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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 22524/2026

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i APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto emettersi declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con decreto emesso in data 18 novembre 2025 la Corte d’appello diNapoli confermava il decreto emesso il 13 maggio 2025 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il quale era stata ritenuta ancora attuale la pericolosità sociale del propostoZazo Salvatore, già ritenuta con precedente decreto emesso il 30 maggio 2017,irrevocabile il 29 novembre 2019, ed era stato disposto che si fosse dataconcreta esecuzione per la durata residua alla misura di prevenzione dellasorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno applicata con il suddettodecreto del 2017, essendo stata l’esecuzione della misura sospesa in ragionedella carcerazione patita dal ricorrente.2.

Avverso il decreto della Corte d’Appello proponeva ricorso per cassazionelo Zazo, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento earticolando due motivi di doglianza.2.1.

Con il primo motivo deduceva violazione dell’art. 14 del d. lgs. n.159/2011.Rassegnava, nel contestare la sussistenza del requisito dell’attualità dellapericolosità sociale, che lo Zazo aveva subito un periodo di detenzione incarcere dal 31 gennaio 2009 al 24 gennaio 2025 nel corso del quale, comeemergeva dalle relazioni comportamentali, nonostante la segnalazione di alcuniepisodi di rilievo disciplinare lo Zazo aveva avuto comunque un’evoluzione, einoltre che lo stesso, una volta scarcerato non si era dato alla ricerca diun’attività lavorativa per il sol fatto che era di età avanzata (nato il 20 dicembre1956).Deduceva che sarebbe stata necessaria una verifica maggiormente analiticadella condotta tenuta dallo Zazo durante gli anni della detenzione.2.2.

Con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 31 del d. lgs. n.159/2011, rassegnando che allo Zazo era stato richiesto il versamento di unacauzione di euro 30.000,00 e deducendo che lo stesso non era percettore dialcun trattamento pensionistico, così che era oggettivamente impossibilitato aversare tale somma.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo, oltre che generico, è manifestamente infondato.Ed invero, a fronte di una generica affermazione relativa a un’evoluzionedella personalità dello Zazo durante il periodo di detenzione (che costituisce lacausa della sospensione, fino alla scarcerazione, dell’esecuzione della misura diprevenzione applicata nei suoi confronti), la Corte d’appello, premesso che ilgiudizio di pericolosità sociale era stato espresso in termini di pericolositàsociale qualificata di alto grado sulla scorta della valorizzazione degli elementifattuali collegati alla appartenenza dello Zazo, in posizione apicale,all’associazione camorristica denominata “clan Mazzarella”, con compiti nei varisettori di interesse dell’organizzazione criminale, come il traffico di stupefacentie le estorsioni, oltre che alla sua qualità di dominus di un autonomo gruppocriminale che si era reso protagonista di diverse azioni di sangue, haevidenziato che il comportamento tenuto dallo Zazo nel corso del lungo periododi detenzione era stato caratterizzato da numerose censure per comportamentidi rilievo disciplinare e che, peraltro, il predetto anche in passato era statodetenuto e una volta liberato aveva immediatamente ripreso a delinquere.In relazione alle plurime infrazioni disciplinari di cui lo Zazo si era resoprotagonista la Corte di merito ha evidenziato (v. pag. 5 del provvedimentoimpugnato), oltre al fatto che il predetto non aveva mai fatto richiesta dieffettuare attività lavorativa, numerosi richiami per comportamenti molestiverso i compagni, traffico o possesso di beni non consentiti, inosservanza degliordini e comportamenti irrispettosi e disobbedienti verso la p.g., sintomatici discarsa attitudine al rispetto delle regole e ritenuti non in linea con la tesidifensiva di un progressivo superamento della sua pericolosità sociale.Ha anche congruamente evidenziato, oltre all’assenza di qualsiasi indice didissociazione dai contesti criminali di appartenenza che, scarcerato il 24gennaio 2025 e diffidato a presentarsi senza ritardo all’autorità di p.s.competente per territorio, il ricorrente non aveva ottemperato a tale diffida.2.

Il secondo motivo risulta del tutto generico, a fronte delle specificheargomentazioni offerte al riguardo dalla Corte territoriale, che ha congruamenteosservato che lo Zazo poteva vantare un lungo periodo di partecipazione al clane il coinvolgimento in reati squisitamente lucrogenetici, quali estorsioni etraffico di stupefacenti, “da cui ha certamente tratto sostentamento in tutto o inparte stante anche l’assenza di qualsivoglia indicazione circa lo svolgimento diprovvedimento impugnato), argomentazioni che il ricorrente non ha in alcunmodo confutato.3.

Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 19 marzo 2026Il Consigliere relatore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto emettersi declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto emesso in data 18 novembre 2025 la Corte d’appello diNapoli confermava il decreto emesso il 13 maggio 2025 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il quale era stata ritenuta ancora attuale la pericolosità sociale del propostoZazo Salvatore, già ritenuta con precedente decreto emesso il 30 maggio 2017,irrevocabile il 29 novembre 2019, ed era stato disposto che si fosse dataconcreta esecuzione per la durata residua alla misura di prevenzione dellasorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno applicata con il suddettodecreto del 2017, essendo stata l’esecuzione della misura sospesa in ragionedella carcerazione patita dal ricorrente.2. Avverso il decreto della Corte d’Appello proponeva ricorso per cassazionelo Zazo, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento earticolando due motivi di doglianza.2.1. Con il primo motivo deduceva violazione dell’art. 14 del d. lgs. n.159/2011.Rassegnava, nel contestare la sussistenza del requisito dell’attualità dellapericolosità sociale, che lo Zazo aveva subito un periodo di detenzione incarcere dal 31 gennaio 2009 al 24 gennaio 2025 nel corso del quale, comeemergeva dalle relazioni comportamentali, nonostante la segnalazione di alcuniepisodi di rilievo disciplinare lo Zazo aveva avuto comunque un’evoluzione, einoltre che lo stesso, una volta scarcerato non si era dato alla ricerca diun’attività lavorativa per il sol fatto che era di età avanzata (nato il 20 dicembre1956).Deduceva che sarebbe stata necessaria una verifica maggiormente analiticadella condotta tenuta dallo Zazo durante gli anni della detenzione.2.2. Con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 31 del d. lgs. n.159/2011, rassegnando che allo Zazo era stato richiesto il versamento di unacauzione di euro 30.000,00 e deducendo che lo stesso non era percettore dialcun trattamento pensionistico, così che era oggettivamente impossibilitato aversare tale somma.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo, oltre che generico, è manifestamente infondato.Ed invero, a fronte di una generica affermazione relativa a un’evoluzionedella personalità dello Zazo durante il periodo di detenzione (che costituisce lacausa della sospensione, fino alla scarcerazione, dell’esecuzione della misura diprevenzione applicata nei suoi confronti), la Corte d’appello, premesso che ilgiudizio di pericolosità sociale era stato espresso in termini di pericolositàsociale qualificata di alto grado sulla scorta della valorizzazione degli elementifattuali collegati alla appartenenza dello Zazo, in posizione apicale,all’associazione camorristica denominata “clan Mazzarella”, con compiti nei varisettori di interesse dell’organizzazione criminale, come il traffico di stupefacentie le estorsioni, oltre che alla sua qualità di dominus di un autonomo gruppocriminale che si era reso protagonista di diverse azioni di sangue, haevidenziato che il comportamento tenuto dallo Zazo nel corso del lungo periododi detenzione era stato caratterizzato da numerose censure per comportamentidi rilievo disciplinare e che, peraltro, il predetto anche in passato era statodetenuto e una volta liberato aveva immediatamente ripreso a delinquere.In relazione alle plurime infrazioni disciplinari di cui lo Zazo si era resoprotagonista la Corte di merito ha evidenziato (v. pag. 5 del provvedimentoimpugnato), oltre al fatto che il predetto non aveva mai fatto richiesta dieffettuare attività lavorativa, numerosi richiami per comportamenti molestiverso i compagni, traffico o possesso di beni non consentiti, inosservanza degliordini e comportamenti irrispettosi e disobbedienti verso la p.g., sintomatici discarsa attitudine al rispetto delle regole e ritenuti non in linea con la tesidifensiva di un progressivo superamento della sua pericolosità sociale.Ha anche congruamente evidenziato, oltre all’assenza di qualsiasi indice didissociazione dai contesti criminali di appartenenza che, scarcerato il 24gennaio 2025 e diffidato a presentarsi senza ritardo all’autorità di p.s.competente per territorio, il ricorrente non aveva ottemperato a tale diffida.2. Il secondo motivo risulta del tutto generico, a fronte delle specificheargomentazioni offerte al riguardo dalla Corte territoriale, che ha congruamenteosservato che lo Zazo poteva vantare un lungo periodo di partecipazione al clane il coinvolgimento in reati squisitamente lucrogenetici, quali estorsioni etraffico di stupefacenti, “da cui ha certamente tratto sostentamento in tutto o inparte stante anche l’assenza di qualsivoglia indicazione circa lo svolgimento diprovvedimento impugnato), argomentazioni che il ricorrente non ha in alcunmodo confutato.3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 19 marzo 2026Il Consigliere relatore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]
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