CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 1984
Cassazione n. 31222/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/05/1984 avverso l'ordinanza del 04/04/2024 del TRIBUNALE di BOLOGNA— dato avviso 1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 04 aprile 2024 il Tribunale di Bologna, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato la propria incompetenza a decidere su un'istanza di applicazione di reato continuato, e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano, ritenuto competente. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Francesco Quarta, per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], sostenendo l'erroneità della dichiarazione di incompetenza. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto avverso un provvedimento non impugnabile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., stante il disposto dell'art. 568, comma 2, cod.proc.pen., e la sua interpretazione da parte delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui «È inoppugnabile, salvo che sia abnorme, l'ordinanza con ia quale, nel corso delle indagini preliminari, il giudice, ai sensi dell'art. 22, comma primo, cod. proc. pen., riconosce la propria incompetenza e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero» (Sez. U, n. 42030 del 17/07/2014 , Rv. 260242; vedi anche Sez. 2, n. 14094 del 01/02/2019, Rv. 275773: «I provvedimenti con cui il giudice dichiara la propria incompetenza, ordinando la trasmissione degli atti al giudice reputato competente, non possono essere impugnati per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., in quanto, non essendo attributivi di competenza, comportano - qualora anche il secondo giudice si dichiari incompetente - l'elevazione del conflitto ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen.»; analogamente Sez. 5, n. 7401 del 14/12/2023, dep. 2024, Rv. 285981) 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che si ritiene congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01 luglio 2024 Il Consigliere estensore T [OSCURATO:PERSONA] F'