CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 settembre 2026
Cassazione n. 25304/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
40), in persona delSindaco pro tempore dott. [OSCURATO:PERSONA], domicilio risultante dall'Indicedei domicili digitali della [OSCURATO:PERSONA] (IPA) [OSCURATO:EMAIL], autorizzato a proporre la presente impu-gnazione giusta delibera di G.M. n. 111 del 20.08.2025 e giusta D.D. n.828 del 29/08/2025, rappresentato e difeso per procura speciale sotto-scritta digitalmente e da considerarsi apposta in calce al ricorso ai sensidell'art. 83, comma 3, c.p.c. dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – PEC: [OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domicilia-to presso il proprio domicilio digitale risultante dal Reginde.RicorrentecontroAR.CO Lavori S.c.c., [OSCURATO:PARTITA_IVA], in persona del suo legale rap-presentante [OSCURATO:PERSONA], avente sede legale in Ravenna, nellaVia Argiocastro, 15, [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PARTITA_IVA], in persona delsuo legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], avente sede legale in Gela,Numero registro generale 21738/2025Numero sezionale 3241/2026Numero di raccolta generale 25304/2026Data pubblicazione 14/09/2026nella [OSCURATO:PERSONA], 12, rappresentati e difesi congiuntamente e disgiunta-mente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] c.f. [OSCURATO:PERSONA] 57R50 A393C, del foro di Ra-venna, con studio in Ravenna nel [OSCURATO:PERSONA] n° 15 P.E.C. [OSCURATO:EMAIL] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:PERSONA] 65H01 D960M, del fo-ro di Gela, con studio in Gela nella via [OSCURATO:PERSONA] n° 13, P.E.C. [OSCURATO:EMAIL], giuste procure in calce al controricorso, i quali di-chiarano di volere ricevere le comunicazioni della cancelleria ai seguentiindirizzi P.E.C. [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL] e/oControricorrentiavverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n° 1091 depositata il16 luglio 2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 settembre2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1.- Con la sentenza indicata in intestazione la Corte d'appello di Pa-lermo, in riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento, condannava ilcommittente Comune di Lampedusa e Linosa a pagare alle società appal-tatrici AR.CO lavori S.c.c. ed [OSCURATO:SOCIETA]. complessivi euro 735.370,79, dicui euro 637.792,50 a titolo di indennità per ingiustificato arricchimentodell'ente locale, euro 118.840,10 per rivalutazione monetaria ed euro97.578,29 per interessi compensativi, a seguito dell'esecuzione di lavori diriqualificazione urbana della via Roma, nell'isola di Lampedusa.2.- Osservava la Corte che il contratto d'appalto del 30 settembre2011 era nullo, in quanto stipulato senza determina a contrarre e senzaimpegno di spesa.Alla mancanza di determina a contrarre conseguiva la nullità del con-tratto, peraltro già pronunciata inter partes con “sentenza n° 868/2017”.Numero registro generale 21738/2025Numero sezionale 3241/2026Numero di raccolta generale 25304/2026Data pubblicazione 14/09/2026Dunque, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, il mecca-nismo di sostituzione del rapporto obbligatorio previsto dall'art. 191, quar-to comma, TUEL, operava “soltanto nel caso in cui la volontà negozialedell'ente sia regolarmente formata e manchi l'impegno contabile, e nonanche nel caso di invalidità del contratto (nel caso di specie, per carenzadi determina a contrarre), venendo meno, in tal caso, la volontà stessa al-la base dell'accordo negoziale”.Non era, dunque, invocabile l'obbligazione esclusiva dei funzionaripubblici ex art. 191 del Testo unico sugli enti locali (TUEL), donde la sussi-stenza della sussidiarietà dell'azione fondata sull'art. 2041 cod. civ.Doveva altresì escludersi che vi fosse stato un arricchimento impostoal Comune o ignorato dallo stesso.L'indennizzo andava liquidato senza tener conto del lucro cessante e, acausa delle difficoltà di determinazione, poteva essere liquidato in viaequitativa.Pertanto, tenuto conto del valore complessivo dei lavori e detratto ildieci percento (in applicazione dell'art. 345 della legge 20 marzo 1865 n°2248, allegato F), nonché le somme già pagate dal Comune, si otteneval'ammontare di euro 637.792,50, che rappresentava la diminuzione patri-moniale delle imprese appaltatrici.A tale importo andavano aggiunti la rivalutazione monetaria e gli inte-ressi compensativi.3.- Ricorre per cassazione il Comune, affidando il gravame a tre motiviillustrati da memoria.Resistono le due imprese con controricorso illustrato da memoria, nelquale concludono per l'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezzadell'impugnazione.Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale aisensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.Numero registro generale 21738/2025Numero sezionale 3241/2026Numero di raccolta generale 25304/2026Data pubblicazione 14/09/2026Considerato che:4.- Questa Corte, con ordinanza interlocutoria del 9 luglio 2026 n°22990 – osservando che esistono orientamenti contrastanti – ha rimessoalla pubblica udienza la discussione della questione dei rapporti tra la nul-lità del contratto (per mancanza di forma scritta) tra privato e PA e lamancanza dell'impegno di spesa previsto dall'art. 191 del d.lgs. 18 agosto2000 n° 267: tema rilevante al fine di stabilire se il privato, che agisce ingiudizio ex art. 2041 cod. civ. contro la parte pubblica, abbia a sua dispo-sizione un'azione contro il funzionario o l'amministratore pubblico, chepreclude l'azione di ingiustificato arricchimento contro l'Ente locale (ex art.2042 cod. civ.).Poiché il tema sopra indicato ricorre anche nella presente vicenda pro-cessuale, è opportuno che anche questa causa sia rinviata a nuovo ruoloper la fissazione in udienza pubblica. P.Q.Mla Corte rinvia a nuovo ruolo per la fissazione dell'udienza pubblica.Così deciso in Roma il 10 settembre 2026, nella camera di consigliodella prima sezione.Il presidenteGuido Mercolino