CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 settembre 2023
Cassazione n. 30080/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 19496/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA]. 10, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, con l’avv. [OSCURATO:PERSONA],come da procura in calce al ricorso - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21, rappresentat a e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale in calce al controricorso - contro ricorrent e - e contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE(già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) N. 19496/21R.G. - intimat i - avverso la sentenza n. 2501/2021del Tribunale di Roma , depositata i n data 10.2.2021; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 13.9.2023dal Consigliere r el atore dr. S alvatore S aija. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione alla cartella di pagamento notificatagli in data 20.11.2013, per il recupero di sanzioni per violazione del Codice della strada, fondata in parte su un verbale emesso da [OSCURATO:PERSONA](indicato come recante il n. 94100000988) , contro il quale egli aveva proposto ricorso al Prefetto ex art. 203 C.d.S., per inesistenza e/o nullità della notifica. Non essendosi costituito il Prefetto, il Giudice di Pace di Roma ordinòla rinotifica all’[OSCURATO:PERSONA] del Governo;a tal punto , [OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio,per delega di quest’ultimo. [OSCURATO:PERSONA] di Pace rigett ò il ricorso con sentenza n. 40231/2015 , benché fosse anche emerso che detto verbale non costituiva il verbale di accertamento dell’infrazione, ma invece l’ordinanza prefettizia con cui il ricorso amministrativo di esso Nosotti era stato deciso. [OSCURATO:PERSONA] propose quindi gravame, e il Tribunale di Roma, con sentenza del 10.2.2021, parimenti lo rigettò. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi, illustrati da memoria. Roma capitale ha resistito con controricorso, mentre Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) non ha resistito. Con ordinanza interlocutoria n. 16915 del 13.6.2013, è stata N. 19496/21R.G. dichiarata la nullità della notifica ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, con termine per la rinnovazione dell’adempimento, eseguito il quale l’Agenzia non ha svolto difese. All’esito della nuova fissazione dell’adunanza camerale, [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 - Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 331 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., perché il giudizio d’appello si è svolto in assenza dell’[OSCURATO:PERSONA] del Governo, che era parte del giudizio di primo grado, chiamato in causa per ordine del Giudice di Pace. 1.2 – Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 74 disp. att. c.p.c., 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver il Tribunale respinto l’appello, assumendo, quale unico motivo di rigetto, la notifica a mani proprie dell’ordinanza-ingiunzione, in contrasto con quanto emergente dalla relata di notifica dell’ordinanza e dalla comunicazione inviata ad esso ricorrente. 1.3 –Con il terzo motivo si lamenta la violazione degli artt. 140 c.p.c. e 48 disp. att. c.p.c., nonché dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto la notifica dell’ordinanza-ingiunzione N. 19496/21R.G. deve ritenersi inesistente o comunque nulla, e tale da compromettere il diritto di difesa. 1.4 – Con il quarto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., perché la cartella di pagamento è stata emessa con impedimento ad esso ricorrente di difendersi nella sede competente, nonché con erronea indicazione del provvedimento sottostante. 1.5 – Con il quinto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riguardo al giusto processo. 1.6 – Con il sesto motivo, infine, si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 8, d.lgs. n. 150/2011 e 416 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non aver il Tribunale statuito l’inutilizzabilità della produzione documentale da parte di [OSCURATO:PERSONA], perché tardivamente effettuata. 2.1 – Pre limin armente, va rilevato che gli adempimenti inerenti alla rinnovazione della notifica nei confronti di AdER sono regolari: la nuova notifica è stata effettuata presso l’Avvocatura Generale dello Stato, e certamente entro il termine assegnato. 3.1 –Ciò posto, il primo motivo è fondato. Non è dubbio che, per effetto dell’ordine impartito dal Giudice di Pace di Roma per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] del Governo di Roma, ex art. 107 c.p.c., questo sia divenuto N. 19496/21R.G. litisconsorte necessario (quantomeno processuale) nel giudizio che occupa. Pertanto, posto che, come risulta dagli atti legittimamente consultabili da questa Corte, il Nosotti notificò l’appello soltanto ad Equitaliae a [OSCURATO:PERSONA] (che, nel giudizio di primo grado, s’era costituita per delega dell’[OSCURATO:PERSONA] del Governo) e che lo stesso ente locale s’è costituito nel giudizio d’appello in proprio (il che esclude ogni questione su una possibile sanatoria della nullità processuale, per raggiungimento dello scopo, per l’alterità soggettiva dell’autore dell’attività processuale rispetto al soggetto cui questa dovrebbe imputarsi), ne discende che lo stesso giudizio d’appello è irrimediabilmente nullo, per non avervi partecipato un litisconsortenecessario, in violazione del principio sancito dall’art. 102 c.p.c.; a nulla rileva , infatti, che il vulnus sia stato determinato dalla stessa parteche se ne dolga in sede di legittimità, posto che il Tribunale avrebbe dovuto provvedere ai sensi dell’art. 331 c.p.c. anche d’ufficio(v. Cass. n. 21381/2018; Cass. n. 11246/2022). 4.1 –I restanti motivi sono conseguentemente assorbiti. 5.1 – In definitiva, il primo motivo è accolto, mentre i restanti sono assorbiti. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, onde rinnovare il giudizio d’appello, a contraddittorio integro, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q. M. N. 19496/21R.G. la Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti i restanti; c assa in relazione e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle s