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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 maggio 2018

Cassazione n. 03473/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20361/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale difensore di [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso gli Uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE PESARO n. 2198/2017 depositata il 29/05/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che: -il [OSCURATO:PERSONA], di nazionalità albanese, nell’ambito del procedimento penale n. 3459/09 pendente dinanzi al Tribunale di Pesaro, presentava istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato unitamente alla nomina di difensore di fiducia in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -nel presentare l’istanza, il ricorrente non presentava la certificazione consolare e non avendo prodotto alcun reddito, veniva specificato ed autocertificato che il richiedente non aveva percepito alcun reddito in relazione all’anno 2013; -il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, ammetteva l’istante al Patrocinio a spese dello Stato, senza richiedere alcuna documentazione integrativa exart. 79, comma 3, del d.p.r. n. 115 del 2002; -lo stesso Giudice, a seguito dell’istanza di liquidazione delle spese avanzata dal difensore, provvedeva a liquidare in € 1.200,00 i compensi prestati per la fase di udienza preliminare definita con decreto di rinvio a giudizio; -a seguito del rinvio a giudizio il procedimento proseguiva avanti al Tribunale di Pesaro in composizione collegiale e veniva definito con sentenza di assoluzione nei confronti del sig.

Lleshi; -il difensore depositava, pertanto, un’ulteriore istanza di liquidazione dei compensi; -il Tribunale di Pesaro in composizione collegiale revocava con effetto retroattivo il decreto di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, respingendo la richiesta di liquidazione delle competenze professionali; -il Tribunale di Pesaro, nel motivare il proprio decreto di revoca, affermava che l’istanza era ab origine inammissibile, perché non corredata dalla certificazione dell’autorità consolare competente e, per di più, non risultava provata l’impossibilità di fornire tale certificazione; -l’avv. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso ex art. 99 DPR 115/02, in proprio e in qualità di difensore di fiducia del sig.

Lleshi, chiedeva l’annullamento della revoca; -il Tribunale di Pesaro, con ordinanza, respingeva il suddetto ricorso; -esso osservava che l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a suo tempo presentata dall’interessato, non solo non era corredata dalla certificazione consolare, ma il richiedente non aveva allegato né tantomeno documentato alcuna impossibilità di procurarsela; -il Tribunale aggiungeva: a) che la carenza non poteva ritenersi sanata per il fatto di non essere stata rilevata dal giudice al quale la richiesta fu originariamente presentata; b) che il potere di revocare l’ammissione non è riservato al giudice che procede, ma può essere esercitato anche dal giudice chiamato a provvedere alla liquidazione degli onorari, qualora risulti la carenza dei presupposti; c) che la retroattività delle revoca costituiva diretta conseguenza del fatto che, in base all’art. 94, comma 2, del d.p.r. 115 del 2002, l’omissione dell’allegazione circa l’impossibilità di ottenere l’attestazione consolare determina l’inammissibilità dell’istanza e quindi l’esclusione sin dal principio della possibilità di accedere al beneficio; -per la cassazione della ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, affidato a due motivi; -con il primo motivo di ricorso, proposto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., il ricorrente pone in luce che la istanza di ammissione era stata accolta dal Giudice per le indagini preliminari, il quale, seppure avesse avuto la possibilità di richiedere una integrazione della documentazione relativa sia alla possibilità di reperire la certificazione consolare, sia alla veridicità di quanto indicato nell’istanza di ammissione, non si era avvalso di tale potere, evidentemente perché aveva ritenuto che la certificazione consolare potesse essere sostituita con una autodichiarazione, senza necessità di allegazioni relative all’impossibilità di procurarsela; -secondo il ricorrente, l’accertata ammissibilità e l’accoglimento della domanda di ammissione non potevano più essere oggetto di valutazione da parte di altri giudici; -con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’articolo 112 del d.p.r. n. 115 del 2002; -egli sostiene che le ipotesi di revoca previste da tale disposizione sono tassative: conseguentemente la mancata produzione della certificazione consolare comporta l’inammissibilità della domanda soltanto in difetto della dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 94, comma 2, T.U, che nel caso di specie era stata allegata a corredo dell’istanza, senza che il giudice chiamato a decidere avesse sollevato obiezioni o sollecitato integrazioni documentali; -secondo il ricorrente, l’originario scrutinio positivo dell’istanza impediva al Giudice, chiamato a liquidare le spese, di statuire ulteriormente sull’ammissibilità della stessa istanza; -l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso, con il quale ha in via pregiudiziale eccepito l’inammissibilità del ricorso in opposizione (e del ricorso per cassazione), stante la mancata evocazione in giudizio dei Ministero della Giustizia, indicato quale soggetto legittimato in ragione del fatto che non era stato impugnato un originario diniego di ammissione, ma un provvedimento di revoca, per cui l’ipotesi esulava dall’ambito di applicazione dell’art. 99 del d.p.r. n. 115 del 2002; -il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che: -il problema della legittimazione passiva del Ministero della Giustizia al posto dell'Agenzia delle entrate non può essere affrontato in questa sede e va pertanto disattesa l'eccezione di inammissibilità della controricorrente Agenzia delle entrate, la quale avrebbe dovuto proporre ricorso incidentale, in quanto sulla legittimazione della Agenzia c'è un'espressa statuizione nell'ordinanza impugnata (pag. 3); -l'eccezione, pertanto, non può trovare ingresso nel presente giudizio; -i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, sono fondati; -ilD.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, comma 2 stabilisce che l'istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello stato è inammissibile in tutti i casi in cui difettino i requisiti elencati al comma 1, lett. a), b), c) e d) della stessa norma, laddove il comma 2 prevede, per i redditi prodotti all'estero, che "il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato"; -il successivo comma 3, inoltre, stabilisce per tutti gli interessati che essi, nel caso in cui il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedano "...sono tenuti, a pena d'inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato"; -l'art. 94 dello stesso D.P.R., poi, disciplina le ipotesi di impossibilità per tutti gli interessati (comma 1, con riferimento all'art. 79, comma 3) e per i cittadini di Stato non appartenente all'Unione Europea (comma 2, con riferimento all'art. 79, comma 2), a presentare la documentazione necessaria ai fine della verifica della veridicità, prevedendo uno strumento equipollente, vale a dire, la dichiarazione sostitutiva della certificazione da parte dell'interessato, stabilendo al comma 3, per il caso di cittadini non appartenenti ad uno Stato dell'Unione Europea che siano detenuti o custoditi in luogo di cura, che la certificazione consolare possa essere prodotta, entro il termine di giorni venti dalla presentazione dell'istanza, anche dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato; -costituisce principio acquisito nella giurisprudenza della Corte che l'istanza presentata dall'imputato straniero non può essere dichiarata inammissibile per la mancata produzione della certificazione consolare relativa ai redditi eventualmente prodotti all'estero, ma il decreto di ammissione al beneficio può essere successivamente revocato se entro i termini di legge tale certificazione non venga prodotta (Cass. pen. n. 17003/2009); -è parimenti acquisito che, ove il giudice non abbia provveduto alla revoca, il decreto non può essere successivamente revocato da altro giudice se la certificazione sia stata poi prodotta, perché tale tardiva produzione non ha carattere invalidante della dichiarazione sostitutiva (Cass. pen. n. 43312/2008); -è stato altresì chiarito che il presupposto della "impossibilità" a produrre la certificazione consolare di cui all'art.79, comma 2, deld.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, richiesto ai fini dell'ammissione al beneficio dell'imputato straniero non appartenente all'Unione Europea in base all'autocertificazione prevista dall'art. 94, comma 2, dello stesso decreto, deve intendersi riferito ad ogni evenienza che ne impedisca l'allegazione a corredo dell'istanza (Cass. n. 4166/2021); -consegue dai principi di cui sopra che la mancata produzione della certificazione consolare non comporta l’inammissibilità dell’istanza quando essa sia conseguenza di un'allegata impossibilità di procurarsela, impossibilità che deve essere debitamente scrutinata dal giudice competente (Cass. pen. n. 53557/2017); -la decisione impugnata non è in linea con tali principi; -nel caso in esame, infatti, sebbene la dichiarazione consolare non fosse stata presentata, il Giudice per le indagini preliminare accolse ugualmente l’istanza del richiedente, senza sollevare alcuna obiezione; -in questa situazione, come correttamente sostiene il ricorrente, i principi sopra richiamati precludevano al diverso giudice di disporre la revoca del beneficio a causa della mancata documentazione dell’impossibilità di produrre la certificazione consolare, trattandosi di presupposto che doveva ritenersi già positivamente scrutinato dal giudice originariamente investito dell’istanza di ammissione (Ca ss. pen. n. 53557/2017 cit.); -il ricorso, pertanto, deve essere accolto e la causa rinviata per nuovo esame al Tribunale di Pesaro in persona di diverso magistrato, il quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M. accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza; rinvia