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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 31292/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 agosto 1974 avverso la sentenza del 08/10/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria trasmessa nell'interesse del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Trieste, decidendo in sede di rinvio disposto dalla sentenza della Corte di cassazione del 13 febbraio 2025 di annullamento della sentenza della Corte d'appello di Trieste emessa in data 11 luglio 2024, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Udine emessa in data 8 febbraio 2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, per il reato di furto aggravato in abitazione in concorso commesso in data 26 gennaio 2025, rideterminava la pena inflitta in quella di anni due mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa, confermando nel resto la decisione.2.

Avverso la sentenza, l'interessato ha proposto ricorso, con l'atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, la violazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., l'inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 20 bis e 53 e segg.

I. 689/81, 545-bis, 698-bis, comma 4- ter cod. proc. pen.; la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva con quelle previste dagli artt. 53 e segg.

I 689/81.

2.1. Lamenta il ricorrente che la Corte d'appello non ha aderito al principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione ritenendo la richiesta affetta da "genericità assoluta" sotto il profilo della mancata indicazione della misura da scegliersi e delle ragioni concrete per cui una tra le pene sostitutive possa avere "una finalità rieducativa", finalità non ricavabile dall'avvenuto risarcimento del danno che non muterebbe "in alcun modo il giudizio di adeguatezza prospettica richiesto dalla legge".

Evidenzia il ricorrente che sia il Procuratore generale in sede di requisitoria che la sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione esplicitamente indicavano la parziale condotta riparatoria come circostanza di cui si sarebbe dovuto tenere conto, anche a mente dell'art. 133 cod. pen., in quanto "condotta susseguente al reato", non potendosi ancorare alla sola sussistenza del precedente e alla mancata indicazione dei correi, la ritenuta assenza di revisione critica e di resipiscenza da parte dell'imputato.

Sul punto la sentenza impugnata, confermando la non rilevanza del versamento risarcitorio in riferimento "alle finalità rieducative della pena sostituita", individuava, come circostanze ostative, la sussistenza del precedente specifico, nonché, in aggiunta, la precarietà delle condizioni di vita, la mancanza di riferimenti stabili, le non buoni condizioni di salute dell'[OSCURATO:PERSONA].

Lamenta il ricorrente che la Corte d'appello non ha tenuto conto né della condotta dell'imputato agli arresti domiciliari dal mese di luglio 2024 né della dichiarazione di disponibilità dell'appellante all'applicazione di pena sostitutiva indistinta.

5. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

6. Con memoria di replica depositata in data 20 maggio 2026, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

22. Va premesso che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e, dunque, considerando, in primis, le modalità delle violazioni commesse e la personalità del condannato (Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558).

Si tratta di esegesi cristallizzata dalla giurisprudenza di legittimità ante-riforma, tuttora valida ed attuale, secondo la quale la sostituzione della reclusione con una pena sostitutiva non costituisce diritto dell'imputato dal momento che - come da tempo ritenuto in riferimento alle "sanzioni sostitutive" disciplinate dall'originario art. 53 della legge n. 689 del 1981 - essa rientra nel perimetro della valutazione discrezionale del giudice (ex multis, Sez. 5, n. 17959 del 26/01/2024, Avram, in motivazione; Sez. 6, n. 33027 del 11/05/2023, Agostino, Rv. 285090; Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, cit.; Sez. 2, n. 25085 del 18/06/2010, Amato, Rv. 247853; Sez. 2, n. 5989 del 22/11/2007, Frediani, Rv. 239494), che deve prendere in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato; tale principio è esteso alle nuove "pene sostitutive", in quanto, come detto, la disciplina normativa così introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale allineata ai parametri di cui al cit. art. 133 (art. 58 L. n. 689/81).

In questa direzione si è del resto espresso un indirizzo interpretativo recente, al quale il collegio intende dare continuità, al lume del quale, nella tematica che ci occupa, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ed il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n.9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv.286031; nello stesso senso, Sez. 5, n. 39162 del 04/10/2024, F., Rv. 287062); e quando il giudice, nell'ambito della consentita discrezionalità, non reputi di accedere alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con una di quelle sostitutive, non è tenuto a dar conto funditus dell'analisi di tutti i parametri dell'art. 133 cod. pen., ma può limitarsi ad esaltare quello che, tra i medesimi, apprezzi come ostativo all'efficacia della sanzione sostitutiva (Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, Orabona, Rv. 249717; sez.7, ord. n. 32381 del 28/10/2020, Cenci, Rv. 279876).

Siffatta interpretazione deve essere dunque confermata anche dopo la c.d. riforma Cartabia (come ribadito da Sez. 6, n. 33027 del 11/5/2023, Agostino, Rv. 285090-01, in motivazione), posto che l'attuale richiamo ai «fondati motivi» di omesso adempimento, determinanti il rigetto dell'istanza ai sensi dell'art. 58, comma 1, seconda parte, legge 689/1981, impone solo di contemperare adeguatamente gli elementi prognostici disponibili, nell'ottica dell'adozione di forme sanzionatorie più consone alla finalità rieducativa del condannato e all'obiettivo di assicurare effettività alla pena, non certo ad escludere 3che sia consentito formulare prognosi contraria in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e, dunque, proprio con riferimento agli indici della gravità del fatto e della personalità dell'istante, ove valutati incompatibili con le caratteristiche delle pene sostitutive.

Invero, l'art. 58 della medesima legge prevede che: «Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del Codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati.

La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato».

Il richiamo dell'art. 133 cod. pen. comporta la facoltà del giudice di tener conto della "gravità del reato" e della "capacità a delinquere del colpevole", desunta anche dai «precedenti penali e giudiziari» e, in genere, dalla «condotta» e della «vita del reo, antecedenti al reato», ivi indicati; valutati i quali, il giudice «può» - come testualmente dispone l'art. 58 citato - «applicare le pene sostitutive».

Al riguardo, infine, va solo aggiunto che la verifica della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve costituisce un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (sez. 1, n. 35849 del 17/5/2019, Ahnnetovic, Rv. 276716; Sez. 5, n. 4530 del 27/11/2025, Rv. 289450 - 01).

3. La Corte di cassazione, nella sentenza di rinvio n. 11225/2025, premesso che dell'intervenuto risarcimento del danno da parte dell'imputato la Corte d'appello aveva tenuto conto in sede di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, ha accertato il vizio di omessa motivazione atteso che "di tale risarcimento - che non configura certo la relativa attenuante posto che è stato corrisposto nel corso di giudizio ma che si è visto essere circostanza potenzialmente dimostrativa della resipiscenza dell'imputato - non si era, invece, tenuto conto alcuno in sede di commisurazione della pena, ed in particolare confermando il giudizio di comparazione in termini di sola equivalenza delle circostanze eterogenee (le attenuanti generiche e la recidiva), e in sede di valutazione della possibile (corsivo di chi scrive) sostituzione della pena detentiva.

Così, evidentemente, provocando una discrasia di giudizio - fra la risposta sanzionatoria e la misura di cautela - all'interno della medesima, complessiva, decisione della Corte di merito".

4. Nella sentenza impugnata la Corte d'appello, seppure con una motivazione non accurata nella forma, ha fatto buon governo di tali principi evidenziando dapprima i presupposti per la sostituzione della pena detentiva che opera su un piano diverso da quello del trattamento sanzionatorio, motivando, quindi, sia 4sull'irrilevanza del risarcimento del danno tenuto conto di una serie di elementi concreti ostativi "quali l'esistenza di un precedente penale specifico e recente a carico dell'imputato, la precarietà delle sue condizioni di vita in Italia, le sue condizioni di salute legate a patologie croniche ed assunzione di sostanze stupefacenti, la mancanza di riferimenti stabili" (v. pag. 4 della sentenza impugnata).

La Corte di appello, dunque, in disparte il rilievo sulla genericità della richiesta, l'ha esaminata nel merito, elencando una serie di elementi ritenuti influenti sull'efficacia "rieducativa" della pena sostitutiva con una opzione discrezionale che non scade nell'illogicità intrinseca ed a fronte della quale l'obiezione difensiva si rivela inconcludente, poiché, per un verso, il giudizio di cognizione differisce da quello relativo al cautelare ed i provvedimenti adottati in tale fase non sono vincolanti per il primo; e, per altro verso, si limita ad invocare in generale la sostituzione della pena detentiva senza indicare alcuna ragione concreta che consenta di ravvisare la finalità rieducativa.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P. P.Q.Mtét4 49101~) a.

Dar.

C Yt. , 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 agosto 1974 avverso la sentenza del 08/10/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria trasmessa nell'interesse del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Trieste, decidendo in sede di rinvio disposto dalla sentenza della Corte di cassazione del 13 febbraio 2025 di annullamento della sentenza della Corte d'appello di Trieste emessa in data 11 luglio 2024, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Udine emessa in data 8 febbraio 2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, per il reato di furto aggravato in abitazione in concorso commesso in data 26 gennaio 2025, rideterminava la pena inflitta in quella di anni due mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa, confermando nel resto la decisione.2. Avverso la sentenza, l'interessato ha proposto ricorso, con l'atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, la violazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., l'inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 20 bis e 53 e segg. I. 689/81, 545-bis, 698-bis, comma 4- ter cod. proc. pen.; la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva con quelle previste dagli artt. 53 e segg. I 689/81. 2.1. Lamenta il ricorrente che la Corte d'appello non ha aderito al principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione ritenendo la richiesta affetta da "genericità assoluta" sotto il profilo della mancata indicazione della misura da scegliersi e delle ragioni concrete per cui una tra le pene sostitutive possa avere "una finalità rieducativa", finalità non ricavabile dall'avvenuto risarcimento del danno che non muterebbe "in alcun modo il giudizio di adeguatezza prospettica richiesto dalla legge". Evidenzia il ricorrente che sia il Procuratore generale in sede di requisitoria che la sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione esplicitamente indicavano la parziale condotta riparatoria come circostanza di cui si sarebbe dovuto tenere conto, anche a mente dell'art. 133 cod. pen., in quanto "condotta susseguente al reato", non potendosi ancorare alla sola sussistenza del precedente e alla mancata indicazione dei correi, la ritenuta assenza di revisione critica e di resipiscenza da parte dell'imputato. Sul punto la sentenza impugnata, confermando la non rilevanza del versamento risarcitorio in riferimento "alle finalità rieducative della pena sostituita", individuava, come circostanze ostative, la sussistenza del precedente specifico, nonché, in aggiunta, la precarietà delle condizioni di vita, la mancanza di riferimenti stabili, le non buoni condizioni di salute dell'[OSCURATO:PERSONA]. Lamenta il ricorrente che la Corte d'appello non ha tenuto conto né della condotta dell'imputato agli arresti domiciliari dal mese di luglio 2024 né della dichiarazione di disponibilità dell'appellante all'applicazione di pena sostitutiva indistinta. 5. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 6. Con memoria di replica depositata in data 20 maggio 2026, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 22. Va premesso che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e, dunque, considerando, in primis, le modalità delle violazioni commesse e la personalità del condannato (Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558). Si tratta di esegesi cristallizzata dalla giurisprudenza di legittimità ante-riforma, tuttora valida ed attuale, secondo la quale la sostituzione della reclusione con una pena sostitutiva non costituisce diritto dell'imputato dal momento che - come da tempo ritenuto in riferimento alle "sanzioni sostitutive" disciplinate dall'originario art. 53 della legge n. 689 del 1981 - essa rientra nel perimetro della valutazione discrezionale del giudice (ex multis, Sez. 5, n. 17959 del 26/01/2024, Avram, in motivazione; Sez. 6, n. 33027 del 11/05/2023, Agostino, Rv. 285090; Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, cit.; Sez. 2, n. 25085 del 18/06/2010, Amato, Rv. 247853; Sez. 2, n. 5989 del 22/11/2007, Frediani, Rv. 239494), che deve prendere in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato; tale principio è esteso alle nuove "pene sostitutive", in quanto, come detto, la disciplina normativa così introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale allineata ai parametri di cui al cit. art. 133 (art. 58 L. n. 689/81). In questa direzione si è del resto espresso un indirizzo interpretativo recente, al quale il collegio intende dare continuità, al lume del quale, nella tematica che ci occupa, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ed il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n.9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv.286031; nello stesso senso, Sez. 5, n. 39162 del 04/10/2024, F., Rv. 287062); e quando il giudice, nell'ambito della consentita discrezionalità, non reputi di accedere alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con una di quelle sostitutive, non è tenuto a dar conto funditus dell'analisi di tutti i parametri dell'art. 133 cod. pen., ma può limitarsi ad esaltare quello che, tra i medesimi, apprezzi come ostativo all'efficacia della sanzione sostitutiva (Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, Orabona, Rv. 249717; sez.7, ord. n. 32381 del 28/10/2020, Cenci, Rv. 279876). Siffatta interpretazione deve essere dunque confermata anche dopo la c.d. riforma Cartabia (come ribadito da Sez. 6, n. 33027 del 11/5/2023, Agostino, Rv. 285090-01, in motivazione), posto che l'attuale richiamo ai «fondati motivi» di omesso adempimento, determinanti il rigetto dell'istanza ai sensi dell'art. 58, comma 1, seconda parte, legge 689/1981, impone solo di contemperare adeguatamente gli elementi prognostici disponibili, nell'ottica dell'adozione di forme sanzionatorie più consone alla finalità rieducativa del condannato e all'obiettivo di assicurare effettività alla pena, non certo ad escludere 3che sia consentito formulare prognosi contraria in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e, dunque, proprio con riferimento agli indici della gravità del fatto e della personalità dell'istante, ove valutati incompatibili con le caratteristiche delle pene sostitutive. Invero, l'art. 58 della medesima legge prevede che: «Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del Codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato». Il richiamo dell'art. 133 cod. pen. comporta la facoltà del giudice di tener conto della "gravità del reato" e della "capacità a delinquere del colpevole", desunta anche dai «precedenti penali e giudiziari» e, in genere, dalla «condotta» e della «vita del reo, antecedenti al reato», ivi indicati; valutati i quali, il giudice «può» - come testualmente dispone l'art. 58 citato - «applicare le pene sostitutive». Al riguardo, infine, va solo aggiunto che la verifica della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve costituisce un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (sez. 1, n. 35849 del 17/5/2019, Ahnnetovic, Rv. 276716; Sez. 5, n. 4530 del 27/11/2025, Rv. 289450 - 01). 3. La Corte di cassazione, nella sentenza di rinvio n. 11225/2025, premesso che dell'intervenuto risarcimento del danno da parte dell'imputato la Corte d'appello aveva tenuto conto in sede di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, ha accertato il vizio di omessa motivazione atteso che "di tale risarcimento - che non configura certo la relativa attenuante posto che è stato corrisposto nel corso di giudizio ma che si è visto essere circostanza potenzialmente dimostrativa della resipiscenza dell'imputato - non si era, invece, tenuto conto alcuno in sede di commisurazione della pena, ed in particolare confermando il giudizio di comparazione in termini di sola equivalenza delle circostanze eterogenee (le attenuanti generiche e la recidiva), e in sede di valutazione della possibile (corsivo di chi scrive) sostituzione della pena detentiva. Così, evidentemente, provocando una discrasia di giudizio - fra la risposta sanzionatoria e la misura di cautela - all'interno della medesima, complessiva, decisione della Corte di merito". 4. Nella sentenza impugnata la Corte d'appello, seppure con una motivazione non accurata nella forma, ha fatto buon governo di tali principi evidenziando dapprima i presupposti per la sostituzione della pena detentiva che opera su un piano diverso da quello del trattamento sanzionatorio, motivando, quindi, sia 4sull'irrilevanza del risarcimento del danno tenuto conto di una serie di elementi concreti ostativi "quali l'esistenza di un precedente penale specifico e recente a carico dell'imputato, la precarietà delle sue condizioni di vita in Italia, le sue condizioni di salute legate a patologie croniche ed assunzione di sostanze stupefacenti, la mancanza di riferimenti stabili" (v. pag. 4 della sentenza impugnata). La Corte di appello, dunque, in disparte il rilievo sulla genericità della richiesta, l'ha esaminata nel merito, elencando una serie di elementi ritenuti influenti sull'efficacia "rieducativa" della pena sostitutiva con una opzione discrezionale che non scade nell'illogicità intrinseca ed a fronte della quale l'obiezione difensiva si rivela inconcludente, poiché, per un verso, il giudizio di cognizione differisce da quello relativo al cautelare ed i provvedimenti adottati in tale fase non sono vincolanti per il primo; e, per altro verso, si limita ad invocare in generale la sostituzione della pena detentiva senza indicare alcuna ragione concreta che consenta di ravvisare la finalità rieducativa. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P. P.Q.Mtét4 49101~) a. Dar. C Yt. , 5
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