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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 11900/2023

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento con rinvio della sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza in epigrafe confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Prato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti ex art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Contro la sentenza ha presentato ricorso l'imputato che, per il tramite del suo difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, deduce la mancata notificazione del decreto di citazione a giudizio in appello.

L'attuale difensore, nel subentrare ai precedenti, ha depositato la nomina in data all'indirizzo pec del Tribunale di Prato.

Ciò nondimeno, il decreto di citazione in appello dell'imputato veniva notificato via pec al precedente avvocato, a quella data, revocato da già più di un anno.

L'attuale difensore apprendeva, dunque, dello svolgimento dell'udienza soltanto con la notifica del dispositivo della sentenza, in data 24/05/2022 e rilevava, pertanto, nel primo momento utile, mediante ricorso in cassazione, la nullità di cui all'art. 178, lett. c) cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e va, dunque, accolto.

2. Ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., rappresenta una causa di nullità generale, a regime intermedio, l'inosservanza delle disposizioni inerenti all'intervento, all'assistenza e alla rappresentanza dell'imputato.

Nel caso di specie, in data 15/04/2021, il ricorrente aveva eletto domicilio presso il proprio difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], con contestuale revoca dei difensori precedenti.

A distanza di più di un anno, e cioè il 01/04/2021, il decreto di citazione in appello dell'imputato veniva, tuttavia, notificato al precedente difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] apprendeva dello svolgimento dell'udienza con la notifica del dispositivo della sentenza in data 24/05/2022.

Il primo momento utile per rilevare la nullità di cui l'art. 178, lett. c) cod. proc. pen. era, dunque, il ricorso in cassazione che, essendo stato ritualmente e tempestivamente presentato, va dunque accolto.3.

La nullità dell'atto si propaga a quelli successivi, investendo altresì la sentenza impugnata che va, pertanto, annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello perché compia un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio a altra sezione della Corte d'appello di Firenze

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento con rinvio della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza in epigrafe confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Prato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti ex art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Contro la sentenza ha presentato ricorso l'imputato che, per il tramite del suo difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, deduce la mancata notificazione del decreto di citazione a giudizio in appello. L'attuale difensore, nel subentrare ai precedenti, ha depositato la nomina in data all'indirizzo pec del Tribunale di Prato. Ciò nondimeno, il decreto di citazione in appello dell'imputato veniva notificato via pec al precedente avvocato, a quella data, revocato da già più di un anno. L'attuale difensore apprendeva, dunque, dello svolgimento dell'udienza soltanto con la notifica del dispositivo della sentenza, in data 24/05/2022 e rilevava, pertanto, nel primo momento utile, mediante ricorso in cassazione, la nullità di cui all'art. 178, lett. c) cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va, dunque, accolto. 2. Ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., rappresenta una causa di nullità generale, a regime intermedio, l'inosservanza delle disposizioni inerenti all'intervento, all'assistenza e alla rappresentanza dell'imputato. Nel caso di specie, in data 15/04/2021, il ricorrente aveva eletto domicilio presso il proprio difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], con contestuale revoca dei difensori precedenti. A distanza di più di un anno, e cioè il 01/04/2021, il decreto di citazione in appello dell'imputato veniva, tuttavia, notificato al precedente difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] apprendeva dello svolgimento dell'udienza con la notifica del dispositivo della sentenza in data 24/05/2022. Il primo momento utile per rilevare la nullità di cui l'art. 178, lett. c) cod. proc. pen. era, dunque, il ricorso in cassazione che, essendo stato ritualmente e tempestivamente presentato, va dunque accolto.3. La nullità dell'atto si propaga a quelli successivi, investendo altresì la sentenza impugnata che va, pertanto, annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello perché compia un nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio a altra sezione della Corte d'appello di Firenze
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