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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2023

Cassazione n. 48233/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritenuto che sono inammissibili - in quanto costituite da doglianze meramente reiterative di critiche già proposte dinanzi alla Corte di appello di Napoli, quale Giudice dell'esecuzione - le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], laddove il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, lamentando come l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto abbia trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, posti a fondamento delle condotte delittuose realizzate.

2. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un corretto argomentare giuridico - dalla Corte di appello di Napoli nel provvedimento impugnato.

In esso, invero, si evidenzia come gli episodi di evasione in relazione ai quali si invoca la riunione in continuazione, seppur separati da un non troppo esteso arco temporale e accomunati dalla medesima natura, debbano reputarsi frutto di separate volizioni, non essendo emerso alcun elemento utile, per ravvisare una pur generica forma di ideazione unitaria preventiva.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritenuto che sono inammissibili - in quanto costituite da doglianze meramente reiterative di critiche già proposte dinanzi alla Corte di appello di Napoli, quale Giudice dell'esecuzione - le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], laddove il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, lamentando come l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto abbia trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, posti a fondamento delle condotte delittuose realizzate. 2. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un corretto argomentare giuridico - dalla Corte di appello di Napoli nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia come gli episodi di evasione in relazione ai quali si invoca la riunione in continuazione, seppur separati da un non troppo esteso arco temporale e accomunati dalla medesima natura, debbano reputarsi frutto di separate volizioni, non essendo emerso alcun elemento utile, per ravvisare una pur generica forma di ideazione unitaria preventiva. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2023
Sentenza Cassazione n. 48233/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris