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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 05915/2026

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BUNALE di Ancona lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che chiedeva l’annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Ancona, in qualità di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 22 luglio 2025 sospendeva l‘ordine di esecuzione n. 910/2024 SIEP emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Premetteva il giudice dell’esecuzione che [OSCURATO:PERSONA] era destinatario di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti con ordine di immediata esecuzione della pena unica di anni due di reclusione e 890 euro di multa.

Il condannato aveva presentato istanza di sospe nsione del l ’o r dine di es e cuzione , contestando la mancata sospensione da parte del PM al f i ne di chieder e le misure alternative, non disposta sul presupposto che l’istante non aveva presentato tempestiva istanza di concessione nelle due precedenti procedure di esecuzione.

In attesa della decisione sull’incidente di esecuzione il giudice aveva sospeso nell’immediatezza l’ordine di esecuzione con decreto, disponendo la scarcerazione dell’istante.

Premetteva il Tribunale che in data 20 dicembre 2022 la Procura della R epubblica presso il Tribunale di Palermo aveva sospeso l’ordine diesecuzione in relazione alla prima delle sentenze ricomprese nel provvedimento d i esecuzione de l le pen e concorrenti in oggetto e, a fronte di tale sospensione, il condannato non aveva avanzato istanza di concessione di misura alternativa.

Successivamente, la Procuradella R epubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto emetteva un provvedimento di cumulo delle pene indicate sub 1) e 2); anche in questo caso alla sospensione dell’esecuzione non faceva seguito da parte del condannato l’istanzadi concessione di misure alternati v e.

Pertanto, l’esecuzione dell’ordine n.910/2024 SIEP non veniva sosp e sa in ragione del divieto della doppia sospensione della condanna di cui all’art. 656 comma 7 cod. proc. pen.

Secondo il Tribunale tale determinazione era scorr e tt a in ragione dell’effetto novativo che ha ogni provvedimento di cumulo sui precedenti; il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti non sospeso non potrebbe considerarsi la medesima condanna già sospesa in precedenza, proprio perché trattasi di un novum.

Proprio in ragione di tale considerazione non poteva applicarsi il divieto invocato dal pubblico ministero al nuovo provvedimento di esecuzione.

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona lamentando la violazione dell’art. 656 comma 7 cod. proc. pen.

Secondo il ricorrente, infatti,le considerazioni contenute nell’impugnato provvedimento nonsarebbero condivisibili, poiché il concetto di « condanna non s o sp e n d ibile più di una volta» fa riferimento anche alle singole pronunce di condanna contenute nel provvedimento di cumulo: quindi, l’esecuzione delle due sentenze già oggetto di cumulo da parte della Procura di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto non avrebbe potuto essere sospes a una sec o n d a volta, in ragione del ricordato divieto normativo; quanto, poi, all’ultima con dan n a, mai sospesa,non si potrebbe procedere neppure alla sua sospensione inquanto, per il principio di unicità del rapporto esecutivo, non potrebbe essere considerata separatamente rispetto alle ulteriori condanne che fanno parte del medesimo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti.

3. [OSCURATO:PERSONA] P rocuratore g en e ral e Sabr in a Pass a fiume ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

La questione centrale riguarda la portata del divieto, contenuto nell’art. 656 coma 7 cod.proc. pen., d ella do p pia sospensione dell’esecuzione della stessa condanna.

L’interpretazione dell’espressione « stessa condanna » adottata dal giudice dell’esecuzione, che lo ha portato a ritenere ancora sospendibile il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti,scinde il concetto di “stessa condanna” rispetto a quel l o di “stesso ordine di esecuzione”, sottolinea ndo l ’ ef f etto novativo d e ll’ordin e di es e cuzion e rispetto alle condanne che lo compongono.

Per contro, il ricorrente e il Procuratore G en e rale interpretano il concetto di “ ste s sa condanna” in se n so più ampio .

La massima giurisprudenziale richiamata nel provvedimento impugnato afferma che «la sospensione dell'ordine di esecuzione previsto dall'art. 656 cod. proc. pen., funzionalmente preordinata al possibile conseguimento di una misura alternativa alla detenzione, se già disposta con riguardo ad alcuna delle condanne oggetto di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, non può essere reiterata in relazione ad un successivo provvedimento che inglobi il precedente, qualora l'istanza di misura alternativa presentata a seguito dell'originaria sospensione sia stata rigettata, a nulla rilevando che la pena complessiva risultante dal cumulo rientri nei limiti previsti per disporre la sospensione.»(Sez. 1, n. 19596 del 22/06/2020, Bottone, Rv. 279217 - 01) In motivazione, la Corte ha precisato che l'espressione "stessa condanna" di cui all'art. 656, comma 7, cod. proc. pen. si riferisce anche ad una soltanto delle condanne comprese nel cumulo, poiché questo istituto comporta la contemporanea esecuzione di tutti i titoli esecutivi come se fossero riferibili ad un'unica pronuncia, e, quindi, preclude la separata esecuzione delle singole condanne, al fine di consentire che delle stesse, autonomamente considerate, si possa sospendere l'esecuzione: questa affermazione, riportata nella massima e contenuta in motivazione, pare affermare un principio opposto a quello sostenuto dal giudice dell’esecuzione, poiché riferisce l’espressione «stessa condanna» anche a una sola delle condanne ricomprese nel cumulo, con ogni evidente conseguente effetto preclusivo, ex art. 656, 7 comma cod. proc. pen.

In ogni caso,il principio di cui sopra è stato affermato in un caso in cui , a fronte di una prima sospensione dell’esecuzione, era stata avanzata istanza di concessione di misura alternativapoi stata rigettata, mentre nel caso oggi in esame non è mai stata presentata istanza di applicazione di misura alternativa.

Nel medesimo senso si è affermato che la sospensione dell'ordine di esecuzione prevista dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. non può essere disposta in relazione ad un provvedimento riguardante una pena inflitta, con uno qualsiasi dei titoli ricompresi nel cumulo, a condannato latitante, la cui condizione è assimilabile a quella, ostativa alla sospensione, del condannato già detenuto, non rilevando in contrario che la pena complessiva risultante dal cumulo rientri nei limiti previsti ai fini della sospensione, atteso che, per il principio di unicità del rapporto esecutivo, di cui all'art. 76 cod. pen., è preclusa la possibilità di procedere allo scioglimento del cumulo in funzione della separata considerazione delle pene inflitte con i diversi titoli. (Sez. 1, n. 23882 del 05/05/2021, M., Rv. 281420 - 01) L’effetto novativo è stato affermato in un caso del tutto differente: infatti,questa Corte ha affermato che l'emissione di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, con contestuale sospensione dell'ordine di esecuzione, prima della valutazione dell'istanza di concessione di misure alternative formulata in relazione a titolo poi inglobato nel cumulo, determina una completa novazione del titolo esecutivo, sicché legittimamente l'interessato può presentare una nuova richiesta di concessione di misure alternative che tiene interamente luogo di quella precedentemente presentata. (Sez. 1, n. 27008 del 19/05/2021, Scarcia, Rv. 281616 - 01) In motivazione, infatti, la Corte spiega che è stata l'omessa valutazione della prima istanza al momento in cui è stato emesso il provvedimento di cumulo che ha consentito che questo esplicasse pienamente l'effetto novativo sul precedente titolo, inglobato e interamente sostituito dal successivo, secondo quel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui "la sospensione dell'ordine di esecuzione previsto dall'art. 656 cod. proc. pen., funzionalmente preordinata al possibile conseguimento di una misura alternativa alla detenzione, se già disposta con riguardo ad alcuna delle condanne oggetto di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, non può essere reiterata in relazione ad un successivo provvedimento che inglobi il precedente, qualora l'istanza di misuraalternativa presentata a seguito dell'originaria sospensione sia stata rigettata... - Sez. 1, n. 19596 del 22/06/2020 Rv. 279217; Sez. 1, n. 17045 del 19/03/2015, Rv. 263380; Sez. 1, n. 29087 del 11/07/2006, Rv. 235417) Ilgiudice dell’esecuzione, nel provvedimento impugnato, estende l’effetto novativo al caso in cui, a fronte di precedenti sospensioni dell’ordine di esecuzione, il condannato non abbia mai avanzato istanza di applicazione di misura alternativa.

Ma ciò è contrario all’interpretazione letterale che questa Corte ha dato al disposto dell'art. 656 c.p.p., comma 7, cod. proc. pen, secondo cui il provvedimento di sospensione dell'esecuzione da parte del P.M. procedente per la stessa condanna non può essere adottato più di una volta e qualora l'istanza di ammissione ai benefici penitenziari non sia tempestivamente presentata, o venga dichiarata inammissibile o respinta dal Tribunale di Sorveglianza, il P.M. deve revocare immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione e procedere all'esecuzione della pena (così in motivazioneSez. 1, n. 17045 del 19/03/2015, Polini, Rv. 263380 – 01).

A giustificazione di tale assunto si è precisato che con l'espressione "stessa condanna", contenuta nell'art. 656 c.p.p., comma 7, il legislatore ha inteso riferirsi anche ad una soltanto delle condanne comprese nel cumulo, che, comportando la contemporanea esecuzione di tutti i titoli esecutivi come se fossero riferibili ad un'unica pronuncia, preclude di porre separatamente in esecuzione le singole condanne al fine di consentire che, autonomamente considerate, se ne possa sospendere l'esecuzione (Cass. sez. 1^, n. 29087 del 11/07/2006, [OSCURATO:PERSONA], rv. 235417; sez. 1^, n. 25329 del 01/04/2003, Gallano, rv. 225201; sez. 6^, n. 24245 del 03/04/2003, Garofalo, rv. 225577;sez. 1^, n. 17885 del 19/03/2002, Vitobello, rv. 222027; sez. 1^, n. 27755 del 30/05/2003, [OSCURATO:PERSONA], rv. 225015; sez. 1, n. 6356 del 15/12/1998, Galluccio M., rv. 212713).

In motivazione la Corte osserva che, una volta operato il cumulo, di per sé obbligatorio, l'espressione "stessa condanna", contenuta nell'art. 656, comma 7, cod. proc. pen., deve essere intesa come una delle condanne comprese nel cumulo, che, comportando la contemporanea esecuzione di tutte le condanne come se fossero riferibili ad un unico titolo esecutivo, costituito appunto dal provvedimento di unificazione delle pene concorrenti, preclude di porre separatamente in esecuzione le singole condanne al fine di consentire che, autonomamente considerate, possano essere sospese, a norma dell'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen. o perché non eccedono i limiti temporali di legge ovvero perché a qualcuna di esse non è riferibile una specifica sospensione precedente. (Sez. 1, n. 29087 del 11/07/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235417 - 01) Né in senso opposto si pone l’ulteriore pronuncia richiamata dal giudice dell’esecuzione (Sez. 1, n. 38199 del 26/06/2024) poiché la sentenza evocata, in motivazione, afferma : «…il cumulo delle pene comporta, infatti, l'unificazione di sanzioni che perdono la loro originaria autonomia, così producendo un effetto che impone la nuova valutazione dell'esistenza di eventuali cause ostative alla sospensione che, in relazione ad alcune di esse, sia stata concessa o sia, comunque, concedibile.

Conclusione, questa, cui non osta la circostanza che in relazione alla sentenza del Tribunale di Ravenna del 30/05/2019 fosse stato emesso precedente ordine di esecuzione sospeso e fosse ancora pendente l'istanza di misura alternativa, atteso che il provvedimento di cumulo, emesso a norma dell'art. 663 cod. proc.. pen…» Dunque, anche nell’ulteriore caso citato dal Tribunale l’effetto novativo si era prodotto proprio perché la precedente istanza di applicazione di misura alternativa era ancora pendente e tale peculiare situazione, come già ribadito nei richiamati arresti, consente di superare il divieto della duplice sospendibilità della stessa condanna.

Per contro, come sopra esposto, nel caso in esame, in cui l’istanza di cui all’art. 656 comma 5 cod. proc pen. non è mai stata presentata,il divieto della doppia sospensione della medesima condanna è pienamente operante.

