CassazionedecretoSezione 5Decisione del 24 gennaio 2022
Cassazione n. 36466/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 24 gennaio 2022, la Corte di appello di Brescia ha rigettato l'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la restituzione del termine per impugnare o, in subordine, la rescissione del giudicato, in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale di Brescia il 7 novembre 2019, irrevocabile il 22 gennaio 2020, con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di tre anni di reclusione per i reati di bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice. La difesa aveva sostenuto che: il pubblico ministero, in sede di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, avendo accertato la residenza all'estero dell'indagato, aveva emesso, ai sensi dell'art. 169 cod. proc. pen., l'invito a eleggere domicilio in Italia; l'invito sarebbe stato consegnato a «persona dalla firma illeggibile»; in assenza dell'elezione di domicilio, si era proceduto a notificare al difensore l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e il decreto che disponeva il giudizio; all'udienza dibattimentale, il Tribunale, dopo aver rigettato l'eccezione di nullità della notifica sollevata dal difensore d'ufficio, aveva dichiarato l'assenza dell'imputato; il processo si era concluso con sentenza di condanna, divenuta irrevocabile il 21 gennaio 2020; l'imputato avrebbe avuto notizia della sentenza solo attraverso una comunicazione del consolato di Metz del 15 luglio 2021. Tanto premesso, la difesa aveva chiesto la restituzione del termine, atteso che l'imputato avrebbe ricevuto, «forse», unicamente l'invito a eleggere il domicilio in Italia: invito contenente la mera indicazione dei titoli di reato per i quali si procedeva, quando, invece, le norme che disciplinano il processo in assenza richiederebbero l'effettiva conoscenza del processo. La difesa, per le medesime ragioni, aveva chiesto, in via subordinata, la rescissione del giudicato. La Corte di appello ha rigettato entrambe le istanze, rilevando che: la sentenza era stata pronunciata sotto il vigore della disciplina dell'assenza; nel caso di specie, non ricorrevano le situazioni di caso fortuito o forza maggiore, che, alla luce della suddetta disciplina, giustificherebbero la restituzione del termine; il pubblico ministero, avendo accertato il luogo di residenza all'estero dell'indagato, l'aveva correttamente invitato a eleggere il domicilio nel ter -itorio dello Stato, indicandogli i reati per i quali si procedeva; l'invito e l'allegato avviso di conclusione delle indagini risultavano correttamente ricevuti, nel luogo di residenza, dalla moglie dell'indagato; successivamente, non essendo l'intervenuta alcuna elezione di domicilio, le notifiche erano state eseguite, ai sensi dell'art. 169 cod. proc. pen., presso il difensore d'ufficio. 2. Avverso l'ordinanza della Corte di appello di Brescia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. Con un unico motivo, deduce la violazione degli artt. 175 e 629-bis cod. proc. pen. Sostiene che la decisione della Corte di appello non avrebbe rispettato il principio di effettiva conoscenza del processo, che non potrebbe essere ridotto alla mera conoscenza dell'esistenza del procedimento. La giurisprudenza di legittimità, infatti, avrebbe affermato il principio secondo il quale la conoscenza deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di citazione in giudizio. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto. 1.1. L'unico motivo di ricorso, nella censura relativa alla richiesta di rescissione del giudicato, risulta fondato. Va premesso che il riferimento alla restituzione del termine è completamente errato, atteso che il procedimento in esame si è svolto interamente sotto la vigenza della disciplina in materia di assenza. Il testo originario dell'art. 175, comma 2 (introdotto dal decreto-legge 21 febbraio 2005,, n. 27, conv. con modificazioni dalla legge 22 aprile 2005, n. 60), infatti, continua a trovare applicazione solo quando viene in rilievo la situazione di un soggetto dichiarato contumace sotto la vigenza della disciplina anteriore alla riforma del 2014 (Sez. 2, n. 12630 del 4/3/2015, Rv. 262929; Sez. 2, n. 23882 del 27/5/2014, Rv. 259634). Risulta, invece, fondata la censura relativa alla richiesta di rescissione del giudicato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, è necessario che l'accusato abbia conoscenza del processo e non soltanto dell'esistenza di un'indagine penale a suo carico, e perciò necessario che egli sia destinatario di un provvedimento formale di "vocatio in iudicium", che contenga l'indicazione dell'accusa formulatagli nonché della data e del luogo di svolgimento del giudizio (S.U., n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716; Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, Cappelli, Rv. 279680). Si tratta di un principio di carattere generale, rispetto al quale risulterebbe del tutto ingiustificata una deroga legata alla circostanza che l'indagato risieda all'estero. L'art. 169 cod. proc. pen. deve essere letto in coerenza con tale principio: in caso di mancata elezione di domicilio le notifiche sono validamente eseguite mediante consegna ai difensore, ma, per procedere in assenza, è comunque necessario che l'atto di citazione in giudizio sia portato a conoscenza dell'imputato o che egli abbia avuto effettiva conoscenza del processo e, in particolare, dell'accusa formulatagli nonché della data e del luogo di svolgimento del giudizio. Ebbene, nel caso in esame, l'imputato ha ricevuto la notifica non del decreto che disponeva il giudizio, ma del mero avviso di conclusione delle indagini preliminari (che, peraltro, non è stato ricevuto personalmente dal diretto interessato, ma dalla moglie) e non risulta alcun elemento dal quale desumere che egli abbia, comunque, avuto effettiva conoscenza del processa. Tutti gli atti del processo risultano notificati al difensore d'ufficio e l'imputato, del tutto verosimilmente, non è venuto a conoscenza del processo, fino al passaggio in giudicato della sentenza. Sulla scorta di tali considerazioni, il ricorso deve essere accolto e la sentenza deve essere revocata, con conseguente sospensione della sua esecuzione. P.Q.M. Revoca la sentenza n. 3769/2019, emessa dal Tribunale di Brescia in data 7 novembre 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ne sospende l'esecuzione e dispone la trasmissione degli atti al