CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 16818/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2020 del TRIBUNALE di LIVORNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 8 ottobre 2020, il Tribunale di Livorno ha integralmente riformato la sentenza pronunciata il 13 settembre 2019 dal Giudice di pace di Piombino che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 590 primo e terzo comma cod. pen. commesso il 9 dicembre 2013 e l'aveva condannata alla pena di C 172,00 di multa, al risarcimento del danno in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] (da liquidarsi in separato giudizio) e al pagamento di una provvisionale di C 800,00. All'esito del giudizio d'appello, [OSCURATO:PERSONA] è stata assolta dall'imputazione ascrittale perché il fatto non sussiste e, conseguentemente, sono state revocate le statuizioni della sentenza di primo grado in merito alle spese e alla responsabilità civile. 2. Anche se giungono a conclusioni opposte per quanto riguarda la responsabilità dell'imputata, la sentenza di primo grado e quella di appello non divergono nella ricostruzione della dinamica dell'incidente. Entrambe le sentenze affermano, infatti, che l'autovettura Lancia Y targata [OSCURATO:TARGA], condotta da [OSCURATO:PERSONA], urtò il veicolo che la precedeva e, subito dopo, fu tamponata dalla [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA] condotta da [OSCURATO:PERSONA] che procedeva nella medesima direzione di marcia. Le due sentenze sono concordi nel ritenere che il tamponamento fu determinato dalla condotta colposa dell'imputata che non mantenne la prescritta distanza di sicurezza. Divergono, invece, per quanto riguarda la sussistenza del nesso causale tra questa condotta e la lesione riportata dalla parte civile («trauma distrattivo del rachide cervicale»). Il giudice di primo grado ha ritenuto che tale nesso fosse provato al di là di ogni ragionevole dubbio. Ha sostenuto, infatti, che il trauma distrattivo del rachide cervicale si verifica quando un soggetto viene tamponato, mentre la lesione che consegue ad un urto frontale presenta caratteristiche diverse. Il giudice d'appello ha ritenuto, invece, che, avendo la parte civile subito due colpi - uno, frontale, da lei stessa cagionato, e uno conseguente al tamponamento, riconducibile alla condotta di guida dell'imputata - non sia possibile stabilire con certezza quale delle due collisioni abbia costituito l'antecedente causale della lesione. 3. Contro la sentenza del Tribunale di Livorno ha proposto ricorso la sola parte civile ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen. 3.1. Col primo e col secondo motivo la parte ricorrente lamenta che il Tribunale non ha esaminato l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello sollevata con memoria del 5 ottobre 2020. Osserva che la sentenza impugnata non ha valutato tale eccezione, ha trascurato quindi di prendere posizione su una questione preliminare all'esame del merito; sostiene che la conseguente violazione dell'art. 581 del codice di rito avrebbe determinato una nullità rilevante ai sensi dell'art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. 3.2. Col terzo motivo, la parte civile ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Osserva che la Giorgerini, sentita quale testimone nel giudizio di primo grado, ha sostenuto di essere stata sospinta contro l'autovettura che la precedeva per effetto dell'urto ricevuto dall'auto condotta dalla Babazzi. Rileva che la sentenza impugnata non spiega perché tale ricostruzione dei fatti sia stata ritenuta inattendibile ed è quindi viziata per carenza di motivazione. Aggiunge che l'accertamento sulla successione dei tamponamenti «deve ancora compiersi in sede civile». 4. Con memoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 (convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, come prorogato ex art. 16 decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15), il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Nello stesso senso ha concluso il difensore dell'imputata con memoria depositata il 12 aprile 2022. Il 15 aprile 2022 il difensore della parte civile ha depositato conclusioni scritte insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 2. L'eccezione con la quale l'odierna ricorrente chiedeva dichiararsi l'inammissibilità dell'atto d'appello per genericità intrinseca ed estrinseca, è stata implicitamente respinta dal Tribunale quando ha ritenuto fondato il motivo di impugnazione volto a censurare il difetto di prova in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra la lesione personale riportata dalla parte civile e la condotta materiale ascritta all'imputata. La valutazione della fondatezza di un motivo di appello presuppone, infatti, che il giudice investito dell'impugnazione sia stato in grado di individuare i capi e i punti della decisione cui l'appello si riferiva e le ragioni di fatto e diritto che sorreggevano la richiesta. Gli argomenti che la sentenza del Tribunale di Livorno adduce per sostenere la fondatezza dell'appello rilevano, dunque, anche ai fini del rigetto dell'eccezione di inammissibilità dello stesso. La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto, del resto, che singole deduzioni difensive possono ritenersi implicitamente disattese, anche se non espressamente confutate, quando siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900). La circostanza che l'eccezione della difesa di parte civile non sia stata respinta in termini espliciti, peraltro, non ha inciso in alcun modo sull'intervento, l'assistenza e la rappresentanza della parte, che ha potuto illustrare le proprie ragioni nel giudizio di appello sia con riferimento all'ammissibilità dell'impugnazione che al merito della stessa. Pertanto, nessuna nullità può essere ipotizzata ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 3. Il terzo motivo di ricorso è anch'esso inammissibile perché lamenta mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ed è stato dunque proposto per motivi diversi da quelli consentiti. L'art. 606 comma 2-bis cod. proc. pen. e l'art. 39-bis del d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 (entrambi introdotti dal d.lgs. 6 febbraio 2018 n. 11) stabiliscono infatti che, nei reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione contro le sentenze pronunciate in grado di appello possa essere proposto soltanto per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c) cod. proc. pen. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in