CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12798/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; rilevato, in primo luogo, che è pervenuta agli atti comunicazione ufficiale da parte del DAP che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è deceduto in data 17 giugno 2023, evento che determina l'estinzione del reato; ritenuto, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo relativo al giudizio di responsabilità è aspecifico in quanto sorvola su quanto dalla Corte precistato alle pagg. 5 e 6 della sentenza, ricostruendo i fatti senza incorrere in vizi logico-giuridici; ritenuto, quanto al secondo motivo, che la Corte ha offerto congrua motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche (richiamando gravità del fatto e personalità del ricorrente, pag. 7) e che il motivo di appello in ordine alla applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. era del tutto generico e pertanto non meritevole di alcun vaglio; rilevato, pertanto, che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend