, quale conseguenza del ragionamento che «il problema della possibile confluenza, nel saldo iniziale di lire 63.922.316, di interessi anatocistici […], non può che risolversi in senso sfavorevole alla banca […]», che «ha l’onere di produrre gli estratti a partire dall’apertura del conto». Veniva accolto, poi, anche il terzo motivo di ricorso, laddove i ricorrenti deducevano che in tema di capitalizzazione trimestrale la nullità della clausola era rilevabile anche d’ufficio, in fase di gravame, a norma dell’art.1421 c.c.. Si sottolineava anche che, una volta dichiarata la nullità della previsione negoziale relativa alla capitalizzazione, «gli interessi a debito del correntista devono essere […] calcolati senza operare alcuna capitalizzazione». 6. La Corte d’appello di Napoli, in sede di rinvio, in parziale accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Sannino, e in riforma parziale della sentenza impugnata, condannava gli stessi al pagamento in favore della cessionaria del credito [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. della somma di euro 39.360,47, compensando per metà le spese di lite, e condannando la cessionaria dei crediti al pagamento delle residue spese processuali, oltre a quelle della CTU espletata. In particolare, per quel che qui ancora rileva, ha ritenuto che «in applicazione degli esposti principi, il saldo iniziale (al 5/10/1992: cfr. 5R.G. n. 5809/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio estratti allegati alla CTU) di lire 63.922.316 deve considerarsi al netto di interessi trimestrali ed anatocistici, e la sentenza di primo grado impugnata va riformata nel senso che, dal saldo del conto corrente al 15/11/1993, determinato dal CTU in complessive lire 88.188.206 (in luogo di lire 96.742.369 oggetto di ingiunzione: cfr. CTU dott. [OSCURATO:PERSONA], pag. 6), va defalcato l’importo corrispondente ad interessi ed oneri come calcolati dal CTU, in lire 11.975.763 (cfr. CTU, pag. 6), ma relativo al periodo ottobre 1992/novembre 1993. In conseguenza di tali operazioni, il saldo del conto corrente al 15/11/1993 resta pari a lire 76.212.443, con una differenza a credito del correntista, rispetto all’importo ingiunto, di lire 20.529.926». 7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso principale la [OSCURATO:SOCIETA]., con socio unico, iscritta nell’elenco delle società veicolo per la cartolarizzazione, e per essa, quale mandataria, giusta procura speciale, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. 8. Hanno resistito [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale e depositando memoria scritta. 9. La ricorrente ha resistito con controricorso al ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo di impugnazione principale la ricorrente deduce la «illegittimità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 91 e 384 c.p.c.», reputando illegittima la sentenza della Corte d’appello nella parte in cui ha qualificato come soccombente la società «sebbene l’esito del processo sia stato evidentemente ad essa favorevole». Per la ricorrente era evidente che la stessa era stata riconosciuta «come creditrice nella quasi totalità del credito fatto valere con la 6R.G. n. 5809/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio domanda giudiziale (ovvero, in una misura pari all’80% del richiesto)». Il principio della soccombenza doveva essere applicato tenendo conto dell’esito globale del processo. Anche in caso di compensazione, parziale o totale, delle spese di giudizio, mai potrebbe essere condannata parzialmente «la parte sostanzialmente vincitrice». Nella specie, invece, era stata pronunciata condanna della società - che pure era stata costretta a promuovere un giudizio per ottenere il pagamento di euro 39.360,47 -al pagamento delle spese del giudizio, seppure compensate a metà, per complessivi euro 10.000,00. 2. Con il secondo motivo di impugnazione principale si deduce la «illegittimità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art.92 c.p.c.». La società ricorrente deve essere considerata integralmente vincitrice, in quanto le è stata riconosciuta la spettanza di una somma pari all’80% di quanto richiesto con la domanda giudiziale, di conseguenza avrebbe avuto diritto, ai sensi dell’art.91 c.p.c., alla condanna integrale alle spese nei confronti delle controparti, integralmente soccombenti. La sentenza d’appello, pronunciata in sede di rinvio, sarebbe illegittima nella parte in cui ha disposto la soccombenza reciproca, in falsa applicazione dell’art.92, comma 2, c.p.c.». Anche laddove il giudice possa avere rilevato una soccombenza in capo ad entrambe le parti, lo stesso «dovrà valutare se vi è la prevalenza di una soccombenza rispetto all’altra». Inoltre, «in via ulteriormente subordinata», prosegue la ricorrente, «tale soccombenza reciproca avrebbe dovuto portare ad una compensazione totale delle spese». 7R.G. n. 5809/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 4. Con un unico motivo di ricorso incidentale Sannino ed Ascione deducono la «violazione dell’art. 2967 c.c. in tema di onere della prova, collegato agli articoli 645 e 653 c.p.c. (posizione processuale dell’opposto), in funzione degli articoli 1283 e 1284 sull’anatocismo (con conseguente esclusione tout courtdi qualsiasi capitalizzazione), tutti in relazione al n. 3 dell’ art. 360 c.p.c. Ciò nell’ambito della violazione degli articoli 383,384,394 in tema di giudizio di rinvio e di applicazione dei principi affermati dalla Corte di cassazione, in relazione ai numeri 3 e 4 dell’art.360 c.p.c.». In particolare, deducono i ricorrenti incidentali che il conto era stato «presumibilmente acceso il primo agosto del 1991 (come si deduce da una scheda di raccolta firme)», aggiungendo che il CTU aveva chiesto copia degli estratti conto e dei conti scalari, ma la banca aveva fornito «copia di estratti conto uso interno dal primo ottobre 1992». La prima «anagrafica» presente nell’incarto recava un saldo a debito al 5 ottobre 1992 di lire 63.922.316. Inoltre, il CTU aveva ribadito che «non era stato possibile procedere alla determinazione degli interessi anatocistici e della commissione di massimo scoperto dalla apertura del conto alla 30/9/1992 in quanto non erano disponibili gli estratti conto». Il tribunale, dunque, aveva ricalcolato gli interessi su base annuale al saggio dei B.O.T. «non incidendo sul cd saldo iniziale». Allo stesso modo, la Corted’appello, rigettando integralmente il gravame, aveva confermato la sentenza del tribunale e, dunque, «parimenti non incidendo sul cd saldo iniziale». La Corte d’appello, in sede di rinvio, aveva defalcato gli interessi come determinati dal CTU, giungendo al saldo di lire 76.212.443, pari ad euro 39.360,47, ma «anche in questo caso non incidendosul, 8R.G. n. 5809/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio anzi mantenendo ferma la partenza dal […] saldo iniziale di 63.922.316 di lire». Al contrario, la Cortedi cassazione aveva enunciato il percorso decisionale che avrebbe dovuto seguire il giudice del rinvio. In particolare, la Corte di cassazione aveva affermato che «il problema della possibile confluenza nel saldo iniziale […] di interessi anatocistici si risolve in senso sfavorevole alla banca, che non ha assolto all’onere probatorio e non può sottrarsene invocando il cessato obbligo di conservazione delle scritture ultradecennali perché questo non può sovrapporsi al principio dell’onere della prova che incombe sull’attore». La Corte d’appello, in sede di rinvio ha reputato che il saldo iniziale al 5/10/1992 «deve considerarsi al netto di interessi trimestrali ed anatocistici». Tale espressione non lascia comprendere se la Corte territoriale abbia ritenuto che il saldo al 5/10/1992 doveva essere depurato degli interessi trimestrali ed anatocistici e quindi se era, in realtà, al lordo, mentre il netto era di un diverso ammontare. In realtà, però, il CTU «non aveva avuto modo di rendere quel saldo un “netto”, dal momento che ciò gli era stato impossibile perché non erano disponibili gli estratti conto “dall’apertura del conto fino al 30/9/1992 o al 31/12/1992”». Pertanto, in realtà, come chiarito nelle conclusioni della relazione del CTU, «quei 63 milioni di lire e passa erano ancora, o: potevano essere, ovvero: erano presumibilmente, “lordi” di interessi capitalizzazioni oneri e quant’altro la banca vi aveva inserito (dall’apertura del conto), e che sarebbero apparsi dagli estratti mancanti». Pertanto, la Corteterritoriale aveva, sì, sottratto dal saldo finale al 15/11/1993, interessi ed oneri, che il CTU aveva solo scorporato, 9R.G. n. 5809/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio nella sua indagine, in lire 11.975.763, «ma che risultavano dalle contabili ottobre 92/nov.93 e non dall’inizio del rapporto». Il giudice del rinvio, dunque, «non ha tenuto conto del fatto che non vi fosse documentazione contabile a risalire dal 5 ottobre 1992 all’apertura del conto (1°agosto 1991) e che, non potendo escludersi la incidenza sul saldo ottobre 1992 di interessi e capitalizzazioni, il difetto di prova della composizione di quel saldo si dovesse risolvere nell’azzeramento dello stesso». Sono state, dunque, violate le regole dell’onere della prova e la norma imperativa del divieto di anatocismo e di capitalizzazione trimestrale, in un procedimento in cui la banca era l’attore sostanziale, «che aveva chiesto ed ottenuto la ingiunzione su cui gravava l’onere della prova». 5. Va affrontato preliminarmente il ricorso incidentale, in quanto, in caso di accoglimento dello stesso, resterebbero assorbiti i due motivi di ricorso principale, dovendo pronunciare sulle spese il giudice del rinvio, con autonoma e nuova valutazione. Va premesso ancora che, contrariamente a quando dedotto dalla Tiberiusnel controricorso al ricorso incidentale tardivo, quest’ultimo è ammissibile ex art. 334 c.p.c. Infatti, in base al combinato disposto di cui agli artt. 334, 343 e 371 c.p.c., è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termineper l'impugnazione principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni, dovendosi individuare, quale unica conseguenza sfavorevole dell'impugnazione 10R.G. n. 5809/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio cosiddetta tardiva, che essa perde efficacia se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile ( Cass., sez. 3, 8 settembre 2022, n. 26504; Cass., sez. 5, 16 novembre 2018, n. 29593; Cass., sez. 1, 16 novembre 2015, n. 23396; Cass., sez. 2, 24 aprile 2012, n. 6470; Cass., sez. 3, 11 giugno 2008, n. 15483; Cass. Sez. U., 7 novembre 1989, n. 4640; più recentemente Cass., sez. 2, 28 novembre 2023, n. 33015). Tale principio si applica anche quando il ricorrente principale ha impugnato esclusivamente il capo della sentenza sulle spese processuali (Cass., sez. 3, 5 settembre 2022, n. 26139, che ha respinto la censura relativa all'inammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva proposta dal creditore -destinatario di un appello principale relativo al solo capo delle spese - con riguardo al capo della decisione che aveva escluso il suo diritto di procedere a esecuzione forzata nei confronti della controparte). Nella specie il ricorso principale non è inammissibile né improcedibile, ma se ne deve valutare esclusivamente la fondatezza. 6. Il ricorso incidentale è fondato. 6.1. Invero, la Corte d’appello, in sede di rinvio, non ha tenuto conto del principio di diritto di cui all’ordinanza n. 371 del 2018 di questa Corte. 6.2. Deve premettersi che il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione in relazione ai punti decisivi non congruamente valutati dalla sentenza cassata e, se non può rimetterne in discussione il carattere di decisività, conserva il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza di annullamento (Cass., sez. 2, 2 febbraio 2024, n. 3150), senza poter sindacare la 11R.G. n. 5809/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio correttezza in iuredel principio stabilito dalla sentenza pronunciata in sede di legittimità (Cass., sez. 3, 28 febbraio 2024, n. 5253). Con la precisazione che, in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità costituiscono il presupposto stesso della pronuncia di annullamento, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio di intangibilità(Cass., sez. L, 11 ottobre 2022, n. 29733; Cass., n. 7091 del 2022; Cass., n. 17353 del 2010). Inoltre, costituisce principio consolidato di legittimità quello per cui i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio didiritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi; nella 12R.G. n. 5809/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio terza ipotesi, la "potestas iudicandi" del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse (Cass., sez. 3, 15 giugno 2023, n. 17240; anche Cass., n. 6097 del 2022; Cass., n. 8810 del 2022; Cass., n. 20320 del 2021). Nella specie, si versa nella terza ipotesi sopra considerata, in quanto il ricorso per cassazione è stato accolto sia per violazione di legge che per vizio della motivazione. Tra l’altro, per questa Corteil giudice del rinvio, al quale la Corte di cassazione abbia rimesso la causa a seguito di annullamento della decisione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., incorre nella violazione dell'art. 384 c.p.c. laddove giudichi i rapporti sulla base di un criterio diverso da quello indicato dalla Corte stessa(Cass., sez. 5, 4 ottobre 2022, n. 28734). 7. Pertanto,da un lato, questa Corte, con la ordinanza n. 371 del 2018, ha reputato che anche il garante (con garanzia avente natura autonoma) può sollevare l’eccezione di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, per contrasto con norme imperative, e, dall’altro, ha accolto il secondo motivo di ricorso per cassazione, in base al quale «la Corte di merito aveva osservato che la consulenza tecnica esperita in primo grado, e recepita dal tribunale, non consentiva di stab ilire se il saldo finale fosse o meno il frutto dell’incidenza di una illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi intervenuta nel periodo intercorrente tra l’accensione del conto corrente e l’ultimo trimestre del 1992». 13R.G. n. 5809/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], si era soffermata proprio sul saldo iniziale di lire 63.922.316, non essendo dato sapere «se tale importo costituisse il risultato di operazioni poste in essere dall’apertura del conto o se, sul conto stesso, fossero le refluite precedenti passività»; per tale ragione secondo i ricorrenti «la Corte di Napoli aveva ignorato la copiosa giurisprudenza, di legittimità e di merito, secondo cui, in caso di mancata prova del primo saldo, esso non potesse essere che pari a zero». Pertanto, questa Corte, con l’ordinanza n. 371 del 2018, ha precisato, dopo aver affermato che anche il garante autonomo poteva sollevare l’eccezione di nullità della clausola anatocistica, che «ne consegue, altresì, che il problema della possibile confluenza, nel saldo iniziale di lire 63.922.316, di interessi anatocistici (sentenza impugnata, pagg. 14 e 15), non può che risolversi in senso sfavorevole alla banca». Con l’aggiunta, di particolare rilievo, per cui «nei rapportibancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultra legali a carico del correntista, la banca ha l’onere di produrre gli estratti a partire dall’apertura del conto; né essa banca può sottrarsi all’assolvimento di tale onere invocando l’insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili oltre 10 anni, perché non si può confondere l’onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito (Cass. 25 novembre 2010, n. 23974; in senso conforme: Cass. 20 aprile 2016, n. 7972; Cass., 18 settembre 2014, n. 19696; Cass. 26 gennaio 2011, n. 1842; Cass.10 maggio 2007, n. 10692). Tale principio vale, ovviamente, anche ove si faccia questione dell’addebito di interessi anatocistici non dovuti». 14R.G. n. 5809/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 7.1. Va, dunque, osservato, il rimando espresso dell’ordinanza n. 371 del 2018, alle pronunce di questa Corteche hanno affermato il principio del «saldo zero». 7.2. È sufficiente porre attenzione a quanto riportato nella sentenza di questa Corte del 25 novembre 2010, n. 23974, espressamente richiamata nell’ordinanza in esame. Si è affermato, infatti, nella pronuncia del 2010 n. 23974 che «la banca non ha provato […] che alla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], cui si riferisce il primo estratto conto riportato in giudizio, il credito riportato in detto estratto conto e conclusivo dell’andamento dei conti per gli anni pregressi fosse quello effettivo in ragione della più volte citata nullità delle clausole sugli interessi. Del tutto correttamente pertanto la Corte d’appello ha azzerato le dette risultanze in quanto non provate e disposto che il calcolo dei rapporti di dare ed avere venisse calcolato dal CTU a partire dalla detta data del 1993 partendo da zero». 