CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 giugno 2024
Cassazione n. 28766/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 575-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentat a e difes a dall’ A vvocato Francesco CRISTIANI; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - Avversola sentenza n. 277/20 d ella Corte d’appello di Ca tanzaro , depositata in data 05/03/2020; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S tefano G iaime GUIZZI . Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Provvedimento di rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c. -Ricorribilità in cassazione - Censure utilmente scrutinabili- Individuazione R.G.N.575/2021 Cron. Rep. Ud.27/06/2024 Adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di sei motivi, per la cassazione della sentenza n. 277/20, del 5 marzo 2020 , della Corte d’appello di Catanzaro, che –nel pronunciarsi sul gravame esperito da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 459/18, del 21 giugno 2018, del Tribunale di Paola – ha r ileva to il difetto di integrazione del contraddittorio verso [OSCURATO:PERSONA], così provvedendo a norma dell’art. 354 cod. proc. civ. 2. Riferisc e , in punto di fatto, l’odierna ricorrente di essere stataconvenuta in giudizio da [OSCURATO:PERSONA], comproprietario dell’immobile da essa condotto in locazione in forza di contratto concluso con l’altra comproprietaria ([OSCURATO:PERSONA]), agendo l’attore per il rilascio della “res locata” in ragione dell’intervenuta scadenza del contratto di locazione. Il giudice di prime cure – sempre secondo la narrativa proposta dalla ricorrente – respingeva la domanda, sul presupposto che l’attore , non essendo parte del contratto, non avesse provato di essere comproprietario dell’immobile locato, condizione, comunque, ritenuta idonea a consentirgli di agire soltanto per il pagamento della quota ad esso spettante del canone di locazione. Esperito gravame dal [OSCURATO:PERSONA], il giudice d’appello – pur ritenendo l’attore/appellante legittimato ad agire per il rilascio – rilevava il difetto di integrazione del contraddittorio verso [OSCURATO:PERSONA] PattaReichenbach, così provvede ndo a norma dell’art. 354 cod. proc. civ., con rimessione della causa al primo giudice.3. Avverso la sentenza della Corte catanzarese ha proposto ricorso per cassazione la Posco, sulla base –come detto – di sei motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., “attesa l’esistenza di un giudicato implicito formatosi in relazione ad un capo della sentenza di primo grado”. Infatti, il giudice di prime cure, sottolinea la ricorrente, ha ritenuto che la domanda del [OSCURATO:PERSONA] “fosse infondata non soltanto a causa del difetto di legittimazione”, per carenza di prova del diritto di comproprietà dell’immobile, “ma anche in ragione dell’omessa determinazione dei canoni che sarebbero eventualmente spettati” allo stesso, statuizione avverso la quale il medesimo non avrebbe rivolto alcuna argomentata censura. 3.2. Anche il secondomotivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., “attesa l’esistenza di un giudicato implicito formatosi in relazione ad un capo della sentenza di primo grado”.In questo caso, si censura la sentenza d’appello là dove afferma essere stata raggiunta prova documentale del fatto che la Posco “ha affettivamente provveduto al pagamento dei canoni di locazione in favore del [OSCURATO:PERSONA], con la causale «affitto casa»” , mentre il giudice di prime cure –con statuizione non impugnata dal [OSCURATO:PERSONA] – aveva ritenuto che le risultanze documentali non fossero “così specifiche da attestare la loro afferenza al rapporto di locazione per cui è causa”.3.3. Il terzo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 948 e 2967 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse fornito prova della comproprietà della “res locata”, censura svolta dalla ricorrente “alla luce dell’incontestata circostanza che alcun rapporto di natura obbligatoria e/o contrattuale è intercorso” tra essa Posco e il [OSCURATO:PERSONA]; non idonei a provarlo, infatti, sarebbero i documenti dei quali si è fatta menzione nell’illustrazione del secondo motivo, e in particolare la dichiarazione del 30 agosto 2002. Di conseguenza, l’azione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] “va intesa come azione di rivendicazione e non di restituzione”, sicché l’onere probatorio gravante su di esso “andava inteso in modo rigoroso”. 3.4. Il quarto motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 832, 1100, 1102, 1103, 1104, 1105, 1108, 1372, 1703, 1705, 1710 e 1722 cod. civ.,“nonché vizio di carenza od apparenza della motivazione della controversia”. Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che “l’azione per il pagamento dei canoni di locazione è esperibile anche dal proprietario non locatore che abbia ratificato la locazione”. Sarebbe statodisatteso, infatti, il principio – enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte – secondo cui il proprietario non locatore può pretendere il pagamento solo della quota dei canoni corrispondenti alla quota di proprietà indivisa dei canoni(è citata Cass. Sez. Un., sent. 4 luglio 2012, n. 11135). 3.5. Il quinto motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 832, 1100, 1102, 1103, 1104, 1105, 1108, 1372, 1703, 1705, 1710 e 1722 cod. civ., “nonché vizio di carenza od apparenza della motivazione della controversia”. La contestazione della sentenza impugnata, in questo caso, investe l’affermazione secondo cui la ratifica della locazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], lo avrebbe abilitato a richiedere anche la restituzione del bene, giacché – si assume – contraddetta, nuovamente, dal già citato arresto delle Sezioni Unite, secondo cui il comproprietario non locatore non potrà svolgere altre azioni derivanti dal contratto, essendo la facoltà, riconosciuta al mandatario, di sostituirsi al mandante limitata , dall’art. 1705, comma 2, cod. civ., ai crediti derivanti dal contratto stipulato dal mandatario. 3.6. Il sestomotivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 354cod. proc. civ. Si censura la decisione della Corte territoriale di provvedere a norma dell’art. 354 cod. proc. civ., essendo il litisconsorzio del comproprietario locatore – secondo la ricorrente – “ravvisabile unicamente nel caso in cui il comproprietario non conduttore (sic) agisca per il pagamento della quota di canoni ad esso spettanti e non quando invece domandi il pagamento totale dei canoni asseritamente dovuti dal conduttore, non avendo alcuna legittimazione in relazione a tale pretesa”. 4. È rimastosolo intimato il [OSCURATO:PERSONA] 5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 6. Non constala presentazione di requisitoria scritta da parte del Procuratore Generale presso questa Corte.[OSCURATO:PERSONA] 7.Il ricorso va rigettato. 7.1. In via preliminare, deve osservarsi che la presente impugnazione risulta indirizzata avverso la decisione della Corte territoriale di rimettere la causa al primo giudice, a norma dell’art.354 cod. proc. civ., sul rilievo della carenza di un contraddittore necessario, ovvero la comproprietaria della “res locata”, [OSCURATO:PERSONA], con un mandatario della quale la Posco ebbe a stipulare il contratto di locazione oggetto di giudizio. Si tratta di provvedimento che – secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con un arresto, peraltro, che ha superato un precedente, diverso, orientamento ) – è immediatamente ricorribile per cassazione, trattandosi di sentenza definitiva, che non ricade nel divieto, dettato dall’art. 360, comma 3, cod. p roc . c iv ., di separata impugnazione in cassazione delle sentenze non definitive su mere questioni, per tali intendendosi solo quelle su questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito che non chiudono il processo dinanzi al giudice che le ha pronunciate (cfr. Sez. Un., sent. 22 dicembre 2015,n. 25774, Rv. 637968-01). Nondimeno, la “ratio” sottostante all’impugnabilità delle pronunce adottate a norma dell’art. 354 cod. proc. civ. (o dell’art.353 cod. proc. civ.) vale, nel contempo, anche a delimitare il “thema decidendum” suscettibile di essere devoluto all’esame di questa Corte. Al riguardo, infatti, occorre rammentare che “il r egime di preclusione della ricorribilità autonoma ed immediata, imporrebbe alle parti l’attesa dello svolgimento di altri due gradi di giudizio, dell’intero giudizio di primo grado a valle della rimessione e quindi di unnuovo giudizio di appello, prima di poter investire la C orte di cassazionedella questione di giurisdizione o dell’estinzione del processo di primogrado o della sussistenza del vizio radicale del giudizio di prima istanza”, e ciò in contrasto “con il canone della ragionevole durata del processo”, così“sottraendo le sentenze di rimessione al primo giudice ad ogni controllo immediato e lasciando le parti in balia di un possibile errore del giudice ” , suscettibile “ di determinare un inutile e dispendio so appesantimento e allungamento del processo nell’ipotesi che la Corte di cassazione si pronunci, ad esempio, sulla questione di giurisdizioneo sulla necessità del litisconsorzio in modo difforme dalla pronunciadel giudice di appello” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 25774 del 2015, cit.). Orbene, se lo scopo dell’immediata ricorribilità per cassazione di simili pronunce è la tempestiva rimozione dell’eventuale errore –nella specie, in ordine alle ragioni dell’avvenuta rimessione della causa al primo giudice– da cui esse potrebbero risultare affette , è, appunto, solo la verifica di tale vizio ciò che può formare oggetto del sindacato di legittimità. 7.1.1. Da quanto premesso, pertanto , deriva che – nel presente giudizio –il solo motivo di ricorso utilmente scrutinabile, da parte di questa Corte, è quello (il sesto) con cui viene lamentata l’erroneità del provvedimento di rimessione, sul presupposto che il giudizio non potesse essereinstaurato dal [OSCURATO:PERSONA], giacché costui avrebbe solo potuto pretendere , anche ad ammettere che fosse comproprietario della “res locata”, il pagamento “pro quota” del canone della locazione conclusa in forza di un contrattoalla cui stipulazione era rimasto estraneo. Invero, tutte le questioni oggetto dei motivi che precedono appaiono “eccentriche” rispettoalla contestazione della disposta rimessione al primo giudice, donde l’inammissibilità, già sotto questo profilo,dei motivi stessi, oltre che per le ragioni di seguito indicate. Difatti, i motivi primo e secondo sono inammissibil i anche perché, nel dedurre la violazione di quello che viene indicato come giudicato “ implicito” ( e che , semmai, sarebbe un giudicato interno), presentano una pecca esiziale: omett ono di fornire l’indicazione specifica del tenore dell’appello avversario, del quale nemmeno si riferisce nella esposizione del fatto, e, dunque, non evidenziano in alcun modo, se non in maniera assertori a , la mancata impugnazionedelle statuizioni che sarebbero passate in giudicato. Ciò che non esime, peraltro,dal rilevare che neppure è dato comprendere come, in ragione della mancanza osservanza, in primo grado,dell’art. 102 cod. p roc . c iv . (e cioè in presenza di un contraddittorio non integro), si sarebbe potuto formare un giudicato “impediente”sul merito dell’azione. L’inammissibilità dei motivi terzo, quarto e quinto deve, invece, essere ribadita – oltre che per la loro mancanza di attinenza con il provvedimento ex art. 354 cod. proc. civ. – in ragione del fatto che tendono, in definitiva, a sollecitare una non consentita rivalutazione del giudizio di fatto in base al quale il [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto comproprietario della “res locata”. 7.1.2. Venendo, invece, all’esame del sesto motivo, ovvero il solo che investe il “thema decidenum” sul quale questa Corte è abilitata a pronunciarsi, deve rilevarsene l’infondatezza. Questa Corte è chiamata a vagliare l’assunto della ricorrente secondo cui il “credito”, per il quale il comproprietario non locatore potrebbe agire, sarebbe sol tanto quello relativo al pagamento, “pro quota”, del canonedi locazione, ma non pure quello per il rilascio del bene per intervenuta scadenza del contratto . S icché non avendo il [OSCURATO:PERSONA] titolo peragire, il giudice d’appello neppure era tenuto a disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti della comproprietaria/locatrice. In sostanza, parte ricorrente vorrebbe sostenere che l’avere agito il [OSCURATO:PERSONA] nonpro quota, ma per l’intero, avrebbe potuto giustificare semmai una conseguente decisione nel merito, ma non l’ordine di integrazione del contraddittorio. Senonché, va rilevata la singolarità della prospettazione, là dove vorrebbe fare dipendere l’inesistenza della violazione dell’art. 102 c.p.c. – in thesi prospettabile per avere il [OSCURATO:PERSONA] agito “per l’intero” – dalla infondatezza nel merito della postulazione della legittimazione in tale senso dell’attore, quando invece la fondatezza o infondatezza di tale postulazione può essere verificata solo nel contraddittorio di tutti i legittimati. Si rileva che nella sua prospettazione –si veda a pag. 23 del ricorso –la ricorrente riferisce che il [OSCURATO:PERSONA], nel giudizio di primo grado –con la memoria integrativa del 18 dicembre 2017 – ebbe a chiedere la condanna di essa Posco “al pagamento dei canoni residui fino alla scadenza del contratto, per il periodo da gennaio 2009 a maggio 2009, ovvero fino alla data di scadenza ritenuta di giustizia”, nonché –sul presupposto che la stessa fosse divenuta una detentrice “sine titulo” – anche “al pagamento di un’indennità, nella misura ritenuta di giustizia, per l’arricchimento senza giusta causa, ai sensi dell’art. 2041 cod. civ., a far data dal 27 maggio 2009 o da quella precedente o successiva che sarà ritenuta di giustizia”. Ne consegue, pertanto, che almeno in relazione a tali domande –che il tenore del testo della memoria riprodotta dalla ricorrente non consente di escludere essere stata invece proposta dal [OSCURATO:PERSONA] “pro quota” (questione, comunque, appartenente al “merito” del giudizio litisconsortile) – l’integrazione del contraddittorio verso [OSCURATO:PERSONA] fosse necessaria, secondo la stessa impostazione della Posco, là dove ha evocato il dictumdelle Sezioni Unite.In sostanza, lo si ripete, la proposizione di una domanda per l’intero implicava necessariamente il coinvolgimento dell’altra comproprietaria (locatrice). 8. Nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudiziodi legittimità, essendo il [OSCURATO:PERSONA] rimasto solo intimato . 9. A carico della ricorrente, stante il rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM La Corte rigettail ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo uni