2. Per le ragioni sopra esposte il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio; è necessario dare comunicazione della presente sentenza al Procuratore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
BUNALE di Ancona lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che chiedeva l’annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Ancona, in qualità di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 22 luglio 2025 sospendeva l‘ordine di esecuzione n. 910/2024 SIEP emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Premetteva il giudice dell’esecuzione che [OSCURATO:PERSONA] era destinatario di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti con ordine di immediata esecuzione della pena unica di anni due di reclusione e 890 euro di multa. Il condannato aveva presentato istanza di sospe nsione del l ’o r dine di es e cuzione , contestando la mancata sospensione da parte del PM al f i ne di chieder e le misure alternative, non disposta sul presupposto che l’istante non aveva presentato tempestiva istanza di concessione nelle due precedenti procedure di esecuzione. In attesa della decisione sull’incidente di esecuzione il giudice aveva sospeso nell’immediatezza l’ordine di esecuzione con decreto, disponendo la scarcerazione dell’istante. Premetteva il Tribunale che in data 20 dicembre 2022 la Procura della R epubblica presso il Tribunale di Palermo aveva sospeso l’ordine diesecuzione in relazione alla prima delle sentenze ricomprese nel provvedimento d i esecuzione de l le pen e concorrenti in oggetto e, a fronte di tale sospensione, il condannato non aveva avanzato istanza di concessione di misura alternativa. Successivamente, la Procuradella R epubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto emetteva un provvedimento di cumulo delle pene indicate sub 1) e 2); anche in questo caso alla sospensione dell’esecuzione non faceva seguito da parte del condannato l’istanzadi concessione di misure alternati v e. Pertanto, l’esecuzione dell’ordine n.910/2024 SIEP non veniva sosp e sa in ragione del divieto della doppia sospensione della condanna di cui all’art. 656 comma 7 cod. proc. pen. Secondo il Tribunale tale determinazione era scorr e tt a in ragione dell’effetto novativo che ha ogni provvedimento di cumulo sui precedenti; il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti non sospeso non potrebbe considerarsi la medesima condanna già sospesa in precedenza, proprio perché trattasi di un novum. Proprio in ragione di tale considerazione non poteva applicarsi il divieto invocato dal pubblico ministero al nuovo provvedimento di esecuzione. 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona lamentando la violazione dell’art. 656 comma 7 cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, infatti,le considerazioni contenute nell’impugnato provvedimento nonsarebbero condivisibili, poiché il concetto di « condanna non s o sp e n d ibile più di una volta» fa riferimento anche alle singole pronunce di condanna contenute nel provvedimento di cumulo: quindi, l’esecuzione delle due sentenze già oggetto di cumulo da parte della Procura di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto non avrebbe potuto essere sospes a una sec o n d a volta, in ragione del ricordato divieto normativo; quanto, poi, all’ultima con dan n a, mai sospesa,non si potrebbe procedere neppure alla sua sospensione inquanto, per il principio di unicità del rapporto esecutivo, non potrebbe essere considerata separatamente rispetto alle ulteriori condanne che fanno parte del medesimo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti. 3. [OSCURATO:PERSONA] P rocuratore g en e ral e Sabr in a Pass a fiume ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. La questione centrale riguarda la portata del divieto, contenuto nell’art. 656 coma 7 cod.proc. pen., d ella do p pia sospensione dell’esecuzione della stessa condanna. L’interpretazione dell’espressione « stessa condanna » adottata dal giudice dell’esecuzione, che lo ha portato a ritenere ancora sospendibile il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti,scinde il concetto di “stessa condanna” rispetto a quel l o di “stesso ordine di esecuzione”, sottolinea ndo l ’ ef f etto novativo d e ll’ordin e di es e cuzion e rispetto alle condanne che lo compongono. Per contro, il ricorrente e il Procuratore G en e rale interpretano il concetto di “ ste s sa condanna” in se n so più ampio . La massima giurisprudenziale richiamata nel provvedimento impugnato afferma che «la sospensione dell'ordine di esecuzione previsto dall'art. 656 cod. proc. pen., funzionalmente preordinata al possibile conseguimento di una misura alternativa alla detenzione, se già disposta con riguardo ad alcuna delle condanne oggetto di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, non può essere reiterata in relazione ad un successivo provvedimento che inglobi il precedente, qualora l'istanza di misura alternativa presentata a seguito dell'originaria sospensione sia stata rigettata, a nulla rilevando che la pena complessiva risultante dal cumulo rientri nei limiti previsti per disporre la sospensione.»(Sez. 1, n. 19596 del 22/06/2020, Bottone, Rv. 279217 - 01) In motivazione, la Corte ha precisato che l'espressione "stessa condanna" di cui all'art. 656, comma 7, cod. proc. pen. si riferisce anche ad una soltanto delle condanne comprese nel cumulo, poiché questo istituto comporta la contemporanea esecuzione di tutti i titoli esecutivi come se fossero riferibili ad un'unica pronuncia, e, quindi, preclude la separata esecuzione delle singole condanne, al fine di consentire che delle stesse, autonomamente considerate, si possa sospendere l'esecuzione: questa affermazione, riportata nella massima e contenuta in motivazione, pare affermare un principio opposto a quello sostenuto dal giudice dell’esecuzione, poiché riferisce l’espressione «stessa condanna» anche a una sola delle condanne ricomprese nel cumulo, con ogni evidente conseguente effetto preclusivo, ex art. 656, 7 comma cod. proc. pen. In ogni caso,il principio di cui sopra è stato affermato in un caso in cui , a fronte di una prima sospensione dell’esecuzione, era stata avanzata istanza di concessione di misura alternativapoi stata rigettata, mentre nel caso oggi in esame non è mai stata presentata istanza di applicazione di misura alternativa. Nel medesimo senso si è affermato che la sospensione dell'ordine di esecuzione prevista dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. non può essere disposta in relazione ad un provvedimento riguardante una pena inflitta, con uno qualsiasi dei titoli ricompresi nel cumulo, a condannato latitante, la cui condizione è assimilabile a quella, ostativa alla sospensione, del condannato già detenuto, non rilevando in contrario che la pena complessiva risultante dal cumulo rientri nei limiti previsti ai fini della sospensione, atteso che, per il principio di unicità del rapporto esecutivo, di cui all'art. 76 cod. pen., è preclusa la possibilità di procedere allo scioglimento del cumulo in funzione della separata considerazione delle pene inflitte con i diversi titoli. (Sez. 1, n. 23882 del 05/05/2021, M., Rv. 281420 - 01) L’effetto novativo è stato affermato in un caso del tutto differente: infatti,questa Corte ha affermato che l'emissione di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, con contestuale sospensione dell'ordine di esecuzione, prima della valutazione dell'istanza di concessione di misure alternative formulata in relazione a titolo poi inglobato nel cumulo, determina una completa novazione del titolo esecutivo, sicché legittimamente l'interessato può presentare una nuova richiesta di concessione di misure alternative che tiene interamente luogo di quella precedentemente presentata. (Sez. 1, n. 27008 del 19/05/2021, Scarcia, Rv. 281616 - 01) In motivazione, infatti, la Corte spiega che è stata l'omessa valutazione della prima istanza al momento in cui è stato emesso il provvedimento di cumulo che ha consentito che questo esplicasse pienamente l'effetto novativo sul precedente titolo, inglobato e interamente sostituito dal successivo, secondo quel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui "la sospensione dell'ordine di esecuzione previsto dall'art. 656 cod. proc. pen., funzionalmente preordinata al possibile conseguimento di una misura alternativa alla detenzione, se già disposta con riguardo ad alcuna delle condanne oggetto di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, non può essere reiterata in relazione ad un successivo provvedimento che inglobi il precedente, qualora l'istanza di misuraalternativa presentata a seguito dell'originaria sospensione sia stata rigettata... - Sez. 1, n. 19596 del 22/06/2020 Rv. 279217; Sez. 1, n. 17045 del 19/03/2015, Rv. 263380; Sez. 1, n. 29087 del 11/07/2006, Rv. 235417) Ilgiudice dell’esecuzione, nel provvedimento impugnato, estende l’effetto novativo al caso in cui, a fronte di precedenti sospensioni dell’ordine di esecuzione, il condannato non abbia mai avanzato istanza di applicazione di misura alternativa. Ma ciò è contrario all’interpretazione letterale che questa Corte ha dato al disposto dell'art. 656 c.p.p., comma 7, cod. proc. pen, secondo cui il provvedimento di sospensione dell'esecuzione da parte del P.M. procedente per la stessa condanna non può essere adottato più di una volta e qualora l'istanza di ammissione ai benefici penitenziari non sia tempestivamente presentata, o venga dichiarata inammissibile o respinta dal Tribunale di Sorveglianza, il P.M. deve revocare immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione e procedere all'esecuzione della pena (così in motivazioneSez. 1, n. 17045 del 19/03/2015, Polini, Rv. 263380 – 01). A giustificazione di tale assunto si è precisato che con l'espressione "stessa condanna", contenuta nell'art. 656 c.p.p., comma 7, il legislatore ha inteso riferirsi anche ad una soltanto delle condanne comprese nel cumulo, che, comportando la contemporanea esecuzione di tutti i titoli esecutivi come se fossero riferibili ad un'unica pronuncia, preclude di porre separatamente in esecuzione le singole condanne al fine di consentire che, autonomamente considerate, se ne possa sospendere l'esecuzione (Cass. sez. 1^, n. 29087 del 11/07/2006, [OSCURATO:PERSONA], rv. 235417; sez. 1^, n. 25329 del 01/04/2003, Gallano, rv. 225201; sez. 6^, n. 24245 del 03/04/2003, Garofalo, rv. 225577;sez. 1^, n. 17885 del 19/03/2002, Vitobello, rv. 222027; sez. 1^, n. 27755 del 30/05/2003, [OSCURATO:PERSONA], rv. 225015; sez. 1, n. 6356 del 15/12/1998, Galluccio M., rv. 212713). In motivazione la Corte osserva che, una volta operato il cumulo, di per sé obbligatorio, l'espressione "stessa condanna", contenuta nell'art. 656, comma 7, cod. proc. pen., deve essere intesa come una delle condanne comprese nel cumulo, che, comportando la contemporanea esecuzione di tutte le condanne come se fossero riferibili ad un unico titolo esecutivo, costituito appunto dal provvedimento di unificazione delle pene concorrenti, preclude di porre separatamente in esecuzione le singole condanne al fine di consentire che, autonomamente considerate, possano essere sospese, a norma dell'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen. o perché non eccedono i limiti temporali di legge ovvero perché a qualcuna di esse non è riferibile una specifica sospensione precedente. (Sez. 1, n. 29087 del 11/07/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235417 - 01) Né in senso opposto si pone l’ulteriore pronuncia richiamata dal giudice dell’esecuzione (Sez. 1, n. 38199 del 26/06/2024) poiché la sentenza evocata, in motivazione, afferma : «…il cumulo delle pene comporta, infatti, l'unificazione di sanzioni che perdono la loro originaria autonomia, così producendo un effetto che impone la nuova valutazione dell'esistenza di eventuali cause ostative alla sospensione che, in relazione ad alcune di esse, sia stata concessa o sia, comunque, concedibile. Conclusione, questa, cui non osta la circostanza che in relazione alla sentenza del Tribunale di Ravenna del 30/05/2019 fosse stato emesso precedente ordine di esecuzione sospeso e fosse ancora pendente l'istanza di misura alternativa, atteso che il provvedimento di cumulo, emesso a norma dell'art. 663 cod. proc.. pen…» Dunque, anche nell’ulteriore caso citato dal Tribunale l’effetto novativo si era prodotto proprio perché la precedente istanza di applicazione di misura alternativa era ancora pendente e tale peculiare situazione, come già ribadito nei richiamati arresti, consente di superare il divieto della duplice sospendibilità della stessa condanna. Per contro, come sopra esposto, nel caso in esame, in cui l’istanza di cui all’art. 656 comma 5 cod. proc pen. non è mai stata presentata,il divieto della doppia sospensione della medesima condanna è pienamente operante. 2. Per le ragioni sopra esposte il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio; è necessario dare comunicazione della presente sentenza al Procuratore della
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