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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 1997

Cassazione n. 42846/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1997 avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 24015/21 Diop [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato, esclusa la contestata recidiva e con le attenuanti generiche alla pena di mesi quattro e giorni dieci sei di reclusione, per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio della motivazione in punto di mancata applicazione del minimo edittale della pena; che la doglianza è totalmente generica, dal momento che la Corte ha argomentato circa la dosimetria della pena, parametrata al fatto e alla personalità dell'imputato, gravato da condanne, contenendola in misura assai prossima al minimo edittale; che il ricorso si palesa inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente Mari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1997 avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 24015/21 Diop [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato, esclusa la contestata recidiva e con le attenuanti generiche alla pena di mesi quattro e giorni dieci sei di reclusione, per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio della motivazione in punto di mancata applicazione del minimo edittale della pena; che la doglianza è totalmente generica, dal momento che la Corte ha argomentato circa la dosimetria della pena, parametrata al fatto e alla personalità dell'imputato, gravato da condanne, contenendola in misura assai prossima al minimo edittale; che il ricorso si palesa inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente Mari
Sentenza Cassazione n. 42846/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris