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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27542/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.

Cb ' Ritenuto in fatto

1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione con cui il Giudice di primo grado l'aveva ritenuta responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv., 624 e 625, primo comma, n. 2 e n. 7 (in questo senso si esprimono tanto la decisione di primo grado che quella impugnata, senza incontrare alcuna specifica contestazione sulle circostanze ritenute), cod. pen., per essersi impossessata di energia elettrica erogata dall'Enel, per un importo pari a euro 1.728, condannandola alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a un unico motivo, con cui si deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto inammissibile l'appello per difetto di specificità dei motivi, senza tuttavia esplicare le ragioni di tale decisione.

A fronte di un atto d'appello caratterizzato da specificità sia intrinseca (viste le addotte argomentazioni, concrete e pertinenti) sia estrinseca (per avere correttamente correlato, la difesa, i motivi con le ragioni di fatto e di diritto su cui si è basata la decisione del Tribunale), la Corte d'appello avrebbe reso una sentenza priva di qualsivoglia apparato motivo.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.

La difesa dell'imputata ha trasmesso conclusioni scritte con cui si insiste per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che saranno qui di seguito esposte.

In via preliminare, va osservato che il reato de quo è divenuto procedibile a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

Tuttavia, l'inammissibilità del ricorso, comportando il mancato perfezionamento del rapporto processuale, determina il consolidamento del giudicato cd. sostanziale ed esclude, alla stregua dei principi ribaditi da Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, che assuma rilievo il tema della proposizione o non della querela.2.

L'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, per contrasto con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, teso a giustificare la dichiarazione d'inammissibilità dell'atto d'appello che si limiti a riproporre temi già valutati dal Giudice di primo grado, senza anche confutare specificamente il fondamento logico e fattuale degli argomenti svolti in sentenza; in tal caso, difettando l'atto di impugnazione di specificità (cd. estrinseca: v.

Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, su cui infra), esso si rivela inadeguato a orientare efficacemente il Giudice dell'appello verso un'eventuale decisione di riforma ([OSCURATO:PERSONA]. 5, n. 39210 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Jovanovic, Rv. 264686, nonché Sez. 6, n. 1770 del 18/12/2012, dep. 15/01/2013, Lombardo, Rv. 25420; Sez. 6, n. 25711 del 17/5/2016, V., Rv 267011).

A partire da tale base interpretativa, la Corte territoriale ha indicato i motivi per cui ha ritenuto inammissibile l'atto d'appello, diversamente da quanto ritenuto dall'odierno ricorrente.

Con riguardo al motivo d'appello avente a oggetto la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., la Corte ha spiegato come l'appellp non si sia confrontato col dato normativo invocato, quanto alla preclusione rappresentata dal limite edittale della pena.

La conclusione non muta, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 150 del 2022, dal momento che il minimo edittale del furto pluriaggravato (tre anni di reclusione, ai sensi dell'art. 625, ult. comma, cod. pen.) resta superiore al tetto di due anni indicato nella nuova formulazione dell'art. 131- bis cod. pen.

Con riguardo al motivo d'appello fondato sullo stato di necessità, la Corte territoriale ha adeguatamente indicato la mancata specificità dello stesso, visto che l'allora appellante si era limitata a sostenere le proprie non agiate condizioni economiche, senza alcun riguardo per gli altri elementi selettivi richiesti dall'art.54 cod. pen.

Nel rievocare il principio posto da Sez.

U "Galtelli" («l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato» : Sez.

U, n. 8825 2016, dep. 2017, Galtelli, cit.), la Corte territoriale ha voluto affermare che l'appellante si era limitata a contestare i punti di cui chiedeva la riforma senza tuttavia esporre, con avvedute e argomentate critiche, in fatto o in diritto, le ragioni per le quali egli ha dissentito dalla decisione impugnata.

Con ciò, la Corte d'appello ha ragionevolmente ritenuto che, ai fini della specificità di un atto d'appello, non basti la precisa indicazione dei punti cui si riferiscono le censure, né la mera reiterazione di argomenti già proposti, essendo altresì necessario replicare alle ragioni esposte dal Giudice di primo grado tanto più criticamente quanto più specificamente queste ultime siano state sviluppate.

Non ravvisando tali presupposti, il Giudice d'appello ha legittimamente affermato l'inammissibilità dell'atto di appello, dando conto dell'inadeguatezza delle censure proposte in appello a sovvertire il ragionamento della motivazione del primo Giudice.

3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, pertanto, inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Cb ' Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione con cui il Giudice di primo grado l'aveva ritenuta responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv., 624 e 625, primo comma, n. 2 e n. 7 (in questo senso si esprimono tanto la decisione di primo grado che quella impugnata, senza incontrare alcuna specifica contestazione sulle circostanze ritenute), cod. pen., per essersi impossessata di energia elettrica erogata dall'Enel, per un importo pari a euro 1.728, condannandola alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a un unico motivo, con cui si deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto inammissibile l'appello per difetto di specificità dei motivi, senza tuttavia esplicare le ragioni di tale decisione. A fronte di un atto d'appello caratterizzato da specificità sia intrinseca (viste le addotte argomentazioni, concrete e pertinenti) sia estrinseca (per avere correttamente correlato, la difesa, i motivi con le ragioni di fatto e di diritto su cui si è basata la decisione del Tribunale), la Corte d'appello avrebbe reso una sentenza priva di qualsivoglia apparato motivo. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. La difesa dell'imputata ha trasmesso conclusioni scritte con cui si insiste per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che saranno qui di seguito esposte. In via preliminare, va osservato che il reato de quo è divenuto procedibile a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Tuttavia, l'inammissibilità del ricorso, comportando il mancato perfezionamento del rapporto processuale, determina il consolidamento del giudicato cd. sostanziale ed esclude, alla stregua dei principi ribaditi da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, che assuma rilievo il tema della proposizione o non della querela.2. L'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, per contrasto con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, teso a giustificare la dichiarazione d'inammissibilità dell'atto d'appello che si limiti a riproporre temi già valutati dal Giudice di primo grado, senza anche confutare specificamente il fondamento logico e fattuale degli argomenti svolti in sentenza; in tal caso, difettando l'atto di impugnazione di specificità (cd. estrinseca: v. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, su cui infra), esso si rivela inadeguato a orientare efficacemente il Giudice dell'appello verso un'eventuale decisione di riforma ([OSCURATO:PERSONA]. 5, n. 39210 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Jovanovic, Rv. 264686, nonché Sez. 6, n. 1770 del 18/12/2012, dep. 15/01/2013, Lombardo, Rv. 25420; Sez. 6, n. 25711 del 17/5/2016, V., Rv 267011). A partire da tale base interpretativa, la Corte territoriale ha indicato i motivi per cui ha ritenuto inammissibile l'atto d'appello, diversamente da quanto ritenuto dall'odierno ricorrente. Con riguardo al motivo d'appello avente a oggetto la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., la Corte ha spiegato come l'appellp non si sia confrontato col dato normativo invocato, quanto alla preclusione rappresentata dal limite edittale della pena. La conclusione non muta, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 150 del 2022, dal momento che il minimo edittale del furto pluriaggravato (tre anni di reclusione, ai sensi dell'art. 625, ult. comma, cod. pen.) resta superiore al tetto di due anni indicato nella nuova formulazione dell'art. 131- bis cod. pen. Con riguardo al motivo d'appello fondato sullo stato di necessità, la Corte territoriale ha adeguatamente indicato la mancata specificità dello stesso, visto che l'allora appellante si era limitata a sostenere le proprie non agiate condizioni economiche, senza alcun riguardo per gli altri elementi selettivi richiesti dall'art.54 cod. pen. Nel rievocare il principio posto da Sez. U "Galtelli" («l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato» : Sez. U, n. 8825 2016, dep. 2017, Galtelli, cit.), la Corte territoriale ha voluto affermare che l'appellante si era limitata a contestare i punti di cui chiedeva la riforma senza tuttavia esporre, con avvedute e argomentate critiche, in fatto o in diritto, le ragioni per le quali egli ha dissentito dalla decisione impugnata. Con ciò, la Corte d'appello ha ragionevolmente ritenuto che, ai fini della specificità di un atto d'appello, non basti la precisa indicazione dei punti cui si riferiscono le censure, né la mera reiterazione di argomenti già proposti, essendo altresì necessario replicare alle ragioni esposte dal Giudice di primo grado tanto più criticamente quanto più specificamente queste ultime siano state sviluppate. Non ravvisando tali presupposti, il Giudice d'appello ha legittimamente affermato l'inammissibilità dell'atto di appello, dando conto dell'inadeguatezza delle censure proposte in appello a sovvertire il ragionamento della motivazione del primo Giudice. 3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, pertanto, inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R
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