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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29639/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] / l / l

1. Con ordinanza in data 15 febbraio 2021, il Tribunale del riesame di Roma aveva confermato l'ordinanza in data 11 gennaio 2021 con la quale il Giudice delle indagini preliminari dei Tribunale di Roma aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia in carcere in relazione alle imputazioni provvisorie di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico (capo 22) e violazioni della normativa sugli stupefacenti e delle connesse imputazioni in materia di armi (capi 23 e 24).

La Corte di cassazione, sezione quinta, adita con ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza in data 9 luglio 2021 ha annullato l'ordinanza limitatamente al reato di cui all'art. 74 dPR n. 309 del 1990, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma.

La sentenza rescindente ha premesso che il provvedimento impugnato rivelava un'intrinseca e insuperabile contraddizione laddove la sussistenza del - reato sub 22) era stata esclusa in riferimento alla posizione dell'Antinozzi, asserito vertice del clan avversario e concorrenziale, sicché, epurate dalla «rivalità con il gruppo degli Antinozzi e dai disegni egemonici di allargamento delle zone di influenza» (f. 3 ord. imp.), le evidenze dimostrative di tipo dichiarativo (...) finivano con il perdere il connotato di univocità che concorre a definire la gravità indiziarla in ordine al reato associativo, a rendere evanescente la sua linea di demarcazione rispetto al concorso di persone nel reato continuato di cui all'art. 73 d.

P.R. 309/1990 e a minare anche la valutazione resa a sostegno del diniego della qualificazione giuridica ai sensi del comma 6 dell'art. 74 del d.P.R. 309/1990.

Ha osservato come la motivazione dell'ordinanza impugnata fosse assolutamente carente quanto alle doglianze svolte in punto di partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione risultava liquidata mediante il mero richiamo a generiche e indeterminate intercettazioni, come tali insufficienti alla confutazione delle argomentazioni difensive e comunque, senza che fosse delineato il compendio indiziario specifico a suo carico.

La sentenza rescindente ha, dunque, imposto una rivalutazione della gravità indiziaria della fattispecie associativa sia riguardo la dimostrazione della sua esistenza, anche sotto il profilo dell'esclusione della qualificazione giuridica alternativa ai sensi dell'art. 74, comma 6, D.p.r. n. 309/90, sia riguardo la partecipazione del ricorrente.

2. Con l'ordinanza impugnata, del 13 agosto 2021, il Tribunale del riesame di Roma, quale giudice del rinvio, ha respinto la richiesta di riesame.

Il Tribunale in sede di rinvio, richiamata e riportata per esteso la motivazione dell'ordinanza genetica, ripercorsa la piattaforma indiziaria, ha rilevato che la stessa fosse significativo) dell'operatività, con metodo mafioso, nell'ambito di un contesto territoriale limitato ai comuni di Castelforte e SS.

Cosma e Damiano in provincia di Latina, di una associazione, storicamente derivata da precedente compagine già oggetto di accertamento giudiziale, che gestiva l'illecito traffico di stupefacenti in contrapposizione al clan Antinozzi, entrambi riconducibili alla medesima fratellanza, come emerso dai servizi di captazione e dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA].

Ha quindi respinto la prospettazione difensiva, intesa alla qualificazione della condotta associativa ai sensi dell'art. 74, comma 6, D.p.r. 309/1990, riconducendo il ricorrente al gruppo, oltre che a singoli episodi di spaccio,( infine confermando la sussistenza delle esigenze cautelari.

3. Avverso l'ordinanza indicata ricorre Mendico, per mezzo del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], e affida le proprie censure a due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1.

Con il primo motivo, deduce violazione di legge in riferimento alla mancanza di motivazione, confezionata con la tecnica del "copia e incolla", senza alcuna valutazione critica e senza indicazione degli elementi dai quali trarre la gravità indiziaria, con riferimento ai quali la sentenza rescindente aveva dato precise indicazioni.

Ciò sarebbe viepiù provato dall'errato inserimento del tema della partecipazione all'associazione di altro coindagato, [OSCURATO:PERSONA], non oggetto del provvedimento.

3.2. Con il secondo motivo, deduce analoga censura quanto alla ritenuta esistenza dell'associazione sub 22) e all'esclusione dell'ipotesi prevista dal comma 6 dell'art. 74 d.P.R. 309/1990, in assenza della dimostrazione dei tratti costitutivi della fattispecie e senza specificazione di condotte ascrivibili al ricorrente, anche alla luce del mancato rinvenimento di sostanza stupefacente.

Prospetta la riconducibilità dei fatti nella meno grave associazione dedita al piccolo spaccio, soprattutto avuto riguardo alla quantità di sostanza ceduta e alla qualità della stessa.

Sul punto rileva che la sentenza rescindente aveva ritenuto l'ordinanza impugnata carente per il fatto che le singole cessioni oggetto delle intercettazioni non risultavano obiettivamente quantificate.

Il nuovo provvedimento del riesame non affronta questo punto, limitandosi a escludere l'associazione di piccolo spaccio perché «i quantitativi di droga non possono considerarsi di lieve entità».

4. Il S. Procuratore Generale ha prospettato il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nessuna delle censure difensive è fondata, sicché il ricorso deve essere rigettato.

2. La censura di mancanza di autonoma valutazione del quadro indiziario, siccome resa con la riproduzione grafica dell'ordinanza genetica, non appare adeguatamente specifica.

Il ricorso non si confronta, invero, con la motivazione dell'ordinanza del Tribunale che ha condiviso e riportato ampi passaggi dell'ordinanza genetica, né adempie all'onere di esporre le ragioni in base alle quali il preteso deficit di valutazione, su un piano di autonomia rispetto alla prospettazione della parte - pubblica, avrebbe avuto effettiva incidenza sulle determinazioni cautelari, sì che, ove compiuta, il risultato sarebbe stato concretamente diverso.

Come rilevato da Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760, la sanzione, che la legge pone a presidio del corretto adempimento del dovere giudiziale di valutazione critica degli atti di indagine, non può essere relegata in una dimensione squisitamente formalistica e non può, quindi, essere dedotta facendo leva esclusivamente sulla rilevazione di particolari tecniche di redazione del provvedimento che, al più, possono valere quali indici sintomatici, ma non sono, esse stesse, ragioni del vizio.

Del resto, ricorre l'autonoma valutazione anche quando - come nel caso che ci occupa - venga richiamato, in maniera più o meno estesa, l'atto di riferimento con la tecnica di redazione "per incorporazione", con condivisione delle considerazioni già svolte da altri, poiché valutazione autonoma non vuol dire edizione originale, sempreché emerga dal provvedimento una conoscenza degli atti del procedimento e, se necessario, una rielaborazione critica degli elementi sottoposti a vaglio giurisdizionale (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403; Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Marra, Rv. 269648), come dai ricorrenti non efficacemente contestato.

Nel caso che ci occupa, l'autonomia tra il provvedimento richiamato e la valutazione compiuta dal Tribunale sulla scorta dei motivi di doglianza risulta in maniera inequivocabile dal testo dell'ordinanza in cui, anche a livello formale, le due parti sono chiaramente distinte.

In tale cornice, la stigmatizzata errata indicazione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] a p. 3 dell'ordinanza impugnata, in luogo del nome del Mendico, costituisce evidente lapsus calami, insuscettibile di avere alcun riverbero sulla tenuta della motivazione, integralmente riferentesi espressamente alla posizione dell'odierno ricorrente.

3. Per quel che riguarda l'esistenza dell'associazione criminale la nuova ordinanza ha in primo luogo sgombrato il campo dall'apparente contraddizione - segnalata nella sentenza di annullamento - tra l'esclusione della contestazione di cui all'art. 74 dPR n. 309 del 1990 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e l'affermata esistenza dell'associazione sub capo 22).

Sul punto, difatti, il Tribunale ha precisato che la contestazione in oggetto, fungi dall'essere stata esclusa con riferimento alla posizione dell'Antinozzi, posto al vertice del dan avversario e concorrenziale, è stata pienamente confermata, sebbene assorbita in quella più ampia di cui all'art. 416-bis cod. pen., essendo tutte le condotte associative, sia quelle di natura camorristica, sia quelle consistenti in attività organizzate associate di spaccio, confluite nell'unica e onnicomprensiva contestazione di associazione mafiosa.

Tale assunto del Tribunale, relativo all'assorbimento del reato associativo inerente al narcotraffico in quello mafioso, che dovrà essere sottoposto a vaglio nella fase di cognizione, non risulta, nella presente fase cautelare, incompatibile con il giudizio in ordine alla gravità indiziaria della fattispecie di cui all'art. 74 dPR n. 309 del 1990 ed è, anzi, sorretto da argomentazioni logico-giuridiche non manifestamente illogiche.

Sono state adeguatamente valorizzate, a p. 30 dell'ordinanza, conversazioni attinenti alla "spartizione" del territorio tra due avverse fazioni e al "rispetto" serbato da parte del loquens [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di entrambi i gruppi criminali che, egli stesso , afferma essere entrambi inseriti nella c.d. fratellanza.

Il giudice del rinvio non ha mancato di chiarire, a p. 18 del provvedimento, la valenza dimostrativa dei numerosi reati fine e del costante modus operandi, ponendo in risalto come la pletora di conversazioni intercettate cristallizzi la piena consapevolezza da parte dei colloquianti, legati tra loro da rapporti anche familiari, di agire in modo organizzato e sinergico per conto di un gruppo, i cui vertici sono chiaramente riconosciuti nei fratelli Ettore e [OSCURATO:PERSONA].

Il provvedimento impugnato si è fatto carico - come devoluto con la sentenza rescindente - di approfondire il tema della struttura, sia pur rudimentale, del sodalizio e dell'interscambiabilità dei ruoli che, chiarisce, non è ritenuta decisiva ai fini della configurabilità dell'associazione, sussistendo - almeno a livello di gravità indiziaria - la prova di un'organizzazione stabile, radicata sul piccolo territorio della provincia di Latina, cementata da legami spesso familiari e con suddivisione dei ruoli, sebbene interscambiabili.

Accertamento dal quale, secondo la difesa, avrebbe dovuto conseguire il giudizio d'insussistenza di qualsiasi struttura associativa, ma che non tiene in adeguata considerazione l'argomento, svolto dal Tribunale a p. 31 del provvedimento oggetto di ricorso, secondo il quale i ruoli, comunque attribuiti ai singoli partecipi, potevano essere a volte cumulativi e flessibili, risentendo l'associazione - sotto il profilo della struttura - della sua derivazione dalla scissione di altra precedente e controllante un territorio ristretto, senza tuttavia alcuna incidenza sull'a ffectio societatis di ciascuno dei compartecipi.

Si tratta di motivazione resa in conformità al costante orientamento espresso da questa Corte di legittimità, in base al quale «si è in presenza di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ogniqualvolta fra tre o più persone si stringa, anche di fatto, cioè senza un preventivo accordo formale, un patto, che ha in sé la cosiddetta affectio societatis, in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale» (Sez. 2, n. 43327 del 08/10/2013, Bashli, Rv. 256969; Sez. 4 n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440).

Quanto al tema dell'invocata riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 74, comma 6, dPR n. 309/90, la doglianza difensiva non si confronta con quanto, sia pur sinteticamente, precisato nel provvedimento impugnato che - dopo aver chiarito che le due fazioni criminali si contendevano un bacino di utenza esiguo - i quantitativi,dei quali danno contezza le conversazioni captate ) ovvero i relativi corrispettivi in danaro non possono in alcun modo considerarsi di lieve entità.

Il Tribunale ha, dunque, fatto buon governo del principio più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui «la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali ed operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art.73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990» (Sez. 3, n. 44837 del 6/02/2018, Caprioli, Rv. 274696).

Infine, con riguardo all'accertamento della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio, il provvedimento impugnato - con costante riferimento alle conversazioni captate ivi riprodotte - valorizza il duplice ruolo a questi assegnato di addetto allo smistamento dello stupefacente e alla gestione dell'attività di spaccio di altri membri del sodalizio (tra cui i fratelli Parente), nonché di pusher e, come tale coinvolto nell'attività di spaccio al minuto,e, infine il dato relativo al rapporto personale e fiduciario esistente tra questi e la figura apicale, lo zio [OSCURATO:PERSONA] (presso la cui abitazione si reca sistematicamente prima di incontrarsi con gli acquirenti), giungendo così a formulare, con motivazione che la difesa non considera, il giudizio sulla gravità indiziaria specifica alla posizione del ricorrente.

4. Corollario delle considerazioni svolte è il rigetto del ricorso.

Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] / l / l 1. Con ordinanza in data 15 febbraio 2021, il Tribunale del riesame di Roma aveva confermato l'ordinanza in data 11 gennaio 2021 con la quale il Giudice delle indagini preliminari dei Tribunale di Roma aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia in carcere in relazione alle imputazioni provvisorie di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico (capo 22) e violazioni della normativa sugli stupefacenti e delle connesse imputazioni in materia di armi (capi 23 e 24). La Corte di cassazione, sezione quinta, adita con ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza in data 9 luglio 2021 ha annullato l'ordinanza limitatamente al reato di cui all'art. 74 dPR n. 309 del 1990, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma. La sentenza rescindente ha premesso che il provvedimento impugnato rivelava un'intrinseca e insuperabile contraddizione laddove la sussistenza del - reato sub 22) era stata esclusa in riferimento alla posizione dell'Antinozzi, asserito vertice del clan avversario e concorrenziale, sicché, epurate dalla «rivalità con il gruppo degli Antinozzi e dai disegni egemonici di allargamento delle zone di influenza» (f. 3 ord. imp.), le evidenze dimostrative di tipo dichiarativo (...) finivano con il perdere il connotato di univocità che concorre a definire la gravità indiziarla in ordine al reato associativo, a rendere evanescente la sua linea di demarcazione rispetto al concorso di persone nel reato continuato di cui all'art. 73 d. P.R. 309/1990 e a minare anche la valutazione resa a sostegno del diniego della qualificazione giuridica ai sensi del comma 6 dell'art. 74 del d.P.R. 309/1990. Ha osservato come la motivazione dell'ordinanza impugnata fosse assolutamente carente quanto alle doglianze svolte in punto di partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione risultava liquidata mediante il mero richiamo a generiche e indeterminate intercettazioni, come tali insufficienti alla confutazione delle argomentazioni difensive e comunque, senza che fosse delineato il compendio indiziario specifico a suo carico. La sentenza rescindente ha, dunque, imposto una rivalutazione della gravità indiziaria della fattispecie associativa sia riguardo la dimostrazione della sua esistenza, anche sotto il profilo dell'esclusione della qualificazione giuridica alternativa ai sensi dell'art. 74, comma 6, D.p.r. n. 309/90, sia riguardo la partecipazione del ricorrente. 2. Con l'ordinanza impugnata, del 13 agosto 2021, il Tribunale del riesame di Roma, quale giudice del rinvio, ha respinto la richiesta di riesame. Il Tribunale in sede di rinvio, richiamata e riportata per esteso la motivazione dell'ordinanza genetica, ripercorsa la piattaforma indiziaria, ha rilevato che la stessa fosse significativo) dell'operatività, con metodo mafioso, nell'ambito di un contesto territoriale limitato ai comuni di Castelforte e SS. Cosma e Damiano in provincia di Latina, di una associazione, storicamente derivata da precedente compagine già oggetto di accertamento giudiziale, che gestiva l'illecito traffico di stupefacenti in contrapposizione al clan Antinozzi, entrambi riconducibili alla medesima fratellanza, come emerso dai servizi di captazione e dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. Ha quindi respinto la prospettazione difensiva, intesa alla qualificazione della condotta associativa ai sensi dell'art. 74, comma 6, D.p.r. 309/1990, riconducendo il ricorrente al gruppo, oltre che a singoli episodi di spaccio,( infine confermando la sussistenza delle esigenze cautelari. 3. Avverso l'ordinanza indicata ricorre Mendico, per mezzo del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], e affida le proprie censure a due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in riferimento alla mancanza di motivazione, confezionata con la tecnica del "copia e incolla", senza alcuna valutazione critica e senza indicazione degli elementi dai quali trarre la gravità indiziaria, con riferimento ai quali la sentenza rescindente aveva dato precise indicazioni. Ciò sarebbe viepiù provato dall'errato inserimento del tema della partecipazione all'associazione di altro coindagato, [OSCURATO:PERSONA], non oggetto del provvedimento. 3.2. Con il secondo motivo, deduce analoga censura quanto alla ritenuta esistenza dell'associazione sub 22) e all'esclusione dell'ipotesi prevista dal comma 6 dell'art. 74 d.P.R. 309/1990, in assenza della dimostrazione dei tratti costitutivi della fattispecie e senza specificazione di condotte ascrivibili al ricorrente, anche alla luce del mancato rinvenimento di sostanza stupefacente. Prospetta la riconducibilità dei fatti nella meno grave associazione dedita al piccolo spaccio, soprattutto avuto riguardo alla quantità di sostanza ceduta e alla qualità della stessa. Sul punto rileva che la sentenza rescindente aveva ritenuto l'ordinanza impugnata carente per il fatto che le singole cessioni oggetto delle intercettazioni non risultavano obiettivamente quantificate. Il nuovo provvedimento del riesame non affronta questo punto, limitandosi a escludere l'associazione di piccolo spaccio perché «i quantitativi di droga non possono considerarsi di lieve entità». 4. Il S. Procuratore Generale ha prospettato il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nessuna delle censure difensive è fondata, sicché il ricorso deve essere rigettato. 2. La censura di mancanza di autonoma valutazione del quadro indiziario, siccome resa con la riproduzione grafica dell'ordinanza genetica, non appare adeguatamente specifica. Il ricorso non si confronta, invero, con la motivazione dell'ordinanza del Tribunale che ha condiviso e riportato ampi passaggi dell'ordinanza genetica, né adempie all'onere di esporre le ragioni in base alle quali il preteso deficit di valutazione, su un piano di autonomia rispetto alla prospettazione della parte - pubblica, avrebbe avuto effettiva incidenza sulle determinazioni cautelari, sì che, ove compiuta, il risultato sarebbe stato concretamente diverso. Come rilevato da Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760, la sanzione, che la legge pone a presidio del corretto adempimento del dovere giudiziale di valutazione critica degli atti di indagine, non può essere relegata in una dimensione squisitamente formalistica e non può, quindi, essere dedotta facendo leva esclusivamente sulla rilevazione di particolari tecniche di redazione del provvedimento che, al più, possono valere quali indici sintomatici, ma non sono, esse stesse, ragioni del vizio. Del resto, ricorre l'autonoma valutazione anche quando - come nel caso che ci occupa - venga richiamato, in maniera più o meno estesa, l'atto di riferimento con la tecnica di redazione "per incorporazione", con condivisione delle considerazioni già svolte da altri, poiché valutazione autonoma non vuol dire edizione originale, sempreché emerga dal provvedimento una conoscenza degli atti del procedimento e, se necessario, una rielaborazione critica degli elementi sottoposti a vaglio giurisdizionale (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403; Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Marra, Rv. 269648), come dai ricorrenti non efficacemente contestato. Nel caso che ci occupa, l'autonomia tra il provvedimento richiamato e la valutazione compiuta dal Tribunale sulla scorta dei motivi di doglianza risulta in maniera inequivocabile dal testo dell'ordinanza in cui, anche a livello formale, le due parti sono chiaramente distinte. In tale cornice, la stigmatizzata errata indicazione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] a p. 3 dell'ordinanza impugnata, in luogo del nome del Mendico, costituisce evidente lapsus calami, insuscettibile di avere alcun riverbero sulla tenuta della motivazione, integralmente riferentesi espressamente alla posizione dell'odierno ricorrente. 3. Per quel che riguarda l'esistenza dell'associazione criminale la nuova ordinanza ha in primo luogo sgombrato il campo dall'apparente contraddizione - segnalata nella sentenza di annullamento - tra l'esclusione della contestazione di cui all'art. 74 dPR n. 309 del 1990 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e l'affermata esistenza dell'associazione sub capo 22). Sul punto, difatti, il Tribunale ha precisato che la contestazione in oggetto, fungi dall'essere stata esclusa con riferimento alla posizione dell'Antinozzi, posto al vertice del dan avversario e concorrenziale, è stata pienamente confermata, sebbene assorbita in quella più ampia di cui all'art. 416-bis cod. pen., essendo tutte le condotte associative, sia quelle di natura camorristica, sia quelle consistenti in attività organizzate associate di spaccio, confluite nell'unica e onnicomprensiva contestazione di associazione mafiosa. Tale assunto del Tribunale, relativo all'assorbimento del reato associativo inerente al narcotraffico in quello mafioso, che dovrà essere sottoposto a vaglio nella fase di cognizione, non risulta, nella presente fase cautelare, incompatibile con il giudizio in ordine alla gravità indiziaria della fattispecie di cui all'art. 74 dPR n. 309 del 1990 ed è, anzi, sorretto da argomentazioni logico-giuridiche non manifestamente illogiche. Sono state adeguatamente valorizzate, a p. 30 dell'ordinanza, conversazioni attinenti alla "spartizione" del territorio tra due avverse fazioni e al "rispetto" serbato da parte del loquens [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di entrambi i gruppi criminali che, egli stesso , afferma essere entrambi inseriti nella c.d. fratellanza. Il giudice del rinvio non ha mancato di chiarire, a p. 18 del provvedimento, la valenza dimostrativa dei numerosi reati fine e del costante modus operandi, ponendo in risalto come la pletora di conversazioni intercettate cristallizzi la piena consapevolezza da parte dei colloquianti, legati tra loro da rapporti anche familiari, di agire in modo organizzato e sinergico per conto di un gruppo, i cui vertici sono chiaramente riconosciuti nei fratelli Ettore e [OSCURATO:PERSONA]. Il provvedimento impugnato si è fatto carico - come devoluto con la sentenza rescindente - di approfondire il tema della struttura, sia pur rudimentale, del sodalizio e dell'interscambiabilità dei ruoli che, chiarisce, non è ritenuta decisiva ai fini della configurabilità dell'associazione, sussistendo - almeno a livello di gravità indiziaria - la prova di un'organizzazione stabile, radicata sul piccolo territorio della provincia di Latina, cementata da legami spesso familiari e con suddivisione dei ruoli, sebbene interscambiabili. Accertamento dal quale, secondo la difesa, avrebbe dovuto conseguire il giudizio d'insussistenza di qualsiasi struttura associativa, ma che non tiene in adeguata considerazione l'argomento, svolto dal Tribunale a p. 31 del provvedimento oggetto di ricorso, secondo il quale i ruoli, comunque attribuiti ai singoli partecipi, potevano essere a volte cumulativi e flessibili, risentendo l'associazione - sotto il profilo della struttura - della sua derivazione dalla scissione di altra precedente e controllante un territorio ristretto, senza tuttavia alcuna incidenza sull'a ffectio societatis di ciascuno dei compartecipi. Si tratta di motivazione resa in conformità al costante orientamento espresso da questa Corte di legittimità, in base al quale «si è in presenza di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ogniqualvolta fra tre o più persone si stringa, anche di fatto, cioè senza un preventivo accordo formale, un patto, che ha in sé la cosiddetta affectio societatis, in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale» (Sez. 2, n. 43327 del 08/10/2013, Bashli, Rv. 256969; Sez. 4 n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440). Quanto al tema dell'invocata riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 74, comma 6, dPR n. 309/90, la doglianza difensiva non si confronta con quanto, sia pur sinteticamente, precisato nel provvedimento impugnato che - dopo aver chiarito che le due fazioni criminali si contendevano un bacino di utenza esiguo - i quantitativi,dei quali danno contezza le conversazioni captate ) ovvero i relativi corrispettivi in danaro non possono in alcun modo considerarsi di lieve entità. Il Tribunale ha, dunque, fatto buon governo del principio più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui «la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali ed operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art.73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990» (Sez. 3, n. 44837 del 6/02/2018, Caprioli, Rv. 274696). Infine, con riguardo all'accertamento della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio, il provvedimento impugnato - con costante riferimento alle conversazioni captate ivi riprodotte - valorizza il duplice ruolo a questi assegnato di addetto allo smistamento dello stupefacente e alla gestione dell'attività di spaccio di altri membri del sodalizio (tra cui i fratelli Parente), nonché di pusher e, come tale coinvolto nell'attività di spaccio al minuto,e, infine il dato relativo al rapporto personale e fiduciario esistente tra questi e la figura apicale, lo zio [OSCURATO:PERSONA] (presso la cui abitazione si reca sistematicamente prima di incontrarsi con gli acquirenti), giungendo così a formulare, con motivazione che la difesa non considera, il giudizio sulla gravità indiziaria specifica alla posizione del ricorrente. 4. Corollario delle considerazioni svolte è il rigetto del ricorso. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle s
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