al Tribunale di Pesaro in diversa com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20361/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale difensore di [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso gli Uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE PESARO n. 2198/2017 depositata il 29/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: -il [OSCURATO:PERSONA], di nazionalità albanese, nell’ambito del procedimento penale n. 3459/09 pendente dinanzi al Tribunale di Pesaro, presentava istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato unitamente alla nomina di difensore di fiducia in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -nel presentare l’istanza, il ricorrente non presentava la certificazione consolare e non avendo prodotto alcun reddito, veniva specificato ed autocertificato che il richiedente non aveva percepito alcun reddito in relazione all’anno 2013; -il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, ammetteva l’istante al Patrocinio a spese dello Stato, senza richiedere alcuna documentazione integrativa exart. 79, comma 3, del d.p.r. n. 115 del 2002; -lo stesso Giudice, a seguito dell’istanza di liquidazione delle spese avanzata dal difensore, provvedeva a liquidare in € 1.200,00 i compensi prestati per la fase di udienza preliminare definita con decreto di rinvio a giudizio; -a seguito del rinvio a giudizio il procedimento proseguiva avanti al Tribunale di Pesaro in composizione collegiale e veniva definito con sentenza di assoluzione nei confronti del sig. Lleshi; -il difensore depositava, pertanto, un’ulteriore istanza di liquidazione dei compensi; -il Tribunale di Pesaro in composizione collegiale revocava con effetto retroattivo il decreto di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, respingendo la richiesta di liquidazione delle competenze professionali; -il Tribunale di Pesaro, nel motivare il proprio decreto di revoca, affermava che l’istanza era ab origine inammissibile, perché non corredata dalla certificazione dell’autorità consolare competente e, per di più, non risultava provata l’impossibilità di fornire tale certificazione; -l’avv. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso ex art. 99 DPR 115/02, in proprio e in qualità di difensore di fiducia del sig. Lleshi, chiedeva l’annullamento della revoca; -il Tribunale di Pesaro, con ordinanza, respingeva il suddetto ricorso; -esso osservava che l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a suo tempo presentata dall’interessato, non solo non era corredata dalla certificazione consolare, ma il richiedente non aveva allegato né tantomeno documentato alcuna impossibilità di procurarsela; -il Tribunale aggiungeva: a) che la carenza non poteva ritenersi sanata per il fatto di non essere stata rilevata dal giudice al quale la richiesta fu originariamente presentata; b) che il potere di revocare l’ammissione non è riservato al giudice che procede, ma può essere esercitato anche dal giudice chiamato a provvedere alla liquidazione degli onorari, qualora risulti la carenza dei presupposti; c) che la retroattività delle revoca costituiva diretta conseguenza del fatto che, in base all’art. 94, comma 2, del d.p.r. 115 del 2002, l’omissione dell’allegazione circa l’impossibilità di ottenere l’attestazione consolare determina l’inammissibilità dell’istanza e quindi l’esclusione sin dal principio della possibilità di accedere al beneficio; -per la cassazione della ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, affidato a due motivi; -con il primo motivo di ricorso, proposto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., il ricorrente pone in luce che la istanza di ammissione era stata accolta dal Giudice per le indagini preliminari, il quale, seppure avesse avuto la possibilità di richiedere una integrazione della documentazione relativa sia alla possibilità di reperire la certificazione consolare, sia alla veridicità di quanto indicato nell’istanza di ammissione, non si era avvalso di tale potere, evidentemente perché aveva ritenuto che la certificazione consolare potesse essere sostituita con una autodichiarazione, senza necessità di allegazioni relative all’impossibilità di procurarsela; -secondo il ricorrente, l’accertata ammissibilità e l’accoglimento della domanda di ammissione non potevano più essere oggetto di valutazione da parte di altri giudici; -con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’articolo 112 del d.p.r. n. 115 del 2002; -egli sostiene che le ipotesi di revoca previste da tale disposizione sono tassative: conseguentemente la mancata produzione della certificazione consolare comporta l’inammissibilità della domanda soltanto in difetto della dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 94, comma 2, T.U, che nel caso di specie era stata allegata a corredo dell’istanza, senza che il giudice chiamato a decidere avesse sollevato obiezioni o sollecitato integrazioni documentali; -secondo il ricorrente, l’originario scrutinio positivo dell’istanza impediva al Giudice, chiamato a liquidare le spese, di statuire ulteriormente sull’ammissibilità