CassazionedecretoSezione 7Decisione del 15 giugno 1967
Cassazione n. 26113/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 15/06/1967 avverso la sentenza del 06/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza di primo grado che lo aveva condannato in ordine al reato di furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in ordine all'omessa traduzione della sentenza di primo grado, del decreto di citazione in appello e della sentenza di secondo grado - è manifestamente infondato in quanto prospetta violazioni di norme processuali tardivamente dedotte, non relative a nullità assolute. Difatti, trattandosi di nullità a regime intermedio, per ciò che concerne la sentenza di primo grado occorreva proporre un apposito motivo d'appello atteso che, la costante giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come l'omessa traduzione della sentenza di primo grado all'imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che, ove eccepita con l'atto di impugnazione o rilevata nei termini di cui all'art. 180 cod. proc. pen., comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al primo giudice, nella fase successiva alla deliberazione, per la traduzione (Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025, Ndiaye, Rv. 288798). Per quanto riguarda il decreto di citazione in appello, invece, la nullità andava eccepita in udienza prima della pronuncia della sentenza di secondo grado, difetti, questa Corte ha affermato che l'omessa traduzione del decreto di citazione in appello all'imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, ove riguardante l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza, ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'art. 429, comma 1, lett, f), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025, Ndiaye, Rv. 288798); Inoltre, si evidenzia come il ricorrente parlasse e comprendesse la lingua italiana. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione dì legge e del vizio dì motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità - è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità ai sensi della quale la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, maanche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615) e, nel caso de quo, il valore della merce sottratta non può ritenersi tenue; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.MIl Consiglie estensore [OSCURATO:PERSONA] esa [OSCURATO:PERSONA]. 'islao Scarlini [OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Penale 13 LUG 2026 D1RETTORF AMMINISTRAI'l V o Dott. reo Piefriyi