CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 23460/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a NUORO il 25/06/1984 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAGLIARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato. Lette le conclusioni dell'Avvocatura dello Stato nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 21 novembre 2025 la Corte di appello di Cagliari ha accolto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] sottoposto alla misura degli arresti domiciliari dal 30 settembre 2021 al 5 giugno 2022, in esecuzione dell'ordinanza del Gip del locale Tribunale in relazione ai reati di , tcui agli artt. 74 e 80 comma 2, nonché ,21'art.73 d.PR 309/90 per avere partecipato ad una associazione per delinquere diretta alla realizzazione di reati concernenti il traffico di sostanze stupefacenti, nonché per avere impiantato una coltivazione di canapa di circa tremila piante, fatti per cui era stato definitivamente assolto con sentenza del Gup del Tribunale di Cagliari, irrevocabile il 29/04/2023. 2. La Corte territoriale, esclusa la causa ostativa della colpa grave, ha riconosciuto all'istante a titolo di indennizzo la complessiva somma di euro 29.241,68 in base al c.d. criterio aritmetico. Ha escluso al contempo la liquidazione di ulteriori voci di danno negando la ricorrenza di un danno patrimoniale ulteriore in ragione delle spese sostenute dal [OSCURATO:PERSONA] per l'assunzione di un dipendente nello svolgimento dell'attività commerciale, non risultando dimostrata la indispensabilità di tale assunzione e la riconducibilità della stessa alla detenzione subita, nonché il lucro cessante documentato in relazione agli esercizi successivi all'arresto, non ravvisando il collegamento tra le perdite subite e la durata dello stato custodiale e, infine, il danno all'immagine quale conseguenza del risalto mediatico offerto alla notizia della detenzione, in ragione del carattere locale della diffusione mediatica e della continenza espressiva che non aveva travalicato i limiti della cronaca, di talchè non vi era stato un pregiudizio ulteriore rispetto a quello, fisiologico, rappresentato dalla pubblicità della notizia, da ritenersi compreso nel danno indennizzato. 3. Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] affidandosi ad un unico, articolato, motivo di ricorso con cui assume vizio motivazionale, per contraddittorietà e manifesta illogicità, del provvedimento in relazione agli argomenti indicati dal giudice della riparazione per escludere i tre profili di danno sopra evidenziati. 3.1. In relazione ai costi sostenuti per l'assunzione di un dipendente il ricorrente deduce come l'assenza del titolare, in ragione della cautela sofferta, avesse reso indispensabile la sostituzione e la circostanza che l'organico della ditta fosse poi rimasto inalterato negli esercizi successivi non valeva a contraddire il dato che, quantomeno nel periodo di detenzione custodiale, la sostituzione fosse 2indispensabile. Quanto al lucro cessante argomenta la stretta derivazione tra la custodia e le perdite di esercizio maturate negli anni successivi alla carcerazione, come plasticamente rappresentate dalle dichiarazioni dei redditi e dai bilanci di esercizio, con particolare riferimento all'anno 2022 in cui si era realizzato un crollo del fatturato e una rilevante contrazione dei redditi dichiarati. Apparente era poi la motivazione in relazione alla esclusione del danno all'immagine) in quanto la notizia dell'arresto aveva avuto risalto nella stampa nazionale e locale e -- soprattutto in ambito locale si era realizzato un grave vulnus alla reputazione commerciale dell'istante che travalicava i fisiologici effetti della pubblicità della notizia di reato. 4. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento parziale dell'ordinanza impugnata. 5. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria difensiva con la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti in cui segue. n 2. AI riguardo questa Corte di legittimità ha affermato che, fermo restando il tetto massimo fissato dalla legge in euro 516.456,90, il giudice della riparazione può discostarsi dall'ammontare giornaliero di euro 235,82 (euro 117,91 per gli arresti domiciliari, cfr. Sez. 4, n. 34664 del 10/6/2010, Rv. 248078), valorizzando lo specifico pregiudizio, di natura patrimoniale e non patrimoniale, derivante dalla restrizione della libertà, dimostratasi ingiusta (cfr. fra le tante, Sez. 4 n. 10123 del 17/11/2011, Rv. 252026; 6.10.2009 n.40906; 25/2/2010, 10690, Rv. 246425). Lo scostamento, tuttavia, deve trovare giustificazione in particolari specifiche ripercussioni in termini negativi sotto il versante patrimoniale, familiare, della vita di relazione, della pubblica ripercussione dell'evento, che non risulterebbero adeguatamente soddisfatte, quantomeno in termini di equo ristoro, in una valutazione aritmetica ponderata come quella agganciata al valore massimo indennizzabile diviso per la estrema durata della detenzione riconosciuta dalla normativa penatprocessualistica. Sotto questo profilo è stato affermato che, affinché l'equità non si traduca in arbitrio incontrollabile, è necessario che il giudice individui in maniera puntuale e corretta i parametri specifici di riferimento, la valorizzazione dei quali imponga di rilevare un surplus di effetto lesivo da atto legittimo (la misura cautelare) rispetto alle gravi, ma ricorrenti e, per così dire, fisiologiche, conseguenze derivanti dalla 3privazione della libertà, sia quale atto limitativo della sfera più intima e garantita del soggetto, che come alone di discredito sociale (Sez. 4 n. 21077 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 259237; conf. Sez. 4, n. 6394 del 06/12/2016 dep. il 2017, Rv. 269077 che, in applicazione del principio, ha annullato con rinvio l'ordinanza della Corte territoriale che, pur riconoscendo ulteriori e specifici profili di pregiudizio per il ricorrente, si era limitata ad operare un aumento forfettario e percentuale sulle misure indennitarie determinate su base aritmetica, omettendo di motivare sui criteri seguiti e di tener conto degli elementi documentali e sanitari forniti dall'interessato). Si è altresì affermato che in punto di liquidazione dell'indennizzo, la parte ricorrente è tenuta non solo ad allegare le conseguenze personali subite, ma a spiegare in modo circostanziato il danno sofferto, la sua natura, i fattori che ne sono causa e il rapporto di derivazione dall'ingiusta detenzione patita (Sez. 4, n. 27474 del 2/7/2021, Rv. 281513). E ciò in quanto il giudice, nel liquidare l'indennità, fermo restando l'importo massimo stabilito dalla legge, può discostarsi dal parametro aritmetico ove la parte assolva all'onere di allegare l'esistenza di danni ulteriori rispetto alle normali conseguenze della privazione della libertà personale, la loro natura e i fattori che ne sono causa, e sia raggiunta la prova, anche sulla base del fatto notorio o di presunzioni, di tali danni e del nesso causale con la detenzione (Sez. 4, n. 19809 del 19/04/2019, Rv. 276334). In particolare, riguardo al danno conseguente al clamore mediatico, va ricordato il consolidato orientamento per cui, ai fini della configurabilità dello strepitus fori di cui tener conto nella liquidazione dell'indennizzo, occorre che la diffusione della notizia esorbiti dalle comuni modalità di informazione, connotandosi sia per la capacità di raggiungere un largo pubblico, sia per l'assertività della notizia nel senso della responsabilità penale dell'interessato, con la conseguenza che nelle realtà di piccole dimensioni è necessario che l'ingiusta detenzione abbia una durata tale da indurre nel pubblico il convincimento dell'effettivo coinvolgimento dell'interessato (sez. 4, n. 2624 del 13/11/2018, Rv. 275193). In ogni caso, ,CAt allorquando si proceda applicazione di un criterio di liquidazione diverso da quello equitativo devono essere compiutamente illustrate le ragioni di adeguamento dell'indennizzo alla peculiarità del caso concreto. (Sez. 4, n. 997 del 17/12/2013, Rv. 257907 - 01). 3. Venendo al caso di specie, la Corte di merito, con motivazione distonica rispetto alle allegazioni difensive in merito alla sussistenza di un danno ulteriore derivante dallo "strepitus fori", ha escluso la indennizzabilità del danno all'immagine e, più in generale, il danno rivendicato dall'istante alla sfera intima e personale, con argomenti non calibrati alla particolare diffusività della notizia divulgata in relazione all'arresto del prevenuto e al suo coinvolgimento in una operazione tesa allo smantellamento di una organizzazione criminosa nel settore del narco traffico, 4cui il [OSCURATO:PERSONA] veniva associato con ampio risalto sui media (notizia Ansa, con pubblicazione foto e ampio risalto a livello locale). La motivazione della Corte di appello risulta sul punto illogica nel ricondurre il risalto offerto dai mezzi di comunicazione all'arresto del [OSCURATO:PERSONA] al paradigma del diritto di cronaca riconducibile al fisiologico interesse pubblico all'informazione, pur riconoscendo che la notizia venne divulgata non solo a livello locale, circostanza peraltro da sola non sufficiente a escludere l'indennizzo atteso che il [OSCURATO:PERSONA] svolgeva un'attività commerciale sul territorio e quindi era conosciuto nella sua veste di imprenditore-negoziante, ma anche a livello nazionale mediante un lancio di agenzia Ansa, corredato dalla fotografia del prevenuto, peraltro incensurato al momento del fatto e con specifico collegamento della sua persona all'operazione di repressione di una organizzazione dedita alla coltivazione e al traffico di sostanze stupefacenti (sul punto Sez.4, n.680 del 10/12/2025, Rv.289100), fatti .0ai quali è risultato estraneo. 3.1. Parimenti apparente è la motivazione dell'ordinanza impugnata quando ha escluso qualsiasi collegamento , la contrazione del volume di affari dell'impresa del ricorrente negli esercizi commerciali immediatamente successivi a quello nel corso del quale era maturata la custodia cautelare e, subito dopo, l'applicazione di una misura non detentiva. Sotto un primo profilo risulta contraddittorio il ragionamento della Corte di appello che ha escluso l'indennizzo dopo avere ammesso l'esistenza di una correlazione diretta tra custodia e i minori ricavi quantomeno in relazione al periodo della custodia (30 settembre 2021 fino al g giugno 2022). Meramente apparente e del tutto assertivo è invece l'argomento secondo cui una correlazione diretta tra custodia e perdite di esercizio sarebbe da escludere in quanto l'attività dell'azienda non si era mai interrotta e quindi era stata mantenuta una continuità operativa e aziendale e che, comunque, non sarebbe stato possibile escludere la concomitanza di fattori esogeni, estranei alle vicende processuali del [OSCURATO:PERSONA]. Invero, il ricorrente, mediante una serie di allegazioni supportate dall'analisi di uno studio commerciale ha fornito ampia evidenza della rilevante contrazione del fatturato dell'anno 2022, anno nel quale il [OSCURATO:PERSONA] era stato detenuto fino a giugno, tanto da risultare un decremento del volume di affari pari alla metà, con corrispondente riduzione dell'utile di impresa, a fronte di utili di impresa positivi nell'esercizio precedente e in quello successivo, risultanze che, anche in questo caso, rendono evidente lo stretto collegamento tra i due dati, secondo l'ordinario procedimento logico fondato su presunzioni. Era pertanto necessario che il giudice di appello, a fronte di tali evidenze idonee ad esaurire l'onere di allegazione gravante sul ricorrente, non si limitasse a t richiamare scenari causali alternativi, dal rilievo merament~ R. senza 5indicare l fattori alternativi e le ragioni per le quali gli stessi fossero prevalenti rispetto alla causa evocata dal [OSCURATO:PERSONA], costituita dalla privazione della libertà personale del titolare dell'impresa. Anche in relazione a tale voce di danno si rende necessario un nuovo esame della questione da parte della Corte territoriale. 3.2. Va invece disattesa la richiesta di una rivalutazione da parte del giudice della riparazione della questione concernente il danno emergente rappresentato dai costi aziendali sostenuti dal [OSCURATO:PERSONA] per l'assunzione di un nuovo dipendente durante il periodo di custodia cautelare, in sua vece. Sul punto la motivazione è pertinente e priva di illogicità quando ha evidenziato che un rapporto di impiego era cessato ben prima dell'adozione della misura cautelare, mentre la nuova assunzione era maturata alcuni mesi dopo l'inizio della detenzione domiciliare, di talchè non era possibile ravvisare il necessario rapporto di derivazione causale tra l'adozione della cautela e il costo sostenuto in bilancio per l'assunzione di un nuovo dipendente, tenuto conto dell'assenza di sovrapposizione temporale tra i due accadimenti e della mancanza del profilo della temporaneità dell'impegno economico, considerato che il rapporto di lavoro si era protratto anche in epoca successiva alla cessazione del vincolo. 4. In conclusione l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente ai punti sopra indicati con rinvio, per nuovo esame, alla Corte di appello di Cagliari cui domanda, altresì la regolamentazione tra le parti delle spese sostenute nel presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla P.Q.M