CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29349/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14821/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] cesco D'[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma viale Parioli n.43; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Li- guria, n.64/13/2012 depositata il 6 giugno 2012, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 26 maggio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria veniva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova n. 313/12/2007 che aveva parzialmente accolto il ricorso della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., esercente attività di commercio al dettaglio nei supermercati, avverso l'avviso di accertamento per Iva, Irpeg e Irap 2002 emesso nel quadro di un accertamento analitico induttivo ex art.39 comma 1 lett. d) d.P.R. n.600 del 1973. 2. La contribuente contestava il recupero ad imposta dei maggiori ri- cavi provenienti dal reparto abbigliamento, affidato mediante contrat- to di associazione in partecipazione alla società [OSCURATO:SOCIETA]., il recupe- ro a tassazione del costo afferente i servizi prestati da [OSCURATO:SOCIETA]. e l'errato recupero di compensi non spettante "i banchi dei freschi", nonché l'errato metodo di calcolo del ricarico. 3. Il giudice di prime cure riduceva l'imponibile Irpeg ad Euro 3.885,00 con conseguente diminuzione di Irap, Iva, sanzioni e inte- ressi, mentre il giudice d'appello, in riforma della decisione di primo grado, confermava interamente le riprese oggetto dell'avviso impu- gnato. 4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso la contribuente per tre motivi, cui resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate. La società ha depositato nota datata 22 dicembre 2020 formulando istanza di trattazione della controversia ex art.6 comma 13 del d.l. n.119 del 2018 e, da ultimo, deposita memoria. Considerato che: 5. Preliminarmente, come argomentato dalla contribuente nella me- moria illustrativa, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricor- so dal momento che questo in effetti non si risolve in una mera ri- chiesta di rinnovare il giudizio di fatto compiuto dal giudice d'appello. 6. Con il primo motivo di ricorso - ai fini dell'articolo 360 primo com- ma n. 3 c.p.c. - la contribuente lamenta la violazione o falsa applica- zione degli artt.39, 1°comma d.P.R. n. 600 del 1973, 54, d.P.R. n. 633 del 1972, 2727, 2729 e 2697 c.c. con deduzione di vizio logico- giuridico del decisum di secondo grado, nel capo in cui - in relazione alla ricostruzione di maggiori ricavi (per complessivi Euro 58.281,00) afferenti il "reparto di abbigliamento"- perviene ad avallare la rico- struzione indiretta degli stessi, ritenendo "ponderata" e "corretta", la percentuale di ricarico medio calcolata dai verbalizzanti ed applicata al costo del venduto, in luogo di quella dichiarata, calcolata sulla base del raffronto tra prezzi di vendita e prezzi di acquisto degli articoli as- sunti a campione, prescindendo dalle quantità esitate nell'anno per ogni articolo. 7. Con il secondo motivo - ai sensi dell'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c. - viene prospettata l'insufficiente motivazione circa fatti con- troversi e decisivi per il giudizio, il cui esame da parte della CTR avrebbe condotto ad una pronuncia diversa da quella adottata, ossia in primo luogo la significatività e rappresentatività del campione di merci considerato, ai fini della determinazione della percentuale di ri- carico medio applicata al costo del venduto e, in secondo luogo, la ponderazione dei ricarichi semplici sui rispettivi prezzi di acquisto con riferimento a cinque rami merceologici. 8. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi e relativi alla medesima ripresa sotto i due angoli della vio- lazione di legge e del vizio motivazionale, e sono infondati. Va rammentato che, per giurisprudenza consolidata della Corte «In tema di accertamento del reddito di impresa, la verifica dei maggiori ricavi non dichiarati dall'impresa commerciale, pur dovendo in linea di massima essere condotta attraverso la determinazione della percen- tuale di ricarico dei prezzi di vendita rispetto a quelli di acquisto fon- data su un campione di merci rappresentativo e adeguato per qualità e quantità rispetto al fatturato complessivo, può essere svolta in via induttiva ex art. 39, d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base di dati o noti- zie conosciute dall'Amministrazione finanziaria, allorché vi sia omessa o irregolare tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, non poten- dosi in tal caso procedere alla corretta analisi del contenuto dell'in- ventario e dunque alla ricostruzione analitica dei ricavi di esercizio.» (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 8698 del 29/03/2021, Rv. 661025 - 01). 9. Orbene, nel caso di specie, in cui l'accertamento è di tipo analitico induttivo ai sensi dell'art. 39, primo comma, lett. d) d.P.R. n. 600 del 1973, e che per il reparto di abbigliamento la contribuente per l'anno di imposta oggetto delle riprese ha stipulato un atto di partecipazione in associazione con la [OSCURATO:SOCIETA]., la CTR non si è limitata a confer- mare l'accertamento, ma ha dato conto della valutazione sia del profi- lo quantitativo, confermando l'operato dell'Agenzia dal momento che si è basato sulla considerazione delle merci più rappresentative e di maggior smercio, sia della ponderazione dei prezzi di acquisto con ri- ferimento ad un ventaglio di cinque rami merceologici. Il giudice d'appello ha motivato anche sul quantum, confermando l'atto imposi- tivo per aver individuato il ricarico sulla base del rapporto tra i prezzi di vendita e il costo di acquisto di merci, sia nel rispetto del canone di riparto dell'onere della prova secondo l'insegnamento giurispruden- ziale richiamato, sia argomentando adeguatamente senza vizi logici la sua adesione alla ricostruzione analitico induttiva di cui all'atto impo- sitivo. 10. Con il terzo motivo di ricorso - ex articolo 360 primo comma n. 3 c.p.c. - la società prospetta la violazione o falsa applicazione degli artt.37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, 53 Cost., 52, 95 e 127 del d.P.R. n. 917 del 1986 (vigenti ratione temporis) in cui sarebbe incor- sa la sentenza di appello nel capo in cui conferma il recupero di costi per complessivi Euro 54.000,00, corrispondenti agli utili corrisposti da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a [OSCURATO:SOCIETA]. a fronte della gestione del reparto di abbigliamento ad essa affidato, avallando la condizione di antieconomicità prospettata dall'Agenzia e la natura elusiva del con- tratto di associazione in partecipazione sottoscritto tra le due società. 11. Il motivo è infondato. La CTR ha accertato, con riferimento al contratto di associazione in partecipazione sulla base del quale la con- tribuente ha affidato alla [OSCURATO:SOCIETA]. il settore abbigliamento, che quest'ultima società è controllata per il 95% da [OSCURATO:PERSONA], a sua volta socia della contribuente per il 4,67% e ha ritenuto che i costi sostenuti fossero sproporzionati rispetto alla quota spettante alla so- cietà associante, ossia il rapporto non è idoneo a remunerare il rischio di impresa. E' una ratio decidendi dotata di adeguata logicità pog- giante su un preciso accertamento in fatto, che conferma il contenuto dell'avviso di accertamento riportato a pag. 44 del ricorso secondo cui l'entità della deduzione non è legata all'utile realizzato nell'anno né giustificato dall'apporto di capitale fornito. Inoltre, la Corte osserva che l'argomentazione del giudice d'appello non è censurata come vi- zio motivazionale sotto il profilo dell'insufficienza con individuazione di ulteriori fatti o elementi di prova ritualmente introdotti nel proces- so, da valutare in quanto potenzialmente decisivi e non valutati dal giudice del merito. 12. In conclusione, il ricorso dev'essere rigettato e le spese di lite, li- quidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 5.600,00 per compensi oltre Spese prenotate a debito. Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulte- riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma il 26 maggio 2021 Il Presidente