7.3. In senso sostanzialmente conforme è anche la sentenza del 26 gennaio 2011, n. 1842, pure richiamata nell’ordinanza n.371 del 2018, ove si legge che «l’assenza degli estratti conto per il periodo relativo ai primi 14 mesi del rapporto non appare astrattamente preclusiva rispetto alla possibilità di un’indagine concernente il periodo successivo, potendo questa attestarsi sulla base di riferimento più sfavorevole per il creditore istante (quale, a titolo esemplificativo, quella di un calcolo che preveda l’inesistenza di un saldo debitore alla data dell’estratto conto iniziale del 31/1/1988), e potendo analogamente essere effettuato il calcolo degli interessi dovuti in ragione del diverso parametro ritenuto applicabile». 8. Queste sentenze sono state poi seguite da altre pronunce di legittimità che hanno meglio chiarito la questione in ordine al «saldo zero». 15R.G. n. 5809/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] particolare, si è affermato (Cass., sez. 1, 2 maggio 2019, n. 11543) chenei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo inizialea debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti; in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta. Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodottigli estratti conto; ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il 16R.G. n. 5809/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio cliente stesso; diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato. Si è recentemente ribadito che, una volta esclusa la validità della pattuizione di interessi anatocistici e, riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, «l’accertamento del dare ed avere può attuarsi con l’impiego anche di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto stessi (Cass., sez. 1, 10 aprile 2024, n. 9727; Cass., n. 1763 del 2024; Cass., n. 22290 del 2023; Cass., n. 10293 del 2023). Gli estratti conto, infatti, non costituiscono l’unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto; essi consentono di avere un appropriato riscontro dell’identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto. Tuttavia, in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, «non può escludersi che l’andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni». Si è ritenuto (Cass., sez. 1, 10 aprile 2024, n. 9727), dunque, che il giudice del merito: i) può valorizzare altra diversa documentazione, come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, oppure, ai sensi degli articoli 2709 e 2710 c.c., le risultanze delle scritture contabili (ma non l’estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto), o ancora gli estratti conto scalari, pure la stampa dei movimenti contabili risultanti a video dal database della banca, ottenuta dal correntista avvalendosi del servizio di home banking; ii) può attribuirsi rilevanza alla condotta processuale delle parti e ad ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ai sensi dell’art.116 c.p.c.. 17R.G. n. 5809/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], si è specificato che ove, malgrado la vasta tipologia di documentazione utilizzabile, per la integrale ricostruzione delle operazioni, non sia possibile addivenire a quel risultato, solo in tale ipotesi al giudice di merito sarà consentito utilizzare, dandone giustificazione adeguata, i metodi di calcolo «che ritenga più idonei al raggiungimento comunque di un risultato che rispecchi quanto più possibile l’avvenuto effettivo sviluppo del rapporto tra le parti». Inoltre, «in quest’ottica, dunque, potrà certamente trovare applicazione anche il criterio dell’azzeramento del saldo o del cd. saldo zero, il quale pertanto, altro non rappresenta che uno dei possibili strumenti attraverso il quale può esplicitarsi il meccanismo della ripartizione dell’onere probatorio tra le parti sancito dall’art.2697 c.c.». 8.1.Come si vede non si è in alcun modo formato il giudicato interno dedotto dalla Tiberius, in ordine alla mancata contestazione con l’atto di appello della portata della «prima registrazione a debito». La controversia verteva (e verte) proprio sulla verifica del computo degli interessi nel periodo dal 1 ° agosto 1991 al 4 ottobre 1992 (il primo estratto conto è del 5 ottobre 1992), quando vi era già un saldo negativo di lire 63.922.316. L’atto di appello, ritualmente trascritto, reca proprio tale motivo di gravame e la Corte di cassazione non ha rilevato d’ufficio alcun giudicato interno formatosi già in sede di giudizio di appello. Anzi, questa Corte ha chiesto al giudice del rinvio –inascoltata – proprio la verifica del computo degli interessi relativi al periodo 1/8/1991-4/10/1992. 9. La Corte d’appello, in sede di rinvio, invece, non ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, pure chiaro, per il quale si sarebbe dovuta soffermare sull’esame del saldo iniziale di lire 18R.G. n. 5809/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 63.922.316, per verificare la «possibile confluenza […] di interessi anatocistici», applicando la regola per cui tale problema «non può che risolversi in senso sfavorevole alla banca». Al contrario, il giudice di merito, in sede di rinvio, ha affermato che «in applicazione degli esposti principi, il saldo iniziale (al 5/10/1992: cfr. estratti allegati alla CTU) di lire 63.922.316 deve considerarsi al netto di interessi trimestrali ed anatocistici, e la sentenza di primo grado impugnata va riformata nel senso che, dal saldo del conto corrente al 15/11/1993, determinato dal CTU in complessive lire 88.188.206 (in luogo di lire 96.742.369 oggetto di ingiunzione: cfr. CTU dott. [OSCURATO:PERSONA], pag. 6), va defalcato l’importo corrispondente ad interessi ed oneri come calcolati dal CTU, in lire 11.975.763 (cfr. CTU, pag. 6). In conseguenza di tali operazioni, il saldo del conto corrente al 15/11/1993 resta pari a lire 76.212.443, con una differenza credito del correntista, rispetto all’importo ingiunto, di lire 20.529.926». Diversamente, il giudice del rinvio avrebbe dovuto proprio valutare se il saldo iniziale al 5 ottobre 1992 pari a lire 63.922.316, dovesse considerarsi al netto o al lordo degli interessi trimestrali ed anatocistici, in quanto il conto corrente risultava aperto in un periodo antecedente, individuabile, ad avvisodei ricorrenti, nel 1° agosto del 1991, come dalla scheda di raccolta firme. L’affermazione della Corted’appello, in sede di rinvio, per cui il saldo iniziale al 5 ottobre 1992 dovesse considerarsi «al netto di interessi trimestrali ed anatocistici» risulta priva di qualsiasi addentellato istruttorio. Come ben evidenziato del ricorso incidentale la Corteterritoriale avrebbe dovuto procedere ad esaminare tutta la documentazione prodotta dall’istituto di credito, e, in assenza di parte della stessa, 19R.G. n. 5809/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio provvedere «in senso sfavorevole alla banca», con riferimento al saldo iniziale di lire 63.922.316, di interessi anatocistici. Il CTU, infatti, non era stato in grado di rendere il saldo al 5/10/1992 come un saldo «netto», proprio in assenza della documentazione relativa al periodo dal 1 agosto 1991 al 5/10/1992, non essendo stati prodotti gli estratti conto «dall’apertura del conto fino al 30/9/1992 o al 31/12/1992», come chiarito dalla CTU nella relazione stessa. Andava chiarito, allora, sela somma di lire 63.922.316 alla data del 5/10/1992 era al «lordo» o al «netto» degli interessi trimestrali anatocistici. Pertanto,la Corte territoriale, in questo caso correttamente, ha sottratto al saldo finale al 15/11/1993, che era già stato ricalcolato in riduzione con gli interessi dei BOT, gli stessi interessi ed oneri (massimo scoperto) che il CTU aveva solo scorporato, nella sua indagine, in lire 11.975.763, ma che, come osservato dai ricorrenti incidentali «risultavano dalle contabili ottobre 92/nov. 93 e non dall’inizio del rapporto». Il giudice del rinvio non ha dunque verificato sevi fosse o meno ulteriore documentazione contabile dall’apertura del conto ( 1° agosto 1991), sino al 5 ottobre 1992, né se, non potendo escludersi l’incidenza sul saldo relativo al 5 ottobre 1992 di interessi e capitalizzazioni, «il difetto di prova della composizione di quel saldo si dovesse risolvere nell’azzeramento dello stesso», quest’ultimo quale criterio residuale. Non v’è stato, dunque, da parte della Corte territoriale alcun accertamento di fatto per valutare la sussistenza e l’applicazione di interessi trimestrali anatocistici nel periodo dal 1° agosto 1991 (apertura del conto) per la somma relativa al 5/10/1992, che costituiva il saldo iniziale, con riferimento a documenti prodotti dalla 20R.G. n. 5809/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio banca, per lire 63.922.316, fosse al
Sentenza Cassazione n. 13624/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris