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CassazionedecretoSezione LDecisione del 24 novembre 2021

Cassazione n. 36515/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 6763-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 90, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA] 2021 [OSCURATO:PERSONA]; 2829 - intimati - F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 6763/2020 avverso l'ordinanza n. 7/2020 del [OSCURATO:PERSONA] Numero sezionale 2829/2021 Numero di raccolta generale 36515/2021 di FERMO, depositata il 29/01/2020 R.G.N.

Data pubblicazione 24/11/2021 3626/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso l’ordinanza con la quale il Giudice di Pace di Fermo ha rigettato l’opposizione proposta dallo stesso ricorrente avverso il decreto di espulsione della Prefettura di Fermo.

2. Sostiene il ricorrente che nel rigettare l’opposizione il giudice sarebbe incorso nella violazione e falsa applicazione dell’art. 19 comma 2 lett. c) del T.U.I. - in base al quale è preclusa l’espulsione dello straniero convivente con parenti entro il secondo grado ovvero con il coniuge di nazionalità italiana – superabile, con valutazione da effettuare caso per caso, solo per ragioni di ordine pubblico e sicurezza nazionale in relazione alla commissione di reati gravi, indicatori di pericolo per la pubblica sicurezza.

3. Il Ministero dell’Interno non si è costituito in giudizio.

4. Con ordinanza in data 9.9.2020 questa Corte ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso al Prefetto di Fermo presso la propria sede, entro 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza medesima.

Considerato che:

5. Come risulta da attestazione della Cancelleria in atti, la parte ricorrente non ha provveduto alla rinotifica del ricorso disposta con la già indicata ordinanza, ritualmente comunicata.

6. Va pertanto dichiarata l'inammissibilità del ricorso, in applicazione del principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «La mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art. 291 c.p.c. per un vizio implicante la nullità della stessa, determina, nell'ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l'inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di asNumero registro generale 6763/2020segnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di Numero sezionale 2829/2021 Numero di raccolta generale 36515/2021 quello già concesso.

La mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, Data pubblicazione 24/11/2021 disposta a norma dell'art. 291 c.p.c. per un vizio implicante la nullità della stessa, determina, nell'ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l'inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso” (v.

Cass. n. 14742 del 2019; n. 1226 del 2013; n. 625 del 2008).

7. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva in questa sede.

8. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla in ordine alle spese del presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art.13, se dovuto.

Così deciso nell’Adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6763-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 90, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA] 2021 [OSCURATO:PERSONA]; 2829 - intimati - F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 6763/2020 avverso l'ordinanza n. 7/2020 del [OSCURATO:PERSONA] Numero sezionale 2829/2021 Numero di raccolta generale 36515/2021 di FERMO, depositata il 29/01/2020 R.G.N. Data pubblicazione 24/11/2021 3626/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso l’ordinanza con la quale il Giudice di Pace di Fermo ha rigettato l’opposizione proposta dallo stesso ricorrente avverso il decreto di espulsione della Prefettura di Fermo. 2. Sostiene il ricorrente che nel rigettare l’opposizione il giudice sarebbe incorso nella violazione e falsa applicazione dell’art. 19 comma 2 lett. c) del T.U.I. - in base al quale è preclusa l’espulsione dello straniero convivente con parenti entro il secondo grado ovvero con il coniuge di nazionalità italiana – superabile, con valutazione da effettuare caso per caso, solo per ragioni di ordine pubblico e sicurezza nazionale in relazione alla commissione di reati gravi, indicatori di pericolo per la pubblica sicurezza. 3. Il Ministero dell’Interno non si è costituito in giudizio. 4. Con ordinanza in data 9.9.2020 questa Corte ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso al Prefetto di Fermo presso la propria sede, entro 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza medesima. Considerato che: 5. Come risulta da attestazione della Cancelleria in atti, la parte ricorrente non ha provveduto alla rinotifica del ricorso disposta con la già indicata ordinanza, ritualmente comunicata. 6. Va pertanto dichiarata l'inammissibilità del ricorso, in applicazione del principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «La mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art. 291 c.p.c. per un vizio implicante la nullità della stessa, determina, nell'ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l'inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di asNumero registro generale 6763/2020segnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di Numero sezionale 2829/2021 Numero di raccolta generale 36515/2021 quello già concesso. La mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, Data pubblicazione 24/11/2021 disposta a norma dell'art. 291 c.p.c. per un vizio implicante la nullità della stessa, determina, nell'ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l'inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso” (v. Cass. n. 14742 del 2019; n. 1226 del 2013; n. 625 del 2008). 7. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva in questa sede. 8. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso nell’Adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N
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