CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 gennaio 2023
Cassazione n. 29891/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: G.U.P. FIRENZE nei confronti di: G.U.P. [OSCURATO:PERSONA] con l'ordinanza del 12/01/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di FIRENZEudita ia reiazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza del GIUDICE per l'UDIENZA PRELIMINARE del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Nel corso del procedimento pendente dinanzi al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Firenze, instaurato a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altri, imputati per i reati di cui agli 74, commi 2, 3 e 4, nonché 80, comma 2, d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, con l'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., la difesa di [OSCURATO:PERSONA] - sui rilievo della contemporanea pendenza, dinanzi al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], di altro procedimento, promosso in relazione al medesimo fatto storico - ha chiesto al Giudice toscano di "dichiarare la sua incompetenza ex art. 29 cod. proc. pen. ovvero trasmettere gli atti alla Corte di Cassazione ex art. 30 cod. proc. pen.". 1.1. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Firenze, con ordinanza del 12 gennaio 2023, richiamato l'art. 30 cod. proc. pen., ha provveduto nei termini che seguono: ha preso atto della denuncia di conflitto di competenza, in ordine alle contestazioni sussunte ai capi 1) e 2) della rubrica; ha ritenuto di non declinare la propria competenza, relativamente alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ha rimesso gli atti a questa Corte, disponendo anche la trasmissione della propria ordinanza al Giudice dell'udienza preliminare dei Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. Nell'ambito del medesimo procedimento, la difesa ha altresì sollevato - con riferimento alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - la questione inerente alla regolamentazione della competenza per territorio, deducendo l'incompetenza del Giudice dell'udienza preliminare dei Tribunale di Firenze, per essere invece competente íi corrispondente organo giudiziario del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Firenze, in ossequio al dettato dell'art. 24-bis cod. proc. pen., ha pertanto rimesso al vaglio di questa Corte anche tale questione. 2. Il Procuratore generale, nella sua requisitoria redatta in forma scritta, ha concluso per l'affermazione della competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Firenze. 3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nella veste di difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha depositato le sue conclusioni scritte, a mezzo delle quali ha dichiarato di condividere i contenuti della requisitoria del Procuratore generale; in ragione di ciò, ha chiesto di individuare - quale giudice territorialmente competente - il Tribunale di Firenze. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha parimenti depositato conclusioni scritte, ai sensi degli artt. 23, comma 8, di. 18 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176 e 94 d.Las. 10 ottobre 2022, n. 150 (come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), insistendo per l'accoglimento della questione di incompetenza territoriale, proposta nell'interesse del proprio assistito; ha concluso, quindi, per la declaratoria di competenza dell'organo giudiziario di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati ascritti a Zaninello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il denunciato conflitto positivo di competenza è insussistente. Per ciò che attiene alla ulteriore questione di competenza territoriale, questa appartiene al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Firenze. 2. Preliminare, rispetto alla verifica inerente all'esistenza del denunciato conflitto, è la sintetica descrizione delle imputazioni, elevate a carico dei sopra menzionati Cioni, Fonti, Antonini e Billi, nei due procedimenti che si stanno svolgendo - in modo sostanzialmente parallelo - dinanzi a due diversi Giudici. Trattasi di operazione necessaria, al fine di valutare se ci si trovi, o meno, in presenza di un fatto che presenti le medesime connotazioni oggettive e che possa, pertanto, esser definito "identico" ai fin che ora interessano; tale requisito postula, come noto, che emerga una intima corrispondenza, di carattere storico e naturalistico, nella struttura e nella configurazione dei reati contestati, presi in considerazione in tutti gli elementi costitutivi che li connotano - quali la condotta, l'evento e il nesso causale - e con riferimento alle rispettive circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 del 28/6/2005, Donati, Rv. 231799). 2.1. Ebbene, nel procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Firenze, vengono contestati fatti associativi perpetrati - attenendosi alla contestazione - in Toscana, Liguria e Lombardia; Cioni, Antonini e Billi avrebbero - in ipotesi d'accusa - commesso i fatti ascritti nella veste di dipendenti dell'area portuale di Livorno. I! più grave reato oggetto di contestazione è quello di cui all'art. 74 d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., contestato a Cioni, Antonini, Billi e Fonti, avendo i primi tre agito nella veste di dipendenti del Porto di Livorno (luogo nel quale venne operato il contestato sequestro di sostanza stupefacente, in data 6 8/11/2019), l'ultimo avendo agito quale punto di raccordo, tra le organizzazioni criminali committenti il trasporto e i sodali, deputati al recupero della sostanza medesima. 2.2. In primo luogo, l'individuazione della fattispecie più grave, compiuta dai Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Firenze, appare ineccepibile. E infatti, ai sopra nominati indagati viene contestata una condotta di tenore meramente partecipativo - piuttosto che di carattere organizzativo o direttivo - ad una associazione armata dedita al narcotraffico. Tale condotta è riconducibile, dunque, sotto l'egida normativa dell'art. 74, comma 4, d.P.R. 309 del 1990, iaddove si trova la previsione di una forbice sanzionatoría che è indicata - con esclusivo riferimento alla pena edittale minima - in anni dodici di reclusione; la soglia edittale massima deve quindi essere fissata nella misura di anni ventiquattro di reclusione, da aumentare, poi, in ragione della contestazione della circostanza aggravante ex art. 80 d.P.R. 309 del 1990, fino al limite dei trenta anni di reclusione. Parimenti a tale limite di pena detentiva temporanea, si può pervenire in reiazione ai modello legale ex art. 73 d.P.R. 309 dei 1990, aggravato ai sensi dell'art. 80 del medesimo T.U.; in questo caso, però, la pena edittale minima risulta di entità inferiore, rispetto a quella prevista - nel minimo - dal succitato art. 74, comma 4, d.P.R. 309 del 1990, aggravato per esser stata l'associazione finalizzata al traffico di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente. 2.3. Individuato in tal modo il più grave dei reati contestati, occorre ora delineare la competenza territoriale in relazione alla predetta ipotesi, nonché verificare se questa sia - o meno - in grado di esercitare la vis attractiva sulle residue imputazioni. Quanto allo specifico tema, non vi è chi non rilevi come la più grave delle figure tipiche contestate non presenti un luogo di radicamento sicuro: il reato associativo ex art. 74 d.P.R. 309 del 1990 - aggravato in ragione della sopra richiamata forma di manifestazione - è infatti contestato come commesso in Toscana, Liguria e Lombardia, tra il marzo 2019 e il gennaio 2020. A fronte di un'associazione sostanzialmente priva di una univoca e indubitabile collocazione geografica, operante in maniera estesa sul territorio nazionale e senza che sia stato possibile stabilirne il luogo di costituzione (o, almeno, quello abituale di programmazione dell'attività delittuosa), non può che farsi ricorso all'adozione delle ulteriori regole applicabili in fattispecie dei genere. Giova allora precisare che - laddove non sia in alcun modo possibile determinare la competenza per territorio, con riferimento al luogo di realizzazione del reato associativo - deve farsi ricorso alla disciplina dettata dall'art. 16 cod. proc. pen.: occorre far riferimento, quindi, al luogo di commissione dei reati più gravi tra quelli contestati, prendendoli in considerazione secondo un ordine decrescente (Sez. U, n. 40537 dei 16/07/2009, Oriandeiii, Rv. 244330; Sez. 1, n. 49356 del 17/11/2009, Osmanovic, Rv. 245644). È infatti da tener presente come la tendenza ordinamentale, a radicare la competenza per territorio nel luogo di manifestazione del reato, rappresenti niente altro, se non l'attuazione di un principio di rilievo costituzionale, attuativo della prescrizione dei giudice naturale precostituito per legge ex art. 25 Cost., comma 1; principio, quest'ultimo, che non si esaurisce nel precetto relativo alla precostituzione del giudice, ma sta ad indicare la naturale e fisiologica allocazione del processo - fin quando e dove possibile - nel /ocus commissi delicti (Corte Cost., sent. n. 168 dei 2008). In quest'ottica, dunque, l'art. 16, comma 1, cod. proc. pen. assicura - per quanto possibile - il collegamento tra la competenza territoriale ed il luogo di manifestazione di almeno uno degli episodi, tra quelli che costituiscono la vicenda criminosa; ciò garantisce il principio costituzionale della "naturalità" del giudice, che risulterebbe ingiustificatamente obliterato se, pur esistendo una possibilità di oggettivo collegamento territoriale, dovesse farsi applicazione degli incerti e non oggettivi criteri suppletivi di cui all'art. 9 cod. proc. pen., commi 2 e 3: in specie l'ultimo, del tutto casuale e tradizionalmente considerato con diffidenza giurisprudenza, oltre che dallo stesso legislatore delegato (per una esaustiva disamina della complessa materia, si veda il dictum di Sez. 2, n. 3850 dei 21/10/2016, Cassoía, Rv. 269246, a mente della quale: «Nell'ipotesi di reati connessi, per la determinazione della competenza per 4 ti territorio, qualora non sia possibile individuare il luogo di consumazione del reato più grave, non è consentito far ricorso alle regole suppietive stabilite nell'art. 9 cod. proc. pen. - che, sia per la collocazione, sia per il contenuto letterale, si riferisce a procedimenti con reato singolo - ma si deve avere riguardo al luogo di consumazione del reato che, in via decrescente, si presenta come il più grave fra quelli residui»; si veda anche Sez. 2, n. 11692 del 08/03/2016, Sallaku, Rv. 266194). 2.4. [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare del Tribunale di Firenze ha mostrato, con l'ordinanza che solleva il conflitto, di saper fare buon governo dei sopra enucleati principi di diritto. Non essendo possibile, infatti, determinare la competenza sulla base del luogo di commissione dei deiitto associativo, ha applicato il criterio della individuazione della competenza territoriale in relazione al delitto fine immediatamente più grave - dopo la fattispecie associativa - commesso per primo. Tale delitto è, nel caso di specie, l'importazione di sostanza stupefacente posta in essere in Livorno, nei giorni del 6 - 8/11/2019. 3. In tema di conflitto positivo di competenza, la giurisprudenza di legittimità ormai dominante stabilisce che - in presenza di due processi, uno dei quali presenti una connotazione di maggiore ampiezza e che sia tale da ricomprendere i tratti salienti dell'altro - la competenza territoriale debba essere assegnata ai primo. Si potrà vedere, in tema, il principio di diritto enunciato da Sez. 1, n. 47453 del 07/12/2007, D'Ambrosio, Rv. 238131, a mente della quale: «Nel caso di conflitto positivo di competenza per territorio determinato dalla cosiddetta continenza di "regiudicande", va disposta la riunione degli atti del procedimento contenuto a quelli del procedimento principale e la concentrazione dei due procedimenti davanti ai giudice presso il quale pende quello di maggiore ampiezza, sempreché sussista l'identità ontologica del fatto che abbia dato luogo in distinte sedi giudiziarie, per la sua totalità o per una parte di esso, ad altrettanti procedimenti, a nulla rilevando la diversità delle qualificazioni giuridiche, né la coincidenza soltanto parziale degli imputati (nello stesso senso si è espressa, in epoca più recente, Sez. 1, n. 21883 del 16/04/2021, Rv. 281563). La concentrazione dei due procedimenti, dinanzi al giudice che procede in relazione a quello di più vasta portata, postula quindi - in ossequio al principio della continenza di regiudicande - l'evidenza, tra i due procedimenti pendenti in diverse sedi giudiziarie, di una perfetta identità ontologica della vicenda storica, la quale - sebbene unitaria nella sua stretta materialità e quanto al profilo soggettivo - abbia poi generato, nella sua totalità o per segmenti ideali di condotte, distinti processi in più sedi giudiziarie. Giova anche ricordare come - in tema di violazione dei principio dei "ne bis in idem" - la preclusione derivante dall'esistenza del giudicato, relativamente ad un reato associativo, presupponga la sussistenza di una duplicità di requisiti. Occorre, infatti, non solo che il sodalizio oggetto dei due procedimenti si presenti identico, quanto al profilo storico-naturalistico, ma anche che sussista una sovrapponibiiità, dei periodi rispetto ai quali viene contestata la partecipazione associativa ricollegabile al singolo, nonché che sia perdurante l'operatività dell'organizzazione [si veda Sez. 6, n. 19486 del 01/02/2018, Bumbaca, Rv. 273077; Sez. 6, n. 28116 dei 26/03/2015, Nucera, KV. Zb.391ti, ha altresì chiarito quanto segue: «In tema di applicazione del principio del "ne bis in idem" e di divieto di un secondo giudizio, nel caso di procedimento per il delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, al fine di escludere la medesimezza del fatto, non rilevano né, dal punto di vista del soggetto, eventuali mutamenti nelle modalità di partecipazione (attività e ruoli), né, dai punto di vista dell'organizzazione, eventuali mutamenti in ordine ai suoi equilibri interni in relazione al numero dei componenti, ma è necessario accertare che il soggetto sia passato ad una diversa organizzazione criminale ovvero che si sia verificata una successione nelle attività criminali tra organismi diversi, sia pure con io stesso nome ed operanti nello stesso territorio»]. Questo il principio di diritto che ora rileva, scolpito in un consolidato filone interpretativo espresso da questa Corte. 3.1. Quanto alle ragioni dell'eventuale conflitto di competenza, tra i Tribunali di Firenze e di [OSCURATO:PERSONA], può in primo luogo precisarsi che - nell'ordinanza dei 12/01/2023, a mezzo della quale ha rimesso gli atti a questa Corte - il Giudice fiorentino ha richiamato l'esistenza di due distinte associazioni, entrambe dedite al narcotraffico e rilevanti ai sensi dell'art. 74 d.P.R. 309 del 1990 [tali fatti associativi sono oggetto, rispettivamente, delle contestazioni sussunte in rubrica ai capo I), quanto all'associazione radicatasi in Firenze ed ai capo 13), per ciò che attiene al sodalizio delinquenziale operante in [OSCURATO:PERSONA]]. Analizzando poi la possibilità di operare uno spostamento di competenza territoriale per ragioni di connessione, nell'ordinanza suddetta si osserva come risulti più grave il titolo di reato contestato nei processo pendente dinanzi ai Tribunale fiorentino, rispetto alle incoipazioni formulate dinanzi all'Autorità giudiziaria calabrese. Pur a voler ritenere che, almeno in concreto, vi sia la contestazione dell'aggravante ex art. 80 d.P.R. 309 del 1990, anche nel processo pendente dinanzi al Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], i due fatti potrebbero esser ritenuti di pari gravità, ma - in assenza di elementi idonei a collocare anteriormente, sotto il profilo temporale, le condotte contestate nel processo pendente dinanzi al Giudice reggino - non sussisterebbero comunque ragioni valide, per declinare la competenza in favore di tale autorità giudiziaria. Precisa infine il Giudice per l'udienza preliminare toscano - nuovamente nei orclinanza che solleva il conflitto - come si tratti di contestazioni che "'descrivono condotte e vicende, nonché componenti, non del tutto coincidenti, ma le azioni riferite ai confliggenti sono analoghe nei due capi di imputazione". 3.2. Nella concreta fattispecie, descritta dall'ordinanza che solleva il presente conflitto, le condizioni necessarie per operare io spostamento della competenza non ricorrono. Trattasi, infatti, di due associazioni che si atteggiano quali insiemi che - sotto il profilo soggettivo - si compongono in modi completamente differenti, ciascuna di esse comprendendo soggetti non imputati nel processo pendente presso l'altra sede giudiziaria. 3.3. Neiie linee essenziali, è quindi condivisibiie ii procedimento logico seguito dai Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Firenze, laddove ha sottolineato che: 6 f - nel procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Firenze, vengono contestati fatti associativi perpetrati - stando alla contestazione - in Toscana, Liguria e Lombardia (come sopra detto, Cioni, Antonini e Billi avrebbero - in ipotesi d'accusa - commesso i fatti nella veste di dipendenti dell'area portuale di Livorno); - il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309, ossia quello più grave dedotto in contestazione nei processo pendente a Firenze, non presenta un luogo di radicamento sicuro, per cui correttamente può radicarsi la competenza in relazione al delitto fine immediatamente più grave - in ordine decrescente - commesso per primo; - tale reato è rappresentato da una ipotesi di importazione di sostanza stupefacente che si assume esser stata posta in essere a Livorno in data 8/11/2019; - l'associazione ex art. 74 d.P.R. 309 del 1990 contestata sub 1) non ha alcun radicamento in territorio appartenente alla competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Lo stesso Giudice per l'udienza preliminare fiorentino, ancora una volta correttamente, ha poi richiamato l'esistenza di due diverse associazioni, operanti una in Toscana e l'altra in Calabria. Ma già le contestazioni mosse ai quattro soggetti residenti in Livorno, in realtà, delineano la partecipazione a due diverse associazioni per delinquere. Non si è in presenza, quindi, di plurime contestazioni di condotte, esattamente coiiimanti sotto li profilo deiia manifestazione fenomenica: Cioni, Fonti, Antonini e Billi sono infatti accusati di aver fatto parte di due distinte associazioni, entrambe finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti. Nel processo pendente a Firenze è contestato loro di essersi associati con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; nell'ambito del processo promosso a [OSCURATO:PERSONA], dovranno rispondere di esser stati organici ad un diverso sodalizio dedito al narcotraffico, del quale avrebbero fatto parte anche [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ippoìito Mazzitelii, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Stando alle attuali contestazioni, può riscontrarsi esclusivamente una empirica analogia, quanto ai contorni oggettivi e soggettivi rinvenibili nei plurimi fatti riportati in contestazione (in entrambe le imputazioni, in pratica, viene loro contestato di aver operato all'interno dell'area portuale livornese, ai fine di condurre fuori dalla stessa le varie "partite" di cocaina aliocate nei container). 3.4. In definitiva, risulta del tutto insussistente il paventato conflitto positivo, in presenza di due distinte associazioni a delinquere, composte da soggetti ben diversi; né vale a marcare il necessario tratto di medesimezza ontologica il tratto di sostanziale equipoiienza esecutiva, che accomuna le condotte ascritte - nell'ambito dei due processi - agli imputati che rivestono la qualifica di impiegati dell'area portuale di Livorno: il fatto che possano aver cooperato alle attività di due distinte organizzazioni dedite al narcotraffico, magari ponendo in essere condotte tra loro similari (ossia, sempre favorendo l'accesso ai porto per l'importazione di cocaina), non è certo sufficiente a rendere perfettamente analoghi i fatti contestati nelle diverse sedi, così come non è bastevole a creare una situazione di continenza di regiudicande [può semplicemente ricordarsi - quanto alio specifico tema dell'identità strutturale fra gli accadimenti sub iudice - come il conflitto positivo di competenza delineato dall'art. 28 cod. proc. pen. presupponga l'identità strutturale, del fatto in ordine al quale si procede in distinte sedi giudiziarie, a prescindere dalla possibile esistenza di difformi qualificazioni giuridiche Sez. 1, n. 31357 del 23/09/2020 Rv. 279892)j. 4. Come accennato in narrativa, nell'ambito del medesimo procedimento, la difesa ha altresì sollevato - con riferimento alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - la questione inerente alla regolamentazione della competenza per territorio, sostenendo non essere competente il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Firenze, bensì il corrispondente organo giudiziario di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare del Tribunale di Firenze ha quindi rimesso a questa Corte, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., tale questione di competenza. 4.1. Trova allora applicazione il nuovo istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, per la decisione sulla questione della competenza per territorio, introdotto nell'ordinamento dall'art. 4, comma 1, del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in attuazione del disposto dell'art. 1, comma 13, lett. n) deiia iegge delega 27 settembre 2021, n. 134. Trattasi di un nuovo mezzo innpugnatorio, finalizzato alla preventiva risoluzione di potenziali conflitti di competenza, che è stato istituito in ossequio alle esigenze di semplificazione e celerità del procedimento penale. A mezzo di tale strumento, viene offerta la possibilità - al giudice procedente, che si trovi a dirimere una questione inerente ai tema deila competenza per territorio - di rimettere, d'ufficio o su istanza di parte, la relativa questione alla Corte di cassazione; tale rimessione provoca un esito preclusivo, quanto alla possibilità di prospettare nuovamente la medesima questione nel corso del procedimento, a carico della parte che abbia proposto tempestivamente i'eccezione di incompetenza per territorio dei giudice che procede, ma abbia omesso di formulare, contestualmente, istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione in ordine alla relativa questione. Il nuovo strumento impugnatorio riveste una funzione strumentale, rispetto al raggiungimento del fine di una intangibile definizione del tema della competenza per territorio, in modo che ne risuiti scongiurato ii pericolo deiia inutile celebrazione di processi, fondati su una errata attribuzione di competenza. La nuova norma ricalca gli sbarramenti già indicati dall'art. 21 cod. proc. pen., fissando il termine decadenziale per la rimessione, al tempo antecedente rispetto alla conclusione dell'udienza preliminare o - iaddove questa manchi - ai termine di cui all'art. 491, comma 1. cod. proc. pen. La tempestiva proposizione della questione, ovvero il rilievo d'ufficio della stessa, comporterà dunque l'instaurazione di un giudizio incidentale, incentrato sul tema della competenza territoriale. La norma in esame prevede poi che la decisione della Corte di cassazione assuma la forma della sentenza, costituendo essa l'esito di un procedimento camerale svolto secondo le forme indicate dall'art. 127 cod. proc. pen., con previsione di contraddittorio tra ie parti, ie quali vengono avvisate della data fissata per l'udienza e hanno diritto di comparire. 4.2. Venendo alla fattispecie sottoposta al vaglio di questo Collegio, la difesa di Zaninello - con ampia e dettagliata memoria - ha ricordato trattarsi di soggetto chiamato a rispondere sia del delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen., per aver fatto rilasciare due passaporti - a lui intestati e riportanti l'effigie di [OSCURATO:PERSONA] - che dei delitto di favoreggiamento della latitanza di Palannara. 4.3. Per chiarezza di esposizione, si può precisare come ai due imputati sopra nominati sia contestato, sub 5) della rubrica, il delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen. per avere, in concorso tra ioro e con ii suddetto Paiamara, falsificato documenti vaiidi per Vespatrio; specificamente, approfittando il Callà della sua qualità di pubblico ufficiale, in quanto dipendente civile del Ministero dell'Interno in servizio presso il Commissariato di P.S. di Legnano e, in epoca posteriore al pensionamento, nonché giovandosi della possibilità di poter proseguire, a titolo gratuito, la sua attività d'utticio all'interno dei Commissariato della Polizia dì Stato di Legnano, faceva rilasciare, su richiesta e indicazione di [OSCURATO:PERSONA], che si poneva quale intermediario per conto di [OSCURATO:PERSONA], i seguenti passaporti: a) passaporto n. YB5845991, rilasciato il 10.10.2019 dalla Questura di Milano, intestato a [OSCURATO:PERSONA]; b) passaporto n. YA9788307 rilasciato ii 11.10.2016 daiia Questura di Como, intestato a [OSCURATO:PERSONA] e denunciato smarrito 10.10.2019 presso l'[OSCURATO:PERSONA] del Commissariato di Legnano dal medesimo Callà; c) passaporto n. YB4225706 rilasciato il 5.12.2018 dalla Questura di Milano, intestato a [OSCURATO:PERSONA]. Tall passaporti, tutti riportanti reffige di [OSCURATO:PERSONA] e i suoi dati biometrici, venivano consegnati - secondo l'ipotesi accusatoria - al Fonti, il quale li trasferiva a [OSCURATO:PERSONA]; questi infine se ne serviva, sia per garantirsi la latitanza, sia per dare ulteriore efficacia e continuità ai già radicati traffici illeciti, inquadrati nell'ambito di operatività della contestata associazione dedita ai traffico di rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente dei tipo cocaina. Ponendo in essere la sopra descritta condotta, i ricorrenti avrebbero, altresì, favorito la latitanza del suddetto Palamara, così integrando gli elementi costitutivi del paradigma normativo ex art. 378 cod. pen. 4.4. Il ricorrente, dunque, contesta la sussistenza di una connessione teleologica, tra questi reati e íe residue fattispecie sottoposte ai vaglio dell'Autorità giudiziaria fiorentina. Segnatamente, la difesa pone l'accento sullo iato temporale esistente, tra la falsificazione risalente all'anno 2016 e la realizzazione dei reati sub 1) e sub 2), che sono temporalmente collocati negli anni 2019 e 2020; il tutto è funzionale - in ipotesi difensiva - a negare la sussistenza di una relazione finalistica, tra i due tatti. viene in tal modo contestata la ritenuta connessione teleologica, tra i reati sopra brevemente riassunti nei contorni essenziali della contestazione e quelli ex artt. 73 e 74 d.P.R. 309 del 1990. Ancor più nello specifico: i capi di imputazione ex artt. 378 e 497-bis cod. pen. ineriscono, secondo la difesa, alla latitanza di Paiamara rispetto a misure cauteiari emesse dalle Autorità giudiziarie di Milano e Venezia, nell'ambito di procedimenti penali del tutto estranei, rispetto a quello pendente dinanzi al Giudice 9 dell'udienza preliminare di Firenze. Risulterebbe quindi logicamente non configurabile la sussistenza di un qualsivoglia contributo, consequenzíaie aiia commissione di tali fatti e posto in relazione di diretta efficienza causale, rispetto all'operatività dell'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti; una associazione che, sottolinea ancora la difesa, inizierà ad operare solo tre anni dopo. 4.5. Tanto premesso ai solo scopo di delineare il perimetro decisionale della questione devoluta, pare utile richiamare i canoni interpretativi dettati - quanto alla tematica dedotta - da questa Corte di legittimità; si è infatti più volte ricordato come - perché possa individuarsi una connessione teleologica, rilevante a norma dell'art. 12, lett. c), cod. proc. pen., atta a dar luogo allo spostamento della competenza territoriale - non sia necessaria Videntità, fra í protagonisti delle fattispecie di reato fine e di reato mezzo, occorrendo invece l'accertamento positivo, circa il fatto che colui che si renda protagonista di tale ultima fattispecie, si rappresenti l'oggettiva strumentalità e finalizzazione della sua condotta, rispetto alla commissione o all'occultamento dì un altro reato (Sez. u, n. 53390 dei 26/10/2017, G, Rv. 271223; Sez. 2, n. 44678 dei 16/10/2019, Berneschi, Rv. 278000). 4.6. Nella concreta fattispecie, non vi è però chi non rilevi come uno dei passaporti che si assumono oggetto di falsificazione sia stato rilasciato nell'anno 2019, in epoca prossima - se non antecedente - rispetto alla contestata data di inizio della operatività dei sodalizio rilevante ex art. 74 d.P.R. 309 del 1990. Addirittura, la data di rilascio di tale documento risulta anteriore anche rispetto all'epoca di commissione del più grave degli ulteriori fatti, contestati quali reati fine dell'associazione dedita al narcotraffico. E ancora attenendosi strettamente all'editto accusatorio, la falsificazione dei passaporti sarebbe stata strumentale ad un duplice scopo, essendo essa servita tanto a garantire la latitanza del Palamara (che tale era da epoca antecedente, rispetto alla data indicata come tempus commissi delicti del reato associativo), quanto a consentire la prosecuzione dell'attività dei sodalizio. Dato quindi che - in sede di determinazione della competenza per territorio - occorre far riferimento alla prospettazione dei fatti come sussunta nell'editto d'accusa, appare lampante la connessione, fra le ipotesi di falsificazione e le ulteriori fattispecie contestate. La competenza per territorio appartiene, quindi, al Tribunale di Firenze, ossia alla sede giudiziaria presso ia quale viene giudicato ii più grave fra tutti i reati dedotti in contestazione. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve dichiararsi insussistente il denunciato conflitto positivo di competenza. Quanto invece alla questione attinente alla competenza per territorio, in ordine aiie contestazioni mosse a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deve dichiararsi la competenza del Tribunale di Firenze. ( P.Q.M. Dichiara non luogo a prov