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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2023

Cassazione n. 00512/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TALDAOUI3ILALI nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Con sentenza resa in data 30 marzo 2022, la Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Siracusa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110 e 603-bis cod. pen., commesso in Siracusa e Cassibile dall'agosto 2011 con condotta perdurante.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati deducendo per entrambi, con unico atto, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62,comma 1, n. 6 cod. pen.

I ricorsi sono inammissibili, essendo le doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni dal giudice di merito.

La Corte territoriale, richiamandosi alle risultanze in atti e facendo buon governo dei principi stabiliti in sede di legittimità, ha evidenziato come non fosse stata fornita alcuna prova dell'avvenuto risarcimento del danno o dell'offerta di un ristoro ad integrale soddisfazione del danno patito dalle persone offese.

Trattasi di congrua motivazione, non censurabile in questa sede, conforme agli indirizzi di questa Corte in materia (cfr., ex multis, Sez. 5 n. 21517 del 08/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273021:"Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen., è necessario che la riparazione del danno, oltre che volontaria ed integrale, sia anche effettiva nel senso che la somma di danaro proposta dall'imputato come risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale deve essere offerta alla parte lesa in modo da consentire alla medesima di conseguirne la disponibilità concretamente e senza condizioni di sorta, nel rispetto delle prescrizioni civilistiche relative al versamento diretto del danaro o a forme equipollenti che rivelano la reale volontà dell'imputato di eliminare, per quanto possibile, le conseguenze dannose del reato commesso"; Sez. 2, n. 56380 del 07/11/2017, Avventurato, Rv. 271556:"Ai fini della configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., qualora la persona offesa non abbia accettato il risarcimento, è necessario che l'imputato proceda ad offerta reale dell'indennizzo ai sensi degli artt. 1029 e ss. cod. civ.., in modo che la somma sia a completa disposizione della persona offesa e che successivamente il giudice possa valutare l'adeguatezza e la riconducibilità ad una effettiva resipiscenza del reo").

Consegue alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TALDAOUI3ILALI nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Con sentenza resa in data 30 marzo 2022, la Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Siracusa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110 e 603-bis cod. pen., commesso in Siracusa e Cassibile dall'agosto 2011 con condotta perdurante. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati deducendo per entrambi, con unico atto, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62,comma 1, n. 6 cod. pen. I ricorsi sono inammissibili, essendo le doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni dal giudice di merito. La Corte territoriale, richiamandosi alle risultanze in atti e facendo buon governo dei principi stabiliti in sede di legittimità, ha evidenziato come non fosse stata fornita alcuna prova dell'avvenuto risarcimento del danno o dell'offerta di un ristoro ad integrale soddisfazione del danno patito dalle persone offese. Trattasi di congrua motivazione, non censurabile in questa sede, conforme agli indirizzi di questa Corte in materia (cfr., ex multis, Sez. 5 n. 21517 del 08/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273021:"Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen., è necessario che la riparazione del danno, oltre che volontaria ed integrale, sia anche effettiva nel senso che la somma di danaro proposta dall'imputato come risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale deve essere offerta alla parte lesa in modo da consentire alla medesima di conseguirne la disponibilità concretamente e senza condizioni di sorta, nel rispetto delle prescrizioni civilistiche relative al versamento diretto del danaro o a forme equipollenti che rivelano la reale volontà dell'imputato di eliminare, per quanto possibile, le conseguenze dannose del reato commesso"; Sez. 2, n. 56380 del 07/11/2017, Avventurato, Rv. 271556:"Ai fini della configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., qualora la persona offesa non abbia accettato il risarcimento, è necessario che l'imputato proceda ad offerta reale dell'indennizzo ai sensi degli artt. 1029 e ss. cod. civ.., in modo che la somma sia a completa disposizione della persona offesa e che successivamente il giudice possa valutare l'adeguatezza e la riconducibilità ad una effettiva resipiscenza del reo"). Consegue alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estens
Sentenza Cassazione n. 00512/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris