Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 marzo 2024

Cassazione n. 07110/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.18693/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del rappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del rappresentante in atti indicato , rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO di TRIESTE n. 208/2022depositata il 16/05/2022.

Ad. 6/03/2024; R.g. n. 18693 del 2022; est.

C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 10/01/2024 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:SOCIETA]. impugna, con atto affidato a tre motivi di ricorso, la sentenza n. 208 in data 16/05/2022 della Corte d’Appello di Trieste, di rigetto dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. 900 del 11 - 23/12/1993, a seguito di cassazione con rinvio della sentenza n. 467 del 2013 della Corte d’Appello di Trieste, disposta dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 2937 del 2021; risponde con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].; la Altiforni e Ferriere di S ervola s.p.a. in amministrazione straordinariaè rimasta intimata; entrambe le parti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione; il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; Considerato che la controversia verte, nelle fasi di merito e nelle fasi di legittimità già svolte, in tema di aiuti di Stato e di loro compatibilità con il diritto eurounitario; segnatamente,essa si incentra sulla verifica della compatibilità con la legislazione eurounitaria delle misure di sostegno disposte in favore della società ora in amministrazione straordinaria [OSCURATO:SOCIETA]., alla quale è subentrata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,in forza del d . l . n. 26 del 30/01/ 1979, convertito dalla legge n. 95 del 3/04/1979(cd. legge Prodi); la materia degli aiuti di Stato rientra nelle attribuzioni tabellari della Sezione Prima civile di questa Corte; Ad. 6/03/2024; R.g. n. 18693 del 2022; est.

C. Valle nello sviluppo della presente controversia questa Corte, con ordinanza interlocutoria, in data 10/02/1997, della Sezione Prima civile, ha investito di questione interpretativa , ai sensi dell ’ art. 177 del Trattato, la Corte di giustizia delle Comunità europee, la quale con decisione del 1/12/1998 in [OSCURATO:PERSONA]200/97 si è pronunciata in materia, demandando ulteriori accertamenti al giudice nazionale; la Sezione Prima civile si è già pronunciata nella presente controversia con diversi provvedimenti e , precisamente , con la sentenza n. 9681 del 11/09/1999 ( Rv. 529851 - 01) , con la sentenza n. 14223 del 14/06/2010 e con l ’ ordinanza n. 2937 del 8/02/2021; il Collegio ritiene, pertanto, opportuno rimettere gli atti alla Prima Presidente affinché valutil’opportunità di ri assegnare il ricorso alla Sezione Prima civile della Corte , alla quale risulta attribuita tabellarmente la cognizione della materia degli aiuti di Stato; p.q. m. il Collegio rimette gli atti alla Prima Presidente, affinché valuti l’opportunità di riassegnare il ricorso alla Sezione Prima Civile di questa Corte.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.18693/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del rappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del rappresentante in atti indicato , rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO di TRIESTE n. 208/2022depositata il 16/05/2022. Ad. 6/03/2024; R.g. n. 18693 del 2022; est. C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 10/01/2024 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:SOCIETA]. impugna, con atto affidato a tre motivi di ricorso, la sentenza n. 208 in data 16/05/2022 della Corte d’Appello di Trieste, di rigetto dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. 900 del 11 - 23/12/1993, a seguito di cassazione con rinvio della sentenza n. 467 del 2013 della Corte d’Appello di Trieste, disposta dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 2937 del 2021; risponde con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].; la Altiforni e Ferriere di S ervola s.p.a. in amministrazione straordinariaè rimasta intimata; entrambe le parti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione; il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; Considerato che la controversia verte, nelle fasi di merito e nelle fasi di legittimità già svolte, in tema di aiuti di Stato e di loro compatibilità con il diritto eurounitario; segnatamente,essa si incentra sulla verifica della compatibilità con la legislazione eurounitaria delle misure di sostegno disposte in favore della società ora in amministrazione straordinaria [OSCURATO:SOCIETA]., alla quale è subentrata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,in forza del d . l . n. 26 del 30/01/ 1979, convertito dalla legge n. 95 del 3/04/1979(cd. legge Prodi); la materia degli aiuti di Stato rientra nelle attribuzioni tabellari della Sezione Prima civile di questa Corte; Ad. 6/03/2024; R.g. n. 18693 del 2022; est. C. Valle nello sviluppo della presente controversia questa Corte, con ordinanza interlocutoria, in data 10/02/1997, della Sezione Prima civile, ha investito di questione interpretativa , ai sensi dell ’ art. 177 del Trattato, la Corte di giustizia delle Comunità europee, la quale con decisione del 1/12/1998 in [OSCURATO:PERSONA]200/97 si è pronunciata in materia, demandando ulteriori accertamenti al giudice nazionale; la Sezione Prima civile si è già pronunciata nella presente controversia con diversi provvedimenti e , precisamente , con la sentenza n. 9681 del 11/09/1999 ( Rv. 529851 - 01) , con la sentenza n. 14223 del 14/06/2010 e con l ’ ordinanza n. 2937 del 8/02/2021; il Collegio ritiene, pertanto, opportuno rimettere gli atti alla Prima Presidente affinché valutil’opportunità di ri assegnare il ricorso alla Sezione Prima civile della Corte , alla quale risulta attribuita tabellarmente la cognizione della materia degli aiuti di Stato; p.q. m. il Collegio rimette gli atti alla Prima Presidente, affinché valuti l’opportunità di riassegnare il ricorso alla Sezione Prima Civile di questa Corte. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di
Sentenza Cassazione n. 07110/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris