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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2023

Cassazione n. 31984/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] L'UNI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto ha confermato la sentenza del Tribunale in sede che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di sei mesi di arresto per il reato di cui all'art. 10 D. L. n. 14 del 2017 e art. 21 ter L. n. 132 del 2018, per avere contravvenuto al DASPO che inibiva all'imputato l'accesso in aree urbane del comune di Taranto, fatto accertato il 6/12/2019.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, per esservi totale assenza di prova della commissione del reato, in quanto Scalone si trovava nell'area a lui inibita al solo scopo di procurarsi qualche spicciolo per le primarie esigenze di vita.

Inoltre, si è censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, concedibili nonostante i numerosi ma risalenti precedenti penali.

Il ricorso è affidato a motivi generici ovvero manifestamente infondati e va dichiarato inammissibile.

La prima doglianza è manifestamente infondata, in quanto i motivi per i quali Scalone si era riportato in area urbana a lui vietata (ivi essendo solito eser- citare l'attività di parcheggiatore abusivo) non sono rilevanti in senso scriminante della condotta.

La seconda doglianza non ha pregio, poiché l'apprezzamento discrezionale del giudice di merito in ordine al diniego delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. è stato congruamente motivato e la censura si attesta su profili di puro merito.

All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] L'UNI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto ha confermato la sentenza del Tribunale in sede che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di sei mesi di arresto per il reato di cui all'art. 10 D. L. n. 14 del 2017 e art. 21 ter L. n. 132 del 2018, per avere contravvenuto al DASPO che inibiva all'imputato l'accesso in aree urbane del comune di Taranto, fatto accertato il 6/12/2019. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, per esservi totale assenza di prova della commissione del reato, in quanto Scalone si trovava nell'area a lui inibita al solo scopo di procurarsi qualche spicciolo per le primarie esigenze di vita. Inoltre, si è censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, concedibili nonostante i numerosi ma risalenti precedenti penali. Il ricorso è affidato a motivi generici ovvero manifestamente infondati e va dichiarato inammissibile. La prima doglianza è manifestamente infondata, in quanto i motivi per i quali Scalone si era riportato in area urbana a lui vietata (ivi essendo solito eser- citare l'attività di parcheggiatore abusivo) non sono rilevanti in senso scriminante della condotta. La seconda doglianza non ha pregio, poiché l'apprezzamento discrezionale del giudice di merito in ordine al diniego delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. è stato congruamente motivato e la censura si attesta su profili di puro merito. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 31984/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris