CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 03300/2024
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 20010-2023 R.G., relativo al ricorso proposto dal: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] de Vergottini, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.R.L., rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; AVV. [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 2367 del 2023, depositata il 7 marzo 2023; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 22 dicembre 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, in complessivi euro 4 .000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.