CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05207/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2 612 /20 2 4 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato, assistito e difeso, ai fini del presente giudizio, anche disgiuntamente tra loro, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA](PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) e dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (PEC: claudiolucisano@ ordineavvocatiroma.org) e [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) come da procura specialein atti; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Presidente pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) Oggetto:motivazione apparentedella sentenza Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 -controricorrente – per la cassazione del la sentenza della Co rte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto n. 601 / 01 /202 3 depositata in data 22/06/2023; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la controversia concerne gli avvisi di accertamento con i quali l'Agenzia delle Entrate ha contestato la partecipazione dell'impresa individualeTorresin Giovanni, la partecipazione ad una frode IVA nel settore dell'edilizia, posta in essere utilizzando fraudolentemente il regime di reverse charge , mediante l'interposizione tra l'impresa Torresineffettiva fornitrice delle prestazioni ed i clienti finali la società, “cartiera”ed evasore totale, “S.[OSCURATO:PERSONA] srl”; - in particolare, per l'anno 2014 l'Ufficio ha contestato maggiori operazioni imponibili pari a 273.900 euro e una corrispondente maggiore IVA dovuta pari a 60.258 euro ed irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria unica pari 112.983,75 euro, ridotta a 106.002,50 euro, tenuto conto delle sanzioni irrogate con gli atti relativialle annualità precedenti; -per l'anno 2015 l'Ufficio ha contestato maggiori operazioni imponibili paria 336.386 euro e una corrispondente maggiore IVA dovuta pari a 74.005euro ed irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria unica pari 187.325,16 euro, ridotta a 74.341,41 euro, tenuto conto delle sanzioniirrogate con gli atti relativi alle annualità precedenti; -la CTP rigettava il ricorso; appellava il contribuente; -con la sentenza qui gravata la CTR ha rigettato l'appello e confermata lasentenza impugnata; -ricorre a questa [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a due motivi diimpugnazione che illustra con memoria; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 -resiste l’[OSCURATO:PERSONA] con controricorso; - il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata del ricorso ex art. 380 bis c.p.c.; a seguito di ciò parte ricorrenteha chiesto la decisione Collegiale; Consideratoche: -va preliminarmente osservato che nessuna rilevanza possono avere nelpresente giudizio i fatti relativi al processo penale, definito con la sentenza ormai definitiva prodotta resa dal Tribunale di Padova, in quantola stessa ha assolto , ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen.,l’imputato con la formula “il fatto non costituisce reato” ritenuto mancantela prova della sua responsabilità (penultimo paragrafo della parte motiva); con ciò non viene quindi in rilievo tale pronuncia dal momento che la stessa non è ricompresa – quanto alla formula assolutoriaapplicata dal giudice penale - tra quelle di cui all’art. 21 bis d.Lgs. n. 74 del 2000; -venendo ora ai motivi di gravame, rileva il Collegio che il primo motivo deducela violazione degli artt. 132 e 112 c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c., nonché dell’art. 36, comma 2 e 4, del d. Lgs. n. 546 del 1992,per omessa motivazione in relazione ai punti 8.1 e 8.1.1. della sentenza impugnata; secondo parte ricorrente, il giudice di secondo grado ha del tutto omesso di esporre le valutazioni dallo stesso compiute, nonché le ragioni a sostegno della propria pronuncia di rigettodell’appello; -il motivo è manifestamente infondato; - è dedotta, nel dettaglio, l’omessa motivazione della sentenza impugnatain merito alle dichiarazioni di terzo, prodotte dal ricorrente, ritenutenon utili ai fini della decisione della causa. La mancanza della motivazione,per costante giurisprudenza, si configura nel caso in cui “la motivazione manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero quando essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorioda non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum” (Cass. sentenza n. 20112/2019, in questosenso anche Cass., SS.UU . , sentenza 8053/2014); - nel caso di specie, la CTR ha espressamente preso posizione sul motivodi censura riportando anche i riferimenti giurisprudenziali da cui hatratto il suo convincimento logico - giuridico; -il secondo motivo si incentra sulla violazione dell’art. 132, comma 2, n.4 c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d. Lgs. n. 546 del 1992 con riferimento al punto 8.1.2. della sentenza impugnata, rientrante – secondo parte ricorrente - nelle gravi anomalie individuate dalla giurisprudenza di legittimità quale motivazione per relationem apparente;si sostiene che i giudici di merito avrebbero giustificano il rigettodell’appello ponendo quale premessa dell’intero ragionamento non solo un generico richiamo alla giurisprudenza nazionale, omettendo qualsivoglia valutazione in ordine all’applicabilità della stessa al caso concreto, bensì rinviando e rimettendosi al contenuto degli“atti di causa ” senza però identificarli o riportarne il contenuto in modocritico; -anche il secondo motivo è manifestamente infondato; -la censura in argomento denuncia nuovamente il vizio di motivazione apparente. Tale vizio però ricorre quando vengano omessi del tutto i riferimentisulla base dei quali il giudice fondi il proprio ragionamento logico-giuridico (cfr. Cass. Ordinanza 7852/2020), il che qui non accade.Inoltre, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la motivazionedella sentenza con rinvio per relationem “… è ammissibile e rispetta il minimo costituzionale richiesto dall’art.111, comma 6, Costituzione,purché la condivisione della decisione avvenga attraverso Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 unautonomo esame critico dei motivi d’impugnazione, con richiamo ai contenutidegli atti cui si rinvia, non potendosi risolvere in una acritica adesioneal provvedimento richiamato.” (Cass. Civ., Sez. V, sentenza n.21443/2022); - ebbene, nel caso di specie, la sentenza impugnata riporta la ricostruzione puntuale della motivazione in fatto e in diritto posta a basedelle ragioni decisorie della CTR; -conclusivamente, il ricorso va rigettato; -le spese sono regolate dalla soccombenza; -infine, la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell’art. 380 bis,ultimo comma, cod. proc. civ. a seguito di proposta di definizione accelerata, per cui la Corte, avendo definito il giudizio in conformità della proposta, deve applicare il terzo e il quarto comma dell'articolo 96cod. proc. civ., come previsto dal citato art. 380 bis, ultimo comma, incontinuità con quanto già affermato da queste Sezioni Unite con le recentidecisioni Sez. U., n. 27195 del 22/09/2023 e n. n. 27433 del 27/09/2023 (v. anche Cass. Sez.3, Ordinanza n. 31839 del 15/11/2023); - i citati precedenti hanno evidenziato che la novità normativa «contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore delegato, della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96terzo comma) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 (art. 96 quarto comma, ove,appunto il legislatore usa la locuzione “altresì” », sì da codificare «unaipotesi di abuso del processo, peraltro già immanente nel sistema processuale (da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temerarianel sistema processuale). Non attenersi ad una valutazione Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 del Presidente della Sezione che poi trovi conferma nella decisione finalelascia certamente presumere una responsabilità aggravata » ; -debbono quindi liquidarsi ex art. 96 terzo com ma c.p.c. l’importo di euro 2.9 00,00 a carico di parte soccombente ed ex art. 96 quarto commac.p.c. l’ulteriore importo di euro 1.450 ,00 sempre a carico di partesoccombente da versarsi quest’ultimo alla cassa delle a mmende p.q.m. rigettail ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte controri corrente della somma di euro 5.800 ,00 oltre a spese prenotate a debito; condanna parte ricorrente al pagamento dell’ulterioresomma di euro 2 . 9 00 ,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. in favore di parte controricorrente e infine dell’ancora ulteriore somma di euro 1.450,00ex art. 96 c. 4 c.p.c. in favore della cassa delle ammende. Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228