Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 dicembre 2019

Cassazione n. 07719/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20980-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 94, presso lo studio MORBINATI & [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ed AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE - intimati - avverso la sentenza n. 24181/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 18/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 20980/2020 Numero sezionale 2224/2022 [OSCURATO:PERSONA] Numero di raccolta generale 7719/2022Data pubblicazione 09/03/2022 Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione, ex art. 615 c.p.c., avverso una cartella di pagamento fondata su violazioni al codice della strada.

Con sentenza n. 23360/2015 il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione, compensando le spese del giudizio.

Interponeva appello avverso detta decisione la Runcini, censurando la statuizione relativa al governo delle spese, ed il Tribunale di Roma, con la sentenza impugnata, n. 24181/2019, resa nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA] e dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, rigettava il gravame, condannando l’appellante alle spese del secondo grado.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi.

Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

ACCOGLIMENTO del secondo motivo di ricorso con ASSORBIMENTO del primo.

Con sentenza n. 23360/2915 il Giudice di Pace di Roma accoglieva l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso una cartella esattoriale emessa da [OSCURATO:PERSONA], oggi divenuta Agenzia delle Entrate – Riscossione, compensando le spese.

L’appello, proposto dalla Runcini avverso detta decisione soltanto in relazione al governo delle spese operato dal giudice di primo grado, veniva rigettato dal Tribunale di Roma, con la sentenza oggi impugnata, sul presupposto che la compensazione operata dal F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 20980/2020 Giudice di Pace fosse stata giustificata dalla reciproca soccombenza Numero sezionale 2224/2022Numero di raccolta generale 7719/2022 delle parti, derivante dal rigetto della domanda proposta dalla Data pubblicazione 09/03/2022 Runcini ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi.

Con il primo di essi, lamenta il vizio della motivazione per omesso esame, da parte del Tribunale, della censura relativa al mancato accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. di cui anzidetto, motivata dalla ravvisata inesistenza del tributo per il quale era stata emessa la cartella impugnata.

Con il secondo, invece, lamenta la violazione dell’art. 92 c.p.c. nella parte in cui il giudice di secondo grado ha ritenuto legittima la compensazione delle spese in assenza di profili di reciproca soccombenza, non potendo essere considerato a tal fine il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla Rencini.

La seconda doglianza, che per motivi logici va esaminata con precedenza rispetto alla prima, è fondata, in base al principio, cui si ritiene di dare continuità, secondo cui “Il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell’integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un’ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicchè non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 92 c.p.c..” (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 9532 del 12/04/2017, Rv. 643825; Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 11792 del 15/05/2018, Rv. 648541).

Con tali pronunce, questa Corte ha ritenuto che, a fronte dell’accoglimento integrale della domanda di merito avente ad oggetto l'accertamento negativo della pretesa di pagamento avanzata dall'esattore, non possa configurarsi soccombenza parziale per effetto del solo rigetto della domanda, meramente accessoria, proposta dall’opponente ex art. 96 c.p.c., superando, in tal modo, l’isolato precedente di segno contrario (Cass. Sez. 6-2, Sentenza n. 20838 del 14/10/2016 Rv. 641572).

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 20980/2020 Numero sezionale 2224/2022 L’accoglimento del secondo motivo, nei termini suindicati, Numero di raccolta generale 7719/2022Data pubblicazione 09/03/2022 importa l’assorbimento della prima censura”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore.

La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa rinviata al Tribunale di Roma, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM La Corte Suprema di Cassazione accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 25 febbraio 2022.

Il Presidente (L.G.

Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20980-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 94, presso lo studio MORBINATI & [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ed AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE - intimati - avverso la sentenza n. 24181/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 18/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 20980/2020 Numero sezionale 2224/2022 [OSCURATO:PERSONA] Numero di raccolta generale 7719/2022Data pubblicazione 09/03/2022 Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione, ex art. 615 c.p.c., avverso una cartella di pagamento fondata su violazioni al codice della strada. Con sentenza n. 23360/2015 il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione, compensando le spese del giudizio. Interponeva appello avverso detta decisione la Runcini, censurando la statuizione relativa al governo delle spese, ed il Tribunale di Roma, con la sentenza impugnata, n. 24181/2019, resa nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA] e dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, rigettava il gravame, condannando l’appellante alle spese del secondo grado. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO del secondo motivo di ricorso con ASSORBIMENTO del primo. Con sentenza n. 23360/2915 il Giudice di Pace di Roma accoglieva l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso una cartella esattoriale emessa da [OSCURATO:PERSONA], oggi divenuta Agenzia delle Entrate – Riscossione, compensando le spese. L’appello, proposto dalla Runcini avverso detta decisione soltanto in relazione al governo delle spese operato dal giudice di primo grado, veniva rigettato dal Tribunale di Roma, con la sentenza oggi impugnata, sul presupposto che la compensazione operata dal F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 20980/2020 Giudice di Pace fosse stata giustificata dalla reciproca soccombenza Numero sezionale 2224/2022Numero di raccolta generale 7719/2022 delle parti, derivante dal rigetto della domanda proposta dalla Data pubblicazione 09/03/2022 Runcini ai sensi dell’art. 96 c.p.c. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Con il primo di essi, lamenta il vizio della motivazione per omesso esame, da parte del Tribunale, della censura relativa al mancato accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. di cui anzidetto, motivata dalla ravvisata inesistenza del tributo per il quale era stata emessa la cartella impugnata. Con il secondo, invece, lamenta la violazione dell’art. 92 c.p.c. nella parte in cui il giudice di secondo grado ha ritenuto legittima la compensazione delle spese in assenza di profili di reciproca soccombenza, non potendo essere considerato a tal fine il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla Rencini. La seconda doglianza, che per motivi logici va esaminata con precedenza rispetto alla prima, è fondata, in base al principio, cui si ritiene di dare continuità, secondo cui “Il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell’integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un’ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicchè non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 92 c.p.c..” (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 9532 del 12/04/2017, Rv. 643825; Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 11792 del 15/05/2018, Rv. 648541). Con tali pronunce, questa Corte ha ritenuto che, a fronte dell’accoglimento integrale della domanda di merito avente ad oggetto l'accertamento negativo della pretesa di pagamento avanzata dall'esattore, non possa configurarsi soccombenza parziale per effetto del solo rigetto della domanda, meramente accessoria, proposta dall’opponente ex art. 96 c.p.c., superando, in tal modo, l’isolato precedente di segno contrario (Cass. Sez. 6-2, Sentenza n. 20838 del 14/10/2016 Rv. 641572). F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 20980/2020 Numero sezionale 2224/2022 L’accoglimento del secondo motivo, nei termini suindicati, Numero di raccolta generale 7719/2022Data pubblicazione 09/03/2022 importa l’assorbimento della prima censura”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa rinviata al Tribunale di Roma, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. PQM La Corte Suprema di Cassazione accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 25 febbraio 2022. Il Presidente (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .
Sentenza Cassazione n. 07719/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris