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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 07894/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25018/2021 R.G. proposto da MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e MINISTERO DELLE POLITI- [OSCURATO:PERSONA], ALIMENTARI E FORESTALI, in persona dei Ministri p.t., non- ché AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore ge- nerale p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MASSE- [OSCURATO:PERSONA], in qualità di soci della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; –intimati – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Roma n. 2286/21, depositata il 29 marzo 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con lodo sottoscritto il 14 novembre 2013, il collegio arbitrale costituito per la risoluzione di una controversia insorta nel corso dell'esecuzione di una convenzione stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per la disciplina del rapporto inerente ad una concessione per la raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli a)dichiarò il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'Amministrazione autonoma responsabili per il ritardo e l'inadem- pimento della convenzione, b)li condannò in solido al risarcimento dei danni in favore della Silva GEM, in misura pari b1)allo 0,70% del corrispettivo con- venutoper la raccolta delle scommesse a totalizzatore, per il ritardo nell'avvio dell'accettazione delle scommesse a quota fissa dal 1° gennaio 2000 al mese di aprile 2001,b2)allo 0,70% del corrispettivo convenuto per la raccolta delle scommesse a totalizzatore, per il ritardo nell'avvio dell'accettazione delle scommesse a quota fissa dal 1° gennaio al mese di luglio 2000, b3)al 10% del corrispettivo convenuto per la raccolta delle scommesse a totalizzatore, per il ritardo nell'avvio dell'accettazione delle scommesse a totalizzatore na- zionale dal 1° gennaio 2000 al 2005, c)rigettò le altre domande ed eccezioni proposte dalle parti, e d) pose a carico delle parti, in solid o, il pagamento delle spese processuali, ripartite per il 50% tra di esse.

2. L'impugnazione proposta dai Ministeri e dall'Agenzia delle Dogane e dei Minopoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Elvira e Marco, già soci della [OSCURATO:PERSONA], cancellata dal Registro delle Imprese il 1° marzo 2013, è stata parzialmente accolta dalla Corte d'appello di Roma, che con sentenza del 29 marzo 2021 ha dichiarato la nulllità del lodo arbitrale, nella parte recante la condanna in solido dei Ministeri.

A fondamento della decisione, la Corte ha confermato innanzitutto la compromettibilità in arbitri della controversia, osservando che il petitumso- stanziale della pretesa azionata in sede arbitrale, pur investendo il rapporto concessorio, riguardava la fase della sua attuazione e non implicava la valu- tazione di profili attinenti all'esercizio di un'autorità amministrativa tipica in- cidente sul momento funzionale della concessione, con la conseguenza che la controversia, avente ad oggetto diritti soggettivi, non poteva ritenersi sot- tratta alla giurisdizione del Giudice ordinario, cui spetta il potere di giudicare in ordine alle questioni riguardanti l'inadempimento della concessione, con indagine diretta alla determinazione nei diritti e degli obblighi delle parti, non- ché quello di valutare, in via incidentale, la legittimità degli atti amministrativi incidenti sulla determinazione delcorrispettivo.

Ha inoltre escluso la nullità della clausola compromissoria, nella parte in cui attribuiva soltanto al concessionario la facoltà di declinare la competenza arbitrale, rilevando che la stessa risultava conforme allo schema approvato con d.m. 20 aprile 1999,unilateralmente predisposto dalla stessa Ammini- strazione, con la conseguente insussistenza di esigenze di riequilibrio del si- nallagma contrattuale.

Ha ritenuto invece insussistente la legittimazione passiva dei Ministeri, rilevando che le competenze in materia di giochi e scommesse relativi alle corse dei cavalli, già riservate agli stessi dall'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, erano state trasferite dapprima all'Agenzia delle entrate, con d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, ed in seguito, con d.P.R. 24 gennaio 2002, n. 33, confermato dall'art. 4, comma primo, del d.l. 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge 8 agosto 2002, n. 178, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, poi incorporata dall'Agenzia delle Dogane e dei Mono- poli, ai sensi dell'art. 23-quaterdel d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.

3. Avverso la predetta sentenza i Ministeri e l'Agenzia hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria.

Gl'intimati non hannosvolto attività difensiva.

Con ordinanza interlocutoria del 29 ottobre 2024, è stata disposta la ri- notifica del ricorso a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non essendo stata fornita la prova dell'esito positivo della notificazione del ricorso agli stessi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, si rileva che i ricorrenti hanno fornito la prova di aver ritualmente e tempestivamente provveduto alla sanatoria della nullità rilevata con l'ordinanza interlocutoria, producendo la documentazione attestante la rinotificazione del ricorso per cassazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], richiesta il 20 dicembre 2024 ed effettuata il 27 dicembre 2024.

2. Con il primo motivo d'impugnazione,i ricorrenti denuncia no il difetto di giurisdizione del collegio arbitrale e la nullità del lodo ai sensi degli artt. 808, primo comma, e 829, primo comma, nn. 1 e 4 cod. proc. civ., in rela- zione all'art. 103 Cost., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nell'attivazione di determinate tipologie di scommesse fosse compromettibile in arbitri, in quanto spettante alla giurisdizione del Giu- dice ordinario.

Premesso che, a fondamento di tale affermazione, la Corte di merito ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale riguardante le contro- versie in tema di risarcimento dei danni cagionati dalla formazione di un mer- cato clandestino parallelo nel settore delle scommesse ippiche, sostengono che, a differenza di queste ultime, la controversia in esame implicava la ve- rifica dell'azione autoritativa della [OSCURATO:PERSONA]: precisato infatti che l'art. 4 del d.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, nel riordinare la disciplina relativa alle scommesse ippiche, demanda l'individuazione di quelle effettuabili a de- creti del Ministero dell'economica e delle finanze, da adottarsi di concerto con il Ministro delle politiche agricole, su proposta dell'UNIRE, e rilevato inoltre che le scommesse a totalizzatore, vietate espressamente dal comma quarto dell'art. 4 cit., sono state autorizzate soltanto con il decreto interdirigenziale del 25 ottobre 2004, osservanoche la controversia non aveva ad oggetto un inadempimento contrattuale, ma il ritardo nell'esercizio di un potere autori- tativo, che costituiva il presupposto per l'accesso a determinati tipi di scom- messe.

3. Con il secondo motivo,i ricorrenti deduc ono la violazione degli artt. 808, 809, terzo comma, 810 e 829 cod. proc. civ., nonché la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, primo comma, nn. 1 e 4 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la facoltà dell'Amministra- zione di declinare la competenza arbitrale, in tal modo attribuendo alla clau- sola compromissoria il valore di una rinuncia tacita ad avvalersi dell'azione dinanzi al giudice statale.

Premesso che il ricorso all'arbitrato può considerarsi legittimo soltanto a condizione che ad entrambe le parti sia riconosciuta la facoltà di optare per la tutela giurisdizionale statale, rispetto alla quale l'arbi- trato si configura come uno strumento alternativo di risoluzione delle contro- versie, osservanoche, in assenza di una pattuizione in forma scritta, la clau- sola non poteva essere ritenuta preclusiva della facoltà di avvalersi della giu- risdizione ordinaria, la cui declinatoria costituisce una deroga ai principi ge- nerali dell'ordinamento, avente carattere eccezionale, e quindi insuscettibile di interpretazione analogica.

Affermanopertanto la nullità della clausola com- promissoria, per contrasto con gli artt. 24, primo comma, e 102, primo comma, Cost., nonché per disparità di trattamento tra le parti, sostenendo inoltre che, nel dare atto della predisposizione unilaterale della stessa da parte dell'Amministrazione, la sentenza impugnata non ha tenuto conto della mancanza della relativa prova, né del subingresso dell'AAMS nei rapporti con- cessori non scaduti, che escludeva l'automatica operatività della clausola nei confronti dell'avente causa, in difetto di un'espressa manifestazione di vo- lontà delle parti.

4. Con il terzo motivo,i ricorrentilamentano la violazione degli artt. 1175, 1218, 1337, 1375 e 2043 cod. civ. e dell'art. 112 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciare in ordine al motivo di impugnazione con cui era stata contestata la responsabilità dell'Amministra- zione per il ritardo nell'attivazione di determinate tipologie di scommesse.

Premesso che la convenzione non fissava alcun termine per l'avvio dell'accet- tazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa anche in via telefonica e telematica, sostengono che il ritardo non era imputabile all'inerzia dell'Am- ministrazione, ma ai tempi tecnici necessari per l'adozione dei relativi decreti di attuazione, che richiedeva il concorso di diverse Amministrazioni, affer- mando comunque che l'incidenza economica degli stessi era risultata presso- cché nulla.

5. Il primo motivo, avente ad oggetto la compromettibilità in arbitri della controversia, è infondato.

Correttamente, in proposito, la sentenza impugnata ha richiamato l'o- rientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di concessioni per l'e- sercizio di scommesse ippiche, secondo cui la controversia avente ad oggetto il risarcimento del danno subìto dai concessionari per effetto del sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche poste a base della convenzione può essere deferita ad arbitri rituali, spettando alla giurisdizione del giudice ordi- nario, in quanto riguardante la fase di attuazione del rapportoconcessorio ed avente ad oggetto profili che attengono non già all'esercizio di poteri autori- tativi incidenti sul momento funzionale del rapporto, ma all'accertamento dell'inadempimento, da parte dell'Amministrazione concedente, delle obbli- gazioni che sostanziano il rapporto giuridico convenzionale a carattere pari- tetico(cfr. Cass., Sez.

Un., 26/10/2020, n. 23418).

Tale principio è stato infatti enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte in riferimento non sol- tanto all'ipotesi in cui, a sostegno della domanda di risarcimento proposta nei confronti dell'Amministrazione concedente, sia stato allegato il venir meno di fatto della riserva esclusiva pubblica dell'attività di raccolta delle scommesse, per effetto della diffusione del fenomeno delle scommesse clandestine e dello ingresso nel mercato di bookmakers esteri operanti telematicamente o via internet, ma anche a quella in cui, come nella specie, il concessionario abbia fatto valere la mancata o tardiva attivazione da parte dell'Amministrazione di sistemi di accettazione di scommesse a quota fissa e per via telefonica e telematica.

Non può condividersi, in proposito, la tesi sostenuta dalla difesa erariale, secondo cui l'estensione del predetto principio aquest'ultima ipotesi costitui- sce il frutto di un insufficiente approfondimento della fattispecie, non assimi- labile a quella della domanda di risarcimento del danno derivante dall'ina- dempimento dell'obbligo di garantire l'esercizio esclusivo dell'attività da parte del concessionario, in quanto implicante un sindacato in ordine all'esercizio del potere discrezionale d'individuare le scommesse effettuabili, attribuito alla Amministrazione dall'art. 4, comma quinto, del d.P.R. n. 169 del 1998 , ed esercitato, per le scommesse a totalizzatore, con il decreto interdirigenziale del 25 ottobre 2004: è stato infatti precisato che le medesime argomentazioni che giustificano il riconoscimento al Giudice ordinario della giurisdizione in ordine alle pretese risarcitorie fondate sul mutamento del quadro economico tenuto presente dalle parti nella stipulazione della convenzione sono riferibili anche a quelle fondate sulla mancata attivazione da parte dell'Amministra- zione della possibilità, per i concessionari, di accettare scommesse ippiche a quota fissa, nonché scommesse per telefono o per via telematica, traendo queste ultime origine dall'inadempimento delle obbligazioni che la conven- zione poneva a carico dell'Amministrazionein base alla normativa regolamen- tare di riferimento, e che, come tali, andavano a definire il complessivoperi- metro dei reciproci diritti e obblighi del rapporto concessorio,rilevante nella fase attuativa del rapporto medesimo.

Anche per tali pretese vale pertanto l'osservazione che la risoluzione della controversia non implica, neppure in via incidentale, l'accertamento dell'illegittimità di provvedimenti comunque afferenti alla concessione del servizio, né tanto meno del cattivo esercizio da parte dello Stato dei poteri, più generali ed erga omnes, di conservazione dell'ordine e della sicurezza pubblica a tutela della collettività, giacché la cor- relazione tra la cornice giuridica (spettanza all'Amministrazione del potere d'individuare le tipologie di scommesse effettuabili) e fattuale (mancata atti- vazione di determinati tipi di scommesse) della vicenda e il contenuto della convenzione accessiva alla concessione consente di attribuire alla pretesa at- torea un significato ben diverso rispetto a quello derivante dalla presenza attiva di poteri pubblici conformativi del rapporto giuridico in contestazione.

Così come per le pretese risarcitorie fondate sul venir meno di fatto della riserva esclusiva pubblica dell'attività di raccolta delle scommesse, può quindi concludersi, conformemente alla pronuncia delle Sezioni Unite, che «le do- mande giudiziali non debordano dal perimetrosegnato dalla trama dei reci- proci diritti e obblighi nascenti dallaconvenzione – quale atto accessorio, ma pur sempre autonomo rispettoalla concessione e radicante un rapporto giu- ridico paritetico – siccome definito compiutamente, attraverso l'interpreta- zione del regolamento negoziale rimessa algiudice adito, nella sua portata complessiva, da cui se ne sono fattediscendere le relative conseguenze giu- ridiche effettuali, in ragionedell'affermata inattuazione del programma obbli- gatorio (anche intermini di dedotta eccessività onerosità della prestazione) recato dallastessa convenzione».

La giurisdizione in ordine alle controversie in questione spetta pertanto al Giudice ordinario, in applicazione del principio, enunciato dalla più recente giurisprudenza di legittimitàin tema di concessioni di pubblici servizi, secondo cui lo «spartiacque»tra la giurisdizione amministrativa esclusiva e quella or- dinariava individuato nella stipulazione del contratto o nell'aggiudicazione definitiva, trovando ciò fondamento nella stessa norma costituzionale di ri- parto (art. 103 Cost.), che consente di affidare la materia in questione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «se in essa la pubblica am- ministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo»(cfr.

Corte cost., sent. n. 204 del 2004), il quale, in linea di principio (salvo, dunque, tipizzati interventi autoritativi del concedente anche nella fase successiva all'aggiudi- cazione), è da escludere allorquando, esaurita la fase pubblicistica della scelta del concessionario e sorto il vincolo contrattuale, venga incontestazione la delimitazione del contenuto del rapporto, gli adempimenti delle obbligazioni contrattuali e i relativi effetti(cfr. Cass., Sez.

Un., 18/12/2019, n. 33691; 8/ 07/2019, n. 18267; 18/12/2018, n. 32728).

Tale principio, come è stato pre- cisato, trova d'altronde conferma nello stesso art. 133, comma primo, lett. c), cod. proc. amm., che non solo mantiene intatta la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie concernenti «indennità, canoni e altri corrispet- tivi», ma tipizza, altresì, le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in quelle che costituiscono espressione dell'eserci- zio di poteri autoritativi (inerenti sia alla fase anteriore che a quella successiva alla stipulazione del contratto), quali sono quelle «relative a provvedimenti adottati dallapubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore».

Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui, rilevato che la controversia deferita al giudizio degli arbitri aveva ad oggetto il risarcimento del danno subìto dall'attrice non solo a causa del mancato esercizio da parte dello Stato del controllo sul settore delle scommesse ippi- che, che aveva comportato il venir meno di fatto della riserva esclusiva di tale attività, in tal modo alterando il quadro economico sotteso alla stipulazione della convenzione, ma anche a causa del ritardo nell'avvio del sistema delle scommesse a quota fissa e di quello di raccolta delle scommesse per via te- lefonica o telematica, ha confermato la spettanza di entrambe le pretese alla giurisdizione del Giudice ordinario, e quindi la loro compromettibilità in arbitri, avuto riguardo al petitumsostanziale delle domande avanzate , individuato in base ai fatti allegati ed al rapporto giuridico di cui gli stessi costituivano ma- nifestazione, e riconducibile, come affermato dalle Sezioni Unite,allo schema qualificatorio fondato sul binomio «obbligo-pretesa», piuttosto che a quello «potere-interesse».

6. E' altresì infondato il secondo motivo, riflettente la nullità della clausola compromissoria,nella parte in cui, facendo salva la declinatoria della compe- tenza arbitrale da parte della sola concessionaria, è stata interpretata dalla sentenza impugnata come una rinuncia tacita dell'Amministrazione ad avva- lersi della tutela giurisdizionale statale.

Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la clausola compromissoria che attribuisca soltanto ad una delle parti la facoltà di decli- nare la competenza arbitrale e di chiedere che la causa sia decisa dal Giudice ordinario non può ritenersiinvalida, non ponendosi in contrasto con i limiti di esercizio dell'autonomia privata, giacché la derogabilità unilaterale non con- traddice alcuna norma vigente, né valori immanenti all'ordinamento, ma co- stituisce anzi espressione di una tendenza coerentecon il sistema, favorevole al riconoscimento della giustizia pubblica quale forma primaria di risoluzione dei conflitti (cfr. Cass., Sez.

I, 22/10/1970, n. 2096; 19/10/1960, n. 2837; Cass., Sez.

VI, 22/05/2015, n. 10679).In effetti, pur introducendo un trat- tamento differenziato tra le parti, in relazione alla scelta delle modalità di definizione dellecontroversie nascenti dal contratto, la clausola in questione appare idonea a soddisfare le esigenze di certezza dellatutela e mutualità e reciprocità del consenso connesse alla stipulazione della convenzione di arbi- trato, traducendosi nella preventiva individuazione della parte vincolata alla osservanza della competenza arbitrale, e costituendo il frutto di una conver- gente manifestazione di volontà delle parti, volta a consentire ad una sola di esse di sottrarsi a tale competenza optando , in alternativa, per l'azione di- nanzi al Giudice ordinario: non a caso, tale accordo è stato assimilato ad un patto di opzione, con cui, ai sensi dell'art. 1331 cod. civ, le parti convengono sulla possibilità di derogare alla giurisdizione ordinaria, rimettendo tuttavia ad una di esse la decisione finale sul punto.

In tale prospettiva, l'unica que- stione che residua, ai fini del riconoscimento della validità della predetta clau- sola, riguarda il carattere vessatorio della stessa, e la conseguente necessità della specifica approvazione per iscritto delle parti, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ.: questione che la sentenza impugnata ha corret- tamente risolto mediante l'osservazione che la clausola compromissoria con- tenuta nell'art. 15 della convenzione stipulata tra le parti risultava conforme a quella riportata nello schema-tipo approvatocon d.m. 20 aprile 1999, pre- disposto dalla stessa Amministrazione; in tema di condizioni generali di con- tratto, questa Corte ha infatti affermato ripetutamente che la parte predispo- nente non può invocare la nullità delle clausole c.d. vessatorie per difetto della specifica approvazione di cui all'art. 1341, secondo comma, cod. civ., trattandosi di un requisito prescritto per l'opponibilità delle stesse al con- traente aderente, il quale è quindi l'unico legittimato a farne valere l'even- tuale mancanza (cfr. Cass., Sez.

II, 21/08/2017, n. 20205; Cass., Sez.

VI; 20/08/2012, n. 14570).

Conformemente a tali principi, questa Corte ha recentemente ricono- sciuto, in relazione acontroversie avent i anch'esse ad oggetto il risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento degli obblighi previsti da convenzioni accessivea concession i per la raccolta delle scommesse ippiche, la validità della clausola compromissoria prevista dall'art. 15 della convenzione-tipo ap- provata con d.m. 20 aprile 1999(Cass., Sez.

I, 28/02/2024, n. 5257), esclu- dendo, in particolare,che la stessa preveda un arbitrato obbligatorio, in virtù della considerazione che essa non costituisce espressione di una volontà au- toritativa esterna, né comporta una forzata coercizione a rinunciare alla giu- risdizione ordinaria, avendo la parte pubblica manifestato preventivamentela volontà di assoggettarsi al giudizio arbitrale, mediante la predisposizione a monte dello schema di convenzione(cfr. Cass., Sez.

I, 4/04/2024, n. 8863).

Premesso infatti che, come costantemente ribadito dalla Corte costituzionale, il fondamento di qualsiasi arbitrato è da rinvenirsi nella libera scelta delle parti, la quale soltanto può derogare al precetto contenuto nell'art. 102, primo comma, Cost., sicché la fonte dell'arbitrato non può ricercarsi in una legge ordinaria o, più in generale, in una volontà autoritativa (cfr.

Corte cost., sent. n. 221 del 2005; n. 325 del 1998; n. 381 del 1997; n. 54 del 1996; n. 49, 206 e 232 del 1994), e richiamata l'ulteriore precisazione che, ai fini della vanificazione della facoltatività bilaterale dell'opzione, è sufficiente anche la prescrizione di un accordo delle parti per derogare alla competenza arbitrale, la quale rimette alla volontà della parte che non voglia tale accordo l'effetto di rendere l'arbitrato obbligatorio per l'altro soggetto che non lo abbia voluto (cfr.

Corte cost., sent. n. 152 del 1996), si è osservato che l'arbitrato obbli- gatorio è ravvisabile ove sia preclusa alle parti la possibilità di adire il Giudice statuale, rilevandosi invece che nella specie la volontà dell'Amministrazione di assoggettarsiall'arbitrato è stata da essa liberamente manifestata a monte sia predisponendo, sia imponendo la clausola in questione alla controparte contrattuale, concludendosi che l'asimmetria della facoltà declinatoria è ra- zionale egiustificata con la scelta adottata a monte dalla parte pubblica.

7. Il terzo motivo è inammissibile, per difetto di specificità, avendo ad oggetto l'omessa pronuncia in ordine alla questione, non menzionata in alcun modo nella sentenza impugnata, riguardante la responsabilità dell'Ammini- strazione per il ritardo nell'attivazione di determinate tipologie di scommesse, ma non essendo accompagnato dall'allegazione dell'avvenuta proposizione di un motivo d'impugnazione al riguardo.

Il giudizio d'impugnazione del lodo arbitrale costituisce un rimedio a cri- tica vincolata,proponibile entro i limiti stabiliti dall'art. 829 cod. proc. civ., nel quale vige la regola della specificità della formulazione dei motivi, avuto riguardo alla natura rescindente dell'impugnazione e alla necessità di consen- tire al giudice ed alla controparte di verificare se le contestazioni proposte corrispondano esattamente a quelle formulabili alla stregua della suddetta norma, mentre, in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza conclu- siva di quel giudizio, il sindacato di legittimità, volto a controllarne l'adeguata e corretta giustificazione in relazione ai motivi di impugnazione del lodo, va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge della decisione e della congruità della motivazione.

Pertanto, le censure proposte con il ricorso per cassazione non possono esaurirsi, come nella specie, nel richiamo a principi di diritto, con invito a controllarne l'osservanza da parte degliarbitri e della corte territoriale, ma esigono un pertinente riferimento ai fatti ritenuti dagli arbitri, per rendere autosufficiente ed intellegibile la tesi per cui le conseguenze tratte da quei fatti violerebbero i principi medesimi, nonché l'esposizione di argomentazioni chiare ed esaurienti, illustrative delle dedotte inosservanze di norme o principi di diritto, che precisino come abbia avuto luogo la violazione ascritta alla pronuncia di merito(cfr. Cass., Sez.

I, 30/11/2020, n. 27321; 18/10/2013, n. 23675; 15/03/2007, n. 6028).

8. Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al rego- lamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione de- gl'intimati.

L'esenzione della ricorrente, in qualità di Amministrazione dello Stato, dal pagamento delle imposte e delle tasse gravanti sul process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25018/2021 R.G. proposto da MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e MINISTERO DELLE POLITI- [OSCURATO:PERSONA], ALIMENTARI E FORESTALI, in persona dei Ministri p.t., non- ché AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore ge- nerale p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MASSE- [OSCURATO:PERSONA], in qualità di soci della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; –intimati – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Roma n. 2286/21, depositata il 29 marzo 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con lodo sottoscritto il 14 novembre 2013, il collegio arbitrale costituito per la risoluzione di una controversia insorta nel corso dell'esecuzione di una convenzione stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per la disciplina del rapporto inerente ad una concessione per la raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli a)dichiarò il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'Amministrazione autonoma responsabili per il ritardo e l'inadem- pimento della convenzione, b)li condannò in solido al risarcimento dei danni in favore della Silva GEM, in misura pari b1)allo 0,70% del corrispettivo con- venutoper la raccolta delle scommesse a totalizzatore, per il ritardo nell'avvio dell'accettazione delle scommesse a quota fissa dal 1° gennaio 2000 al mese di aprile 2001,b2)allo 0,70% del corrispettivo convenuto per la raccolta delle scommesse a totalizzatore, per il ritardo nell'avvio dell'accettazione delle scommesse a quota fissa dal 1° gennaio al mese di luglio 2000, b3)al 10% del corrispettivo convenuto per la raccolta delle scommesse a totalizzatore, per il ritardo nell'avvio dell'accettazione delle scommesse a totalizzatore na- zionale dal 1° gennaio 2000 al 2005, c)rigettò le altre domande ed eccezioni proposte dalle parti, e d) pose a carico delle parti, in solid o, il pagamento delle spese processuali, ripartite per il 50% tra di esse. 2. L'impugnazione proposta dai Ministeri e dall'Agenzia delle Dogane e dei Minopoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Elvira e Marco, già soci della [OSCURATO:PERSONA], cancellata dal Registro delle Imprese il 1° marzo 2013, è stata parzialmente accolta dalla Corte d'appello di Roma, che con sentenza del 29 marzo 2021 ha dichiarato la nulllità del lodo arbitrale, nella parte recante la condanna in solido dei Ministeri. A fondamento della decisione, la Corte ha confermato innanzitutto la compromettibilità in arbitri della controversia, osservando che il petitumso- stanziale della pretesa azionata in sede arbitrale, pur investendo il rapporto concessorio, riguardava la fase della sua attuazione e non implicava la valu- tazione di profili attinenti all'esercizio di un'autorità amministrativa tipica in- cidente sul momento funzionale della concessione, con la conseguenza che la controversia, avente ad oggetto diritti soggettivi, non poteva ritenersi sot- tratta alla giurisdizione del Giudice ordinario, cui spetta il potere di giudicare in ordine alle questioni riguardanti l'inadempimento della concessione, con indagine diretta alla determinazione nei diritti e degli obblighi delle parti, non- ché quello di valutare, in via incidentale, la legittimità degli atti amministrativi incidenti sulla determinazione delcorrispettivo. Ha inoltre escluso la nullità della clausola compromissoria, nella parte in cui attribuiva soltanto al concessionario la facoltà di declinare la competenza arbitrale, rilevando che la stessa risultava conforme allo schema approvato con d.m. 20 aprile 1999,unilateralmente predisposto dalla stessa Ammini- strazione, con la conseguente insussistenza di esigenze di riequilibrio del si- nallagma contrattuale. Ha ritenuto invece insussistente la legittimazione passiva dei Ministeri, rilevando che le competenze in materia di giochi e scommesse relativi alle corse dei cavalli, già riservate agli stessi dall'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, erano state trasferite dapprima all'Agenzia delle entrate, con d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, ed in seguito, con d.P.R. 24 gennaio 2002, n. 33, confermato dall'art. 4, comma primo, del d.l. 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge 8 agosto 2002, n. 178, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, poi incorporata dall'Agenzia delle Dogane e dei Mono- poli, ai sensi dell'art. 23-quaterdel d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135. 3. Avverso la predetta sentenza i Ministeri e l'Agenzia hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria. Gl'intimati non hannosvolto attività difensiva. Con ordinanza interlocutoria del 29 ottobre 2024, è stata disposta la ri- notifica del ricorso a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non essendo stata fornita la prova dell'esito positivo della notificazione del ricorso agli stessi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, si rileva che i ricorrenti hanno fornito la prova di aver ritualmente e tempestivamente provveduto alla sanatoria della nullità rilevata con l'ordinanza interlocutoria, producendo la documentazione attestante la rinotificazione del ricorso per cassazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], richiesta il 20 dicembre 2024 ed effettuata il 27 dicembre 2024. 2. Con il primo motivo d'impugnazione,i ricorrenti denuncia no il difetto di giurisdizione del collegio arbitrale e la nullità del lodo ai sensi degli artt. 808, primo comma, e 829, primo comma, nn. 1 e 4 cod. proc. civ., in rela- zione all'art. 103 Cost., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nell'attivazione di determinate tipologie di scommesse fosse compromettibile in arbitri, in quanto spettante alla giurisdizione del Giu- dice ordinario. Premesso che, a fondamento di tale affermazione, la Corte di merito ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale riguardante le contro- versie in tema di risarcimento dei danni cagionati dalla formazione di un mer- cato clandestino parallelo nel settore delle scommesse ippiche, sostengono che, a differenza di queste ultime, la controversia in esame implicava la ve- rifica dell'azione autoritativa della [OSCURATO:PERSONA]: precisato infatti che l'art. 4 del d.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, nel riordinare la disciplina relativa alle scommesse ippiche, demanda l'individuazione di quelle effettuabili a de- creti del Ministero dell'economica e delle finanze, da adottarsi di concerto con il Ministro delle politiche agricole, su proposta dell'UNIRE, e rilevato inoltre che le scommesse a totalizzatore, vietate espressamente dal comma quarto dell'art. 4 cit., sono state autorizzate soltanto con il decreto interdirigenziale del 25 ottobre 2004, osservanoche la controversia non aveva ad oggetto un inadempimento contrattuale, ma il ritardo nell'esercizio di un potere autori- tativo, che costituiva il presupposto per l'accesso a determinati tipi di scom- messe. 3. Con il secondo motivo,i ricorrenti deduc ono la violazione degli artt. 808, 809, terzo comma, 810 e 829 cod. proc. civ., nonché la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, primo comma, nn. 1 e 4 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la facoltà dell'Amministra- zione di declinare la competenza arbitrale, in tal modo attribuendo alla clau- sola compromissoria il valore di una rinuncia tacita ad avvalersi dell'azione dinanzi al giudice statale. Premesso che il ricorso all'arbitrato può considerarsi legittimo soltanto a condizione che ad entrambe le parti sia riconosciuta la facoltà di optare per la tutela giurisdizionale statale, rispetto alla quale l'arbi- trato si configura come uno strumento alternativo di risoluzione delle contro- versie, osservanoche, in assenza di una pattuizione in forma scritta, la clau- sola non poteva essere ritenuta preclusiva della facoltà di avvalersi della giu- risdizione ordinaria, la cui declinatoria costituisce una deroga ai principi ge- nerali dell'ordinamento, avente carattere eccezionale, e quindi insuscettibile di interpretazione analogica. Affermanopertanto la nullità della clausola com- promissoria, per contrasto con gli artt. 24, primo comma, e 102, primo comma, Cost., nonché per disparità di trattamento tra le parti, sostenendo inoltre che, nel dare atto della predisposizione unilaterale della stessa da parte dell'Amministrazione, la sentenza impugnata non ha tenuto conto della mancanza della relativa prova, né del subingresso dell'AAMS nei rapporti con- cessori non scaduti, che escludeva l'automatica operatività della clausola nei confronti dell'avente causa, in difetto di un'espressa manifestazione di vo- lontà delle parti. 4. Con il terzo motivo,i ricorrentilamentano la violazione degli artt. 1175, 1218, 1337, 1375 e 2043 cod. civ. e dell'art. 112 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciare in ordine al motivo di impugnazione con cui era stata contestata la responsabilità dell'Amministra- zione per il ritardo nell'attivazione di determinate tipologie di scommesse. Premesso che la convenzione non fissava alcun termine per l'avvio dell'accet- tazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa anche in via telefonica e telematica, sostengono che il ritardo non era imputabile all'inerzia dell'Am- ministrazione, ma ai tempi tecnici necessari per l'adozione dei relativi decreti di attuazione, che richiedeva il concorso di diverse Amministrazioni, affer- mando comunque che l'incidenza economica degli stessi era risultata presso- cché nulla. 5. Il primo motivo, avente ad oggetto la compromettibilità in arbitri della controversia, è infondato. Correttamente, in proposito, la sentenza impugnata ha richiamato l'o- rientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di concessioni per l'e- sercizio di scommesse ippiche, secondo cui la controversia avente ad oggetto il risarcimento del danno subìto dai concessionari per effetto del sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche poste a base della convenzione può essere deferita ad arbitri rituali, spettando alla giurisdizione del giudice ordi- nario, in quanto riguardante la fase di attuazione del rapportoconcessorio ed avente ad oggetto profili che attengono non già all'esercizio di poteri autori- tativi incidenti sul momento funzionale del rapporto, ma all'accertamento dell'inadempimento, da parte dell'Amministrazione concedente, delle obbli- gazioni che sostanziano il rapporto giuridico convenzionale a carattere pari- tetico(cfr. Cass., Sez. Un., 26/10/2020, n. 23418). Tale principio è stato infatti enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte in riferimento non sol- tanto all'ipotesi in cui, a sostegno della domanda di risarcimento proposta nei confronti dell'Amministrazione concedente, sia stato allegato il venir meno di fatto della riserva esclusiva pubblica dell'attività di raccolta delle scommesse, per effetto della diffusione del fenomeno delle scommesse clandestine e dello ingresso nel mercato di bookmakers esteri operanti telematicamente o via internet, ma anche a quella in cui, come nella specie, il concessionario abbia fatto valere la mancata o tardiva attivazione da parte dell'Amministrazione di sistemi di accettazione di scommesse a quota fissa e per via telefonica e telematica. Non può condividersi, in proposito, la tesi sostenuta dalla difesa erariale, secondo cui l'estensione del predetto principio aquest'ultima ipotesi costitui- sce il frutto di un insufficiente approfondimento della fattispecie, non assimi- labile a quella della domanda di risarcimento del danno derivante dall'ina- dempimento dell'obbligo di garantire l'esercizio esclusivo dell'attività da parte del concessionario, in quanto implicante un sindacato in ordine all'esercizio del potere discrezionale d'individuare le scommesse effettuabili, attribuito alla Amministrazione dall'art. 4, comma quinto, del d.P.R. n. 169 del 1998 , ed esercitato, per le scommesse a totalizzatore, con il decreto interdirigenziale del 25 ottobre 2004: è stato infatti precisato che le medesime argomentazioni che giustificano il riconoscimento al Giudice ordinario della giurisdizione in ordine alle pretese risarcitorie fondate sul mutamento del quadro economico tenuto presente dalle parti nella stipulazione della convenzione sono riferibili anche a quelle fondate sulla mancata attivazione da parte dell'Amministra- zione della possibilità, per i concessionari, di accettare scommesse ippiche a quota fissa, nonché scommesse per telefono o per via telematica, traendo queste ultime origine dall'inadempimento delle obbligazioni che la conven- zione poneva a carico dell'Amministrazionein base alla normativa regolamen- tare di riferimento, e che, come tali, andavano a definire il complessivoperi- metro dei reciproci diritti e obblighi del rapporto concessorio,rilevante nella fase attuativa del rapporto medesimo. Anche per tali pretese vale pertanto l'osservazione che la risoluzione della controversia non implica, neppure in via incidentale, l'accertamento dell'illegittimità di provvedimenti comunque afferenti alla concessione del servizio, né tanto meno del cattivo esercizio da parte dello Stato dei poteri, più generali ed erga omnes, di conservazione dell'ordine e della sicurezza pubblica a tutela della collettività, giacché la cor- relazione tra la cornice giuridica (spettanza all'Amministrazione del potere d'individuare le tipologie di scommesse effettuabili) e fattuale (mancata atti- vazione di determinati tipi di scommesse) della vicenda e il contenuto della convenzione accessiva alla concessione consente di attribuire alla pretesa at- torea un significato ben diverso rispetto a quello derivante dalla presenza attiva di poteri pubblici conformativi del rapporto giuridico in contestazione. Così come per le pretese risarcitorie fondate sul venir meno di fatto della riserva esclusiva pubblica dell'attività di raccolta delle scommesse, può quindi concludersi, conformemente alla pronuncia delle Sezioni Unite, che «le do- mande giudiziali non debordano dal perimetrosegnato dalla trama dei reci- proci diritti e obblighi nascenti dallaconvenzione – quale atto accessorio, ma pur sempre autonomo rispettoalla concessione e radicante un rapporto giu- ridico paritetico – siccome definito compiutamente, attraverso l'interpreta- zione del regolamento negoziale rimessa algiudice adito, nella sua portata complessiva, da cui se ne sono fattediscendere le relative conseguenze giu- ridiche effettuali, in ragionedell'affermata inattuazione del programma obbli- gatorio (anche intermini di dedotta eccessività onerosità della prestazione) recato dallastessa convenzione». La giurisdizione in ordine alle controversie in questione spetta pertanto al Giudice ordinario, in applicazione del principio, enunciato dalla più recente giurisprudenza di legittimitàin tema di concessioni di pubblici servizi, secondo cui lo «spartiacque»tra la giurisdizione amministrativa esclusiva e quella or- dinariava individuato nella stipulazione del contratto o nell'aggiudicazione definitiva, trovando ciò fondamento nella stessa norma costituzionale di ri- parto (art. 103 Cost.), che consente di affidare la materia in questione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «se in essa la pubblica am- ministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo»(cfr. Corte cost., sent. n. 204 del 2004), il quale, in linea di principio (salvo, dunque, tipizzati interventi autoritativi del concedente anche nella fase successiva all'aggiudi- cazione), è da escludere allorquando, esaurita la fase pubblicistica della scelta del concessionario e sorto il vincolo contrattuale, venga incontestazione la delimitazione del contenuto del rapporto, gli adempimenti delle obbligazioni contrattuali e i relativi effetti(cfr. Cass., Sez. Un., 18/12/2019, n. 33691; 8/ 07/2019, n. 18267; 18/12/2018, n. 32728). Tale principio, come è stato pre- cisato, trova d'altronde conferma nello stesso art. 133, comma primo, lett. c), cod. proc. amm., che non solo mantiene intatta la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie concernenti «indennità, canoni e altri corrispet- tivi», ma tipizza, altresì, le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in quelle che costituiscono espressione dell'eserci- zio di poteri autoritativi (inerenti sia alla fase anteriore che a quella successiva alla stipulazione del contratto), quali sono quelle «relative a provvedimenti adottati dallapubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore». Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui, rilevato che la controversia deferita al giudizio degli arbitri aveva ad oggetto il risarcimento del danno subìto dall'attrice non solo a causa del mancato esercizio da parte dello Stato del controllo sul settore delle scommesse ippi- che, che aveva comportato il venir meno di fatto della riserva esclusiva di tale attività, in tal modo alterando il quadro economico sotteso alla stipulazione della convenzione, ma anche a causa del ritardo nell'avvio del sistema delle scommesse a quota fissa e di quello di raccolta delle scommesse per via te- lefonica o telematica, ha confermato la spettanza di entrambe le pretese alla giurisdizione del Giudice ordinario, e quindi la loro compromettibilità in arbitri, avuto riguardo al petitumsostanziale delle domande avanzate , individuato in base ai fatti allegati ed al rapporto giuridico di cui gli stessi costituivano ma- nifestazione, e riconducibile, come affermato dalle Sezioni Unite,allo schema qualificatorio fondato sul binomio «obbligo-pretesa», piuttosto che a quello «potere-interesse». 6. E' altresì infondato il secondo motivo, riflettente la nullità della clausola compromissoria,nella parte in cui, facendo salva la declinatoria della compe- tenza arbitrale da parte della sola concessionaria, è stata interpretata dalla sentenza impugnata come una rinuncia tacita dell'Amministrazione ad avva- lersi della tutela giurisdizionale statale. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la clausola compromissoria che attribuisca soltanto ad una delle parti la facoltà di decli- nare la competenza arbitrale e di chiedere che la causa sia decisa dal Giudice ordinario non può ritenersiinvalida, non ponendosi in contrasto con i limiti di esercizio dell'autonomia privata, giacché la derogabilità unilaterale non con- traddice alcuna norma vigente, né valori immanenti all'ordinamento, ma co- stituisce anzi espressione di una tendenza coerentecon il sistema, favorevole al riconoscimento della giustizia pubblica quale forma primaria di risoluzione dei conflitti (cfr. Cass., Sez. I, 22/10/1970, n. 2096; 19/10/1960, n. 2837; Cass., Sez. VI, 22/05/2015, n. 10679).In effetti, pur introducendo un trat- tamento differenziato tra le parti, in relazione alla scelta delle modalità di definizione dellecontroversie nascenti dal contratto, la clausola in questione appare idonea a soddisfare le esigenze di certezza dellatutela e mutualità e reciprocità del consenso connesse alla stipulazione della convenzione di arbi- trato, traducendosi nella preventiva individuazione della parte vincolata alla osservanza della competenza arbitrale, e costituendo il frutto di una conver- gente manifestazione di volontà delle parti, volta a consentire ad una sola di esse di sottrarsi a tale competenza optando , in alternativa, per l'azione di- nanzi al Giudice ordinario: non a caso, tale accordo è stato assimilato ad un patto di opzione, con cui, ai sensi dell'art. 1331 cod. civ, le parti convengono sulla possibilità di derogare alla giurisdizione ordinaria, rimettendo tuttavia ad una di esse la decisione finale sul punto. In tale prospettiva, l'unica que- stione che residua, ai fini del riconoscimento della validità della predetta clau- sola, riguarda il carattere vessatorio della stessa, e la conseguente necessità della specifica approvazione per iscritto delle parti, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ.: questione che la sentenza impugnata ha corret- tamente risolto mediante l'osservazione che la clausola compromissoria con- tenuta nell'art. 15 della convenzione stipulata tra le parti risultava conforme a quella riportata nello schema-tipo approvatocon d.m. 20 aprile 1999, pre- disposto dalla stessa Amministrazione; in tema di condizioni generali di con- tratto, questa Corte ha infatti affermato ripetutamente che la parte predispo- nente non può invocare la nullità delle clausole c.d. vessatorie per difetto della specifica approvazione di cui all'art. 1341, secondo comma, cod. civ., trattandosi di un requisito prescritto per l'opponibilità delle stesse al con- traente aderente, il quale è quindi l'unico legittimato a farne valere l'even- tuale mancanza (cfr. Cass., Sez. II, 21/08/2017, n. 20205; Cass., Sez. VI; 20/08/2012, n. 14570). Conformemente a tali principi, questa Corte ha recentemente ricono- sciuto, in relazione acontroversie avent i anch'esse ad oggetto il risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento degli obblighi previsti da convenzioni accessivea concession i per la raccolta delle scommesse ippiche, la validità della clausola compromissoria prevista dall'art. 15 della convenzione-tipo ap- provata con d.m. 20 aprile 1999(Cass., Sez. I, 28/02/2024, n. 5257), esclu- dendo, in particolare,che la stessa preveda un arbitrato obbligatorio, in virtù della considerazione che essa non costituisce espressione di una volontà au- toritativa esterna, né comporta una forzata coercizione a rinunciare alla giu- risdizione ordinaria, avendo la parte pubblica manifestato preventivamentela volontà di assoggettarsi al giudizio arbitrale, mediante la predisposizione a monte dello schema di convenzione(cfr. Cass., Sez. I, 4/04/2024, n. 8863). Premesso infatti che, come costantemente ribadito dalla Corte costituzionale, il fondamento di qualsiasi arbitrato è da rinvenirsi nella libera scelta delle parti, la quale soltanto può derogare al precetto contenuto nell'art. 102, primo comma, Cost., sicché la fonte dell'arbitrato non può ricercarsi in una legge ordinaria o, più in generale, in una volontà autoritativa (cfr. Corte cost., sent. n. 221 del 2005; n. 325 del 1998; n. 381 del 1997; n. 54 del 1996; n. 49, 206 e 232 del 1994), e richiamata l'ulteriore precisazione che, ai fini della vanificazione della facoltatività bilaterale dell'opzione, è sufficiente anche la prescrizione di un accordo delle parti per derogare alla competenza arbitrale, la quale rimette alla volontà della parte che non voglia tale accordo l'effetto di rendere l'arbitrato obbligatorio per l'altro soggetto che non lo abbia voluto (cfr. Corte cost., sent. n. 152 del 1996), si è osservato che l'arbitrato obbli- gatorio è ravvisabile ove sia preclusa alle parti la possibilità di adire il Giudice statuale, rilevandosi invece che nella specie la volontà dell'Amministrazione di assoggettarsiall'arbitrato è stata da essa liberamente manifestata a monte sia predisponendo, sia imponendo la clausola in questione alla controparte contrattuale, concludendosi che l'asimmetria della facoltà declinatoria è ra- zionale egiustificata con la scelta adottata a monte dalla parte pubblica. 7. Il terzo motivo è inammissibile, per difetto di specificità, avendo ad oggetto l'omessa pronuncia in ordine alla questione, non menzionata in alcun modo nella sentenza impugnata, riguardante la responsabilità dell'Ammini- strazione per il ritardo nell'attivazione di determinate tipologie di scommesse, ma non essendo accompagnato dall'allegazione dell'avvenuta proposizione di un motivo d'impugnazione al riguardo. Il giudizio d'impugnazione del lodo arbitrale costituisce un rimedio a cri- tica vincolata,proponibile entro i limiti stabiliti dall'art. 829 cod. proc. civ., nel quale vige la regola della specificità della formulazione dei motivi, avuto riguardo alla natura rescindente dell'impugnazione e alla necessità di consen- tire al giudice ed alla controparte di verificare se le contestazioni proposte corrispondano esattamente a quelle formulabili alla stregua della suddetta norma, mentre, in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza conclu- siva di quel giudizio, il sindacato di legittimità, volto a controllarne l'adeguata e corretta giustificazione in relazione ai motivi di impugnazione del lodo, va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge della decisione e della congruità della motivazione. Pertanto, le censure proposte con il ricorso per cassazione non possono esaurirsi, come nella specie, nel richiamo a principi di diritto, con invito a controllarne l'osservanza da parte degliarbitri e della corte territoriale, ma esigono un pertinente riferimento ai fatti ritenuti dagli arbitri, per rendere autosufficiente ed intellegibile la tesi per cui le conseguenze tratte da quei fatti violerebbero i principi medesimi, nonché l'esposizione di argomentazioni chiare ed esaurienti, illustrative delle dedotte inosservanze di norme o principi di diritto, che precisino come abbia avuto luogo la violazione ascritta alla pronuncia di merito(cfr. Cass., Sez. I, 30/11/2020, n. 27321; 18/10/2013, n. 23675; 15/03/2007, n. 6028). 8. Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al rego- lamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione de- gl'intimati. L'esenzione della ricorrente, in qualità di Amministrazione dello Stato, dal pagamento delle imposte e delle tasse gravanti sul process
Sentenza Cassazione n. 07894/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris