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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 22769/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (LT) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma letti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paolo A.M.

Fiore, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, accogliendo l'appello ex art. 310, cod. proc. pen., del Pubblico ministero, il Tribunale di Roma ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di detenzione a scopo di cessione di sostanze stupefacenti del tipo Cocaina, hashish e marijuana, la custodia cautelare in carcere, così riformando l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino, che gli aveva applicato gli arresti domiciliari con divieto di comunicazione con terzi non conviventi e con l'imposizione del controllo elettronico.Il Tribunale ha concluso per l'inaffidabilità dell'indagato ai fini del rispetto delle prescrizioni cautelari e, quindi, per l'inidoneità della custodia domiciliare ad impedire suoi contatti con terze persone inserite nel medesimo circuito criminale ed a neutralizzare, di conseguenza, i ravvisati pericoli di reiterazione criminosa e di compromissione della prova.

A tal fine, ha dato rilievo: a) al vissuto delinquenziale dell'indagato, caratterizzato da numerosi precedenti di polizia, da una condanna irrevocabile per lesioni personali e da vari procedimenti in corso per reati in materia di stupefacenti, nell'àmbito dei quali è stato sottoposto a misura cautelare custodiale, altresì riportando, in uno di essi, con sentenza emessa in appello a sèguito di annullamento con rinvio da parte di questa Corte, una condanna a più di sei anni di reclusione, oltre alla multa, per fatti di lieve entità ma commessi nell'àmbito di un'associazione di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990; b) alla circostanza che il reato oggetto del presente procedimento sia stato da lui commesso dopo soli due mesi dalla cessazione di misure cautelari impostegli per altro titolo; c) al suo comportamento in occasione del controllo da cui è scaturito il presente procedimento, allorché non ha ottemperato all'alt dei carabinieri e si è dato alla fuga, prima in macchina e poi a piedi tra fitta vegetazione; d) al contegno pregiudizialmente negatorio da lui tenuto nel corso dell'interrogatorio; e) alla varietà e quantità delle sostanze detenute, ovvero cocaina pari a 347 dosi medie e cannabis pari a 9.603 dosi medie; f) alla presenza, nella sua abitazione, di attrezzi atti al confezionamento di tali sostanze.

2. Con il proprio ricorso, per lui proposto dal suo difensore, [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione di legge processuale e vizi di motivazione, rilevando che: a) l'unico suo precedente irrevocabile riguarda un reato di diversa specie, isolato e risalente al 2014; b) delle due pendenze per reati in materia di stupefacenti, una è relativa ad un fatto del 2020 e l'altra è stata fortemente ridimensionata dalla Corte di cassazione, che ha escluso l'esistenza del gruppo con il quale egli avrebbe tenuto i contatti per conto del sodalizio cui sarebbe appartenuto; c) egli è stato sottoposto a lungo, in quel diverso procedimento, agli arresti domiciliari ed a misure non custodiali, senza alcuna violazione, a riprova dell'adeguatezza delle stesse; d) la temuta violazione dei divieti di comunicazione non trova fondamento in alcun dato concreto; e) l'abitazione ove sono in atto gli arresti domiciliari è diversa da quella dove sarebbe stato consumato il reato ed è attigua ad una stazione dei Carabinieri; f) anche in questo procedimento, infine, tale misura cautelare è in corso da vari mesi, senza che sia stata rilevata alcuna trasgressione.3.

Ha depositato la propria requisitoria scritta la Procura generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

4. Ha depositato memoria di replica la difesa ricorrente, insistendo per raccoglimento dell'impugnazione e rimarcando, ancora una volta, il lungo tempo sin qui trascorso dall'indagato agli arresti domiciliari senza alcuna violazione, a conferma dell'adeguatezza di tale misura.

5. Il ricorso non è fondato e dev'essere, perciò, respinto.

La motivazione resa dal Tribunale, infatti, non presenta salti logici evidenti e, perciò, si sottrae a censura in questa sede.

Le precedenti esperienze giudiziarie dell'indagato per reati in materia di stupefacenti, ancorché non asseverate con sentenza definitiva, non sono controverse quanto alla loro verificazione e, quindi, all'inserimento di costui nei locali circuiti dello "spaccio" per un periodo di tempo complessivamente ampio; pertanto, se valutate in uno alle quantità tutt'altro che minime ed alla diversità delle sostanze da lui detenute, nonché alla sua ricaduta nel delitto a distanza di poche settimane dal termine di una significativa esperienza detentiva, sorreggono agevolmente, sul piano logico, la deduzione della sua perdurante intraneità a quei contesti illegali e, quindi, il giudizio d'inaffidabilità formulato nei suoi confronti.

Né quest'ultimo può dirsi logicamente inconciliabile con la dedotta assenza di rilevamenti d'infrazioni alla custodia domiciliare in precedenza applicatagli in questo od in altri procedimenti, trattandosi di misura inevitabilmente soggetta a controlli saltuari e risultando, perciò, tale dato non particolarmente significativo, ove si pensi alla facilità di contatti mediante i più diffusi sistemi di comunicazione a distanza ed alla oggettiva difficoltà di controlli preventivi in grado di impedirli.

6. Al rigetto del ricorso segue obbligatoriamente la condanna del proponente a sopportarne le spese (art. 616, cod. proc. pen.).

P. P.Q.M_Dott.ssa • spina Cirimele

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (LT) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma letti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paolo A.M. Fiore, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, accogliendo l'appello ex art. 310, cod. proc. pen., del Pubblico ministero, il Tribunale di Roma ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di detenzione a scopo di cessione di sostanze stupefacenti del tipo Cocaina, hashish e marijuana, la custodia cautelare in carcere, così riformando l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino, che gli aveva applicato gli arresti domiciliari con divieto di comunicazione con terzi non conviventi e con l'imposizione del controllo elettronico.Il Tribunale ha concluso per l'inaffidabilità dell'indagato ai fini del rispetto delle prescrizioni cautelari e, quindi, per l'inidoneità della custodia domiciliare ad impedire suoi contatti con terze persone inserite nel medesimo circuito criminale ed a neutralizzare, di conseguenza, i ravvisati pericoli di reiterazione criminosa e di compromissione della prova. A tal fine, ha dato rilievo: a) al vissuto delinquenziale dell'indagato, caratterizzato da numerosi precedenti di polizia, da una condanna irrevocabile per lesioni personali e da vari procedimenti in corso per reati in materia di stupefacenti, nell'àmbito dei quali è stato sottoposto a misura cautelare custodiale, altresì riportando, in uno di essi, con sentenza emessa in appello a sèguito di annullamento con rinvio da parte di questa Corte, una condanna a più di sei anni di reclusione, oltre alla multa, per fatti di lieve entità ma commessi nell'àmbito di un'associazione di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990; b) alla circostanza che il reato oggetto del presente procedimento sia stato da lui commesso dopo soli due mesi dalla cessazione di misure cautelari impostegli per altro titolo; c) al suo comportamento in occasione del controllo da cui è scaturito il presente procedimento, allorché non ha ottemperato all'alt dei carabinieri e si è dato alla fuga, prima in macchina e poi a piedi tra fitta vegetazione; d) al contegno pregiudizialmente negatorio da lui tenuto nel corso dell'interrogatorio; e) alla varietà e quantità delle sostanze detenute, ovvero cocaina pari a 347 dosi medie e cannabis pari a 9.603 dosi medie; f) alla presenza, nella sua abitazione, di attrezzi atti al confezionamento di tali sostanze. 2. Con il proprio ricorso, per lui proposto dal suo difensore, [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione di legge processuale e vizi di motivazione, rilevando che: a) l'unico suo precedente irrevocabile riguarda un reato di diversa specie, isolato e risalente al 2014; b) delle due pendenze per reati in materia di stupefacenti, una è relativa ad un fatto del 2020 e l'altra è stata fortemente ridimensionata dalla Corte di cassazione, che ha escluso l'esistenza del gruppo con il quale egli avrebbe tenuto i contatti per conto del sodalizio cui sarebbe appartenuto; c) egli è stato sottoposto a lungo, in quel diverso procedimento, agli arresti domiciliari ed a misure non custodiali, senza alcuna violazione, a riprova dell'adeguatezza delle stesse; d) la temuta violazione dei divieti di comunicazione non trova fondamento in alcun dato concreto; e) l'abitazione ove sono in atto gli arresti domiciliari è diversa da quella dove sarebbe stato consumato il reato ed è attigua ad una stazione dei Carabinieri; f) anche in questo procedimento, infine, tale misura cautelare è in corso da vari mesi, senza che sia stata rilevata alcuna trasgressione.3. Ha depositato la propria requisitoria scritta la Procura generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Ha depositato memoria di replica la difesa ricorrente, insistendo per raccoglimento dell'impugnazione e rimarcando, ancora una volta, il lungo tempo sin qui trascorso dall'indagato agli arresti domiciliari senza alcuna violazione, a conferma dell'adeguatezza di tale misura. 5. Il ricorso non è fondato e dev'essere, perciò, respinto. La motivazione resa dal Tribunale, infatti, non presenta salti logici evidenti e, perciò, si sottrae a censura in questa sede. Le precedenti esperienze giudiziarie dell'indagato per reati in materia di stupefacenti, ancorché non asseverate con sentenza definitiva, non sono controverse quanto alla loro verificazione e, quindi, all'inserimento di costui nei locali circuiti dello "spaccio" per un periodo di tempo complessivamente ampio; pertanto, se valutate in uno alle quantità tutt'altro che minime ed alla diversità delle sostanze da lui detenute, nonché alla sua ricaduta nel delitto a distanza di poche settimane dal termine di una significativa esperienza detentiva, sorreggono agevolmente, sul piano logico, la deduzione della sua perdurante intraneità a quei contesti illegali e, quindi, il giudizio d'inaffidabilità formulato nei suoi confronti. Né quest'ultimo può dirsi logicamente inconciliabile con la dedotta assenza di rilevamenti d'infrazioni alla custodia domiciliare in precedenza applicatagli in questo od in altri procedimenti, trattandosi di misura inevitabilmente soggetta a controlli saltuari e risultando, perciò, tale dato non particolarmente significativo, ove si pensi alla facilità di contatti mediante i più diffusi sistemi di comunicazione a distanza ed alla oggettiva difficoltà di controlli preventivi in grado di impedirli. 6. Al rigetto del ricorso segue obbligatoriamente la condanna del proponente a sopportarne le spese (art. 616, cod. proc. pen.). P. P.Q.M_Dott.ssa • spina Cirimele
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