della stessa istanza; -l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso, con il quale ha in via pregiudiziale eccepito l’inammissibilità del ricorso in opposizione (e del ricorso per cassazione), stante la mancata evocazione in giudizio dei Ministero della Giustizia, indicato quale soggetto legittimato in ragione del fatto che non era stato impugnato un originario diniego di ammissione, ma un provvedimento di revoca, per cui l’ipotesi esulava dall’ambito di applicazione dell’art. 99 del d.p.r. n. 115 del 2002; -il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: -il problema della legittimazione passiva del Ministero della Giustizia al posto dell'Agenzia delle entrate non può essere affrontato in questa sede e va pertanto disattesa l'eccezione di inammissibilità della controricorrente Agenzia delle entrate, la quale avrebbe dovuto proporre ricorso incidentale, in quanto sulla legittimazione della Agenzia c'è un'espressa statuizione nell'ordinanza impugnata (pag. 3); -l'eccezione, pertanto, non può trovare ingresso nel presente giudizio; -i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, sono fondati; -ilD.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, comma 2 stabilisce che l'istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello stato è inammissibile in tutti i casi in cui difettino i requisiti elencati al comma 1, lett. a), b), c) e d) della stessa norma, laddove il comma 2 prevede, per i redditi prodotti all'estero, che "il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato"; -il successivo comma 3, inoltre, stabilisce per tutti gli interessati che essi, nel caso in cui il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedano "...sono tenuti, a pena d'inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato"; -l'art. 94 dello stesso D.P.R., poi, disciplina le ipotesi di impossibilità per tutti gli interessati (comma 1, con riferimento all'art. 79, comma 3) e per i cittadini di Stato non appartenente all'Unione Europea (comma 2, con riferimento all'art. 79, comma 2), a presentare la documentazione necessaria ai fine della verifica della veridicità, prevedendo uno strumento equipollente, vale a dire, la dichiarazione sostitutiva della certificazione da parte dell'interessato, stabilendo al comma 3, per il caso di cittadini non appartenenti ad uno Stato dell'Unione Europea che siano detenuti o custoditi in luogo di cura, che la certificazione consolare possa essere prodotta, entro il termine di giorni venti dalla presentazione dell'istanza, anche dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato; -costituisce principio acquisito nella giurisprudenza della Corte che l'istanza presentata dall'imputato straniero non può essere dichiarata inammissibile per la mancata produzione della certificazione consolare relativa ai redditi eventualmente prodotti all'estero, ma il decreto di ammissione al beneficio può essere successivamente revocato se entro i termini di legge tale certificazione non venga prodotta (Cass. pen. n. 17003/2009); -è parimenti acquisito che, ove il giudice non abbia provveduto alla revoca, il decreto non può essere successivamente revocato da altro giudice se la certificazione sia stata poi prodotta, perché tale tardiva produzione non ha carattere invalidante della dichiarazione sostitutiva (Cass. pen. n. 43312/2008); -è stato altresì chiarito che il presupposto della "impossibilità" a produrre la certificazione consolare di cui all'art.79, comma 2, deld.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, richiesto ai fini dell'ammissione al beneficio dell'imputato straniero non appartenente all'Unione Europea in base all'autocertificazione prevista dall'art. 94, comma 2, dello stesso decreto, deve intendersi riferito ad ogni evenienza che ne impedisca l'allegazione a corredo dell'istanza (Cass. n. 4166/2021); -consegue dai principi di cui sopra che la mancata produzione della certificazione consolare non comporta l’inammissibilità dell’istanza quando essa sia conseguenza di un'allegata impossibilità di procurarsela, impossibilità che deve essere debitamente scrutinata dal giudice competente (Cass. pen. n. 53557/2017); -la decisione impugnata non è in linea con tali principi; -nel caso in esame, infatti, sebbene la dichiarazione consolare non fosse stata presentata, il Giudice per le indagini preliminare accolse ugualmente l’istanza del richiedente, senza sollevare alcuna obiezione; -in questa situazione, come correttamente sostiene il ricorrente, i principi sopra richiamati precludevano al diverso giudice di disporre la revoca del beneficio a causa della mancata documentazione dell’impossibilità di produrre la certificazione consolare, trattandosi di presupposto che doveva ritenersi già positivamente scrutinato dal giudice originariamente investito dell’istanza di ammissione (Ca ss. pen. n. 53557/2017 cit.); -il ricorso, pertanto, deve essere accolto e la causa rinviata per nuovo esame al Tribunale di Pesaro in persona di diverso magistrato, il quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza; rinvia al Tribunale di Pesaro in diversa com
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