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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 19640/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MARSALAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Marsala ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la revoca dell'ammissione del patrocinio a spese dello Stato disposta dal giudice procedente con decreto del 20/2/2020 a definizione del procedimento penale n.1550/2016.

Il Tribunale ha osservato che il ricorrente, nell'impugnare il provvedimento, aveva dedotto l'illegittimità della revoca in quanto, per l'anno 2018, non avrebbe percepito alcun introito dalla società "Bonafede non solo pane s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & Co.", di cui era socio accomandatario al 75% e rappresentante legale, così come alcun reddito avrebbe percepito la moglie [OSCURATO:PERSONA]; che l'originaria istanza di ammissione era stata presentata il 3/10/2019 prendendo in considerazioni i redditi percepiti per il 2018, che lo stesso ricorrente assumeva ammontare a C 5.000,00 e che nessuna dichiarazione era stata presentata per gli anni 2017 e 2018, mentre nessuna dichiarazione per tale ultimo anno era stata pure presentata da [OSCURATO:PERSONA]; che, trattandosi di omessa dichiarazione, i redditi dovevano essere accertati ricorrendo a qualsiasi mezzo di prova, anche presuntiva e che - dalle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza - emergeva che il volume di affari della "Bonafede non solo pane s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & Co." era pari a C 131.440,00 e che il volume d'affari della "Pane e sapori s.r.l." (di cui la Sciacca era rappresentante e socia al 50%) era pari per il 2017 a C 76.128,00 e, per il 2018, a C 153.110,00; che doveva quindi ritenersi che i redditi dei due coniugi fossero complessivamente superiori ai soli C 5.000,00 dichiarati in sede di istanza di ammissione al patrocinio, tanto per il 2017 quanto per il 2018.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] articolando un unitario motivo di impugnazione, il cui contenuto viene qui riassunto ai sensi dell'art.173, disp.att., cod.proc.pen. e con il quale ha dedotto la violazione di legge in relazione all'art.76, commi da 1 a 4 e, 96, commi 1, 2 e 4 e 112, comma 1, lett.d), del d.P.R. 30.5.2002, n.115.

Ha dedotto che il Giudice adito in sede di opposizione aveva posto a fondamento della propria decisione un presupposto errato, ovvero che il ricorrente e la coniuge non avessero presentato la dichiarazione dei redditi per gli anni 2017 e 2018, attribuendo quindi rilievo alle presunzioni desumibili dal volume d'affari delle due società sopra citate nonché alla relazione redatta dalla Guardia di Finanza ai sensi dell'art.96, comma 2, d.P.R. n.115/2002; ha dedotto quindi che il ricorrente non aveva percepito proventi dall'attività della "Bonafede non solo pane s.a.s." in quanto nel 2018 la stessa non aveva avuto redditi e che, nel 2018, la "[OSCURATO:SOCIETA]." non aveva distribuito alcun utile e non aveva corrisposto compensi all'amministratrice.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto tardivo.

Va quindi premesso che l'odierno istante ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso dal Giudice procedente in sede di opposizione al decreto di revoca, e tanto in riferimento al consolidato orientamento interpretativo in base al quale avverso il provvedimento di revoca dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non è esperibile il diretto ricorso per cassazione, bensì il ricorso in opposizione innanzi al presidente dell'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha disposto il rigetto e ciò in base al principio in forza del quale in tema di patrocinio a spese dello Stato, il provvedimento di revoca dell'ammissione ad esso disposto a norma dell'art. 112 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 è impugnabile, anche nell'ipotesi in cui sia stato adottato d'ufficio, negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dal precedente art. 99 relativo all'istanza di ammissione, poiché il citato testo unico, avendo natura "compilativa", non ha abrogato i diritti e le garanzie difensive previste dalla previgente disciplina (Sez.un., 14/7/2004, n.36168, Pangallo, RV. 228667; in senso conforme, successivamente e tra le altre, Sez.4, 22/6/2010, n.34668, Pianadei, RV. 248082; Sez.4, 17/12/2021, n.3305/2022, Picariello, RV. 282573).

Va quindi rilevato che, ai sensi dell'art.99, comma 4, d.P.R. n.115/2002, il termine per proporre il successivo ricorso per cassazione è di venti giorni, decorrenti dalla notifica dell'ordinanza.

Nel caso di specie, a fronte di una notifica avvenuta il 4/3/2021, il ricorso è stato proposto alla sola data del 2/4/2021, quindi oltre il termine previsto dalla normativa di riferimento, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione.

5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MARSALAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Marsala ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la revoca dell'ammissione del patrocinio a spese dello Stato disposta dal giudice procedente con decreto del 20/2/2020 a definizione del procedimento penale n.1550/2016. Il Tribunale ha osservato che il ricorrente, nell'impugnare il provvedimento, aveva dedotto l'illegittimità della revoca in quanto, per l'anno 2018, non avrebbe percepito alcun introito dalla società "Bonafede non solo pane s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & Co.", di cui era socio accomandatario al 75% e rappresentante legale, così come alcun reddito avrebbe percepito la moglie [OSCURATO:PERSONA]; che l'originaria istanza di ammissione era stata presentata il 3/10/2019 prendendo in considerazioni i redditi percepiti per il 2018, che lo stesso ricorrente assumeva ammontare a C 5.000,00 e che nessuna dichiarazione era stata presentata per gli anni 2017 e 2018, mentre nessuna dichiarazione per tale ultimo anno era stata pure presentata da [OSCURATO:PERSONA]; che, trattandosi di omessa dichiarazione, i redditi dovevano essere accertati ricorrendo a qualsiasi mezzo di prova, anche presuntiva e che - dalle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza - emergeva che il volume di affari della "Bonafede non solo pane s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & Co." era pari a C 131.440,00 e che il volume d'affari della "Pane e sapori s.r.l." (di cui la Sciacca era rappresentante e socia al 50%) era pari per il 2017 a C 76.128,00 e, per il 2018, a C 153.110,00; che doveva quindi ritenersi che i redditi dei due coniugi fossero complessivamente superiori ai soli C 5.000,00 dichiarati in sede di istanza di ammissione al patrocinio, tanto per il 2017 quanto per il 2018. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] articolando un unitario motivo di impugnazione, il cui contenuto viene qui riassunto ai sensi dell'art.173, disp.att., cod.proc.pen. e con il quale ha dedotto la violazione di legge in relazione all'art.76, commi da 1 a 4 e, 96, commi 1, 2 e 4 e 112, comma 1, lett.d), del d.P.R. 30.5.2002, n.115. Ha dedotto che il Giudice adito in sede di opposizione aveva posto a fondamento della propria decisione un presupposto errato, ovvero che il ricorrente e la coniuge non avessero presentato la dichiarazione dei redditi per gli anni 2017 e 2018, attribuendo quindi rilievo alle presunzioni desumibili dal volume d'affari delle due società sopra citate nonché alla relazione redatta dalla Guardia di Finanza ai sensi dell'art.96, comma 2, d.P.R. n.115/2002; ha dedotto quindi che il ricorrente non aveva percepito proventi dall'attività della "Bonafede non solo pane s.a.s." in quanto nel 2018 la stessa non aveva avuto redditi e che, nel 2018, la "[OSCURATO:SOCIETA]." non aveva distribuito alcun utile e non aveva corrisposto compensi all'amministratrice. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto tardivo. Va quindi premesso che l'odierno istante ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso dal Giudice procedente in sede di opposizione al decreto di revoca, e tanto in riferimento al consolidato orientamento interpretativo in base al quale avverso il provvedimento di revoca dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non è esperibile il diretto ricorso per cassazione, bensì il ricorso in opposizione innanzi al presidente dell'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha disposto il rigetto e ciò in base al principio in forza del quale in tema di patrocinio a spese dello Stato, il provvedimento di revoca dell'ammissione ad esso disposto a norma dell'art. 112 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 è impugnabile, anche nell'ipotesi in cui sia stato adottato d'ufficio, negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dal precedente art. 99 relativo all'istanza di ammissione, poiché il citato testo unico, avendo natura "compilativa", non ha abrogato i diritti e le garanzie difensive previste dalla previgente disciplina (Sez.un., 14/7/2004, n.36168, Pangallo, RV. 228667; in senso conforme, successivamente e tra le altre, Sez.4, 22/6/2010, n.34668, Pianadei, RV. 248082; Sez.4, 17/12/2021, n.3305/2022, Picariello, RV. 282573). Va quindi rilevato che, ai sensi dell'art.99, comma 4, d.P.R. n.115/2002, il termine per proporre il successivo ricorso per cassazione è di venti giorni, decorrenti dalla notifica dell'ordinanza. Nel caso di specie, a fronte di una notifica avvenuta il 4/3/2021, il ricorso è stato proposto alla sola data del 2/4/2021, quindi oltre il termine previsto dalla normativa di riferimento, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così decis
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