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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2025

Cassazione n. 37659/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

IT ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 della Corte d'appello di Reggio calabria dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza in data 25 ottobre 2018 del Tribunale della medesima città, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato in relazione al reato di lesioni personale per essere lo stesso estinto per prescrizione, mentre ha confermato l’affermazione della penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di ricettazione di un ciclomotore di provenienza furtiva accertato in data 13 settembre 2014. [OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con motivo unico, vizi di motivazione e mancata valutazione di una prova decisiva.

Rilevato che il ricorso è da ritenersi affetto da assoluta genericità in quanto, seppure intestato all’odierno ricorrente e riportante il numero di ruolo della sentenza impugnata, tratta della posizione di un soggetto diverso (tale Occhipinti) nonché per fatti e contestazioni diversi da quelli per i quali di procede nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 04/11/2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IT ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 della Corte d'appello di Reggio calabria dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza in data 25 ottobre 2018 del Tribunale della medesima città, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato in relazione al reato di lesioni personale per essere lo stesso estinto per prescrizione, mentre ha confermato l’affermazione della penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di ricettazione di un ciclomotore di provenienza furtiva accertato in data 13 settembre 2014. [OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con motivo unico, vizi di motivazione e mancata valutazione di una prova decisiva. Rilevato che il ricorso è da ritenersi affetto da assoluta genericità in quanto, seppure intestato all’odierno ricorrente e riportante il numero di ruolo della sentenza impugnata, tratta della posizione di un soggetto diverso (tale Occhipinti) nonché per fatti e contestazioni diversi da quelli per i quali di procede nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 04/11/2025 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 37659/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris