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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 gennaio 2023

Cassazione n. 20279/2023

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unciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 11854-2020, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende – AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , c .f. 13756881002, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende – Ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] C.E.A.P.

SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA],in persona del curatore p.t.., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1906/09/2019della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, depositata il 17ottobre 201 9 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 17 gennaio 2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Cartella di pagamento – Concordato preventivo – Rilevanza ex art. 168 L. Fall. -Esclusione RGN 11854/2020 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] sentenza e dal ricorso si evince che l’Agenzia delle entrate – Riscossione notificò alla CEAP, già in concordato preventivo (attualmente in fallimento) la cartella di pagamento per debiti tributari afferenti l’Iva, l’Ires e l’Irap relativiagli anni d’imposta 2008 e 2009.

La società impugnò la cartella dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Piacenza, contestando la violazione dell’art. 168 della legge fallimentare, per il divieto di azioni esecutive nella vigenza di una procedura concorsuale.

Con sentenza n. 92/02/2016 il giudice di primo grado rigettò il ricorso.

L’appello proposto dinanzi alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna fu invece accolto con sentenza n. 1906/09/2019, ora al vaglio della Corte.

Il giudice regionale ha ritenuto di annullare la cartella esattoriale perché “inutiliter data”, essendo comunque inibita la riscossione coattiva dalla pendenza della procedura concorsuale; perché comunque intimante il pagamento nel termine di sessanta giorni a soggetto giuridico impedito dall’indisponibilità del patrimonio; perché inutile per l’ammissione al passivo, stante la sufficienza della iscrizione del credito a ruolo; perché con essa si impone un aggio per una attività riscossiva che l’esattore non potrebbe svolgere.

Le ricorrenti hanno censurato la sentenza, della quale hanno chiesto la cassazione, affidandosi ad un unico motivo.

La società, nei cui confronti risulta ritualmente compiuta la notificazione del ricorso, è rimasta intimata.

Nell’adunanza camerale del 17 gennaio 2023la causa è stata discussa e decisa.

Considerato che Con l’unico motivo le ricorrenti si dolgono della violazione dell’art. 168 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nonché dell’art. 90 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto alle ragioni della decisione assunta dalla commissione regionale.

Il motivo è fondato. [OSCURATO:PERSONA] affermato che l'apertura di una procedura di concordato preventivo non è ostativa né all'accertamento di crediti tributari pregressi mediante iscrizione a ruolo ed emissione della cartella, né all'irrogazione di sanzioni pecuniarie edaccessori, maturati fino a tale momento, poiché, per un verso, l'accertamento del credito da parte dell'Amministrazione RGN 11854/2020 Consigliere rel.

Federici finanziaria è condizione per la partecipazione della stessa alla procedura concorsuale e, per un altro, le sanzioni pecuniarie danno luogo ad un credito del Fisco per il fatto stesso che si sia verificata la violazione della legge tributaria, senza che assuma rilevanza l'assoggettamento dell'impresa ad una procedura concorsuale (Cass., 4 aprile 2019, n. 9440; cfr. anche 27 settembre 2018,n. 23322).

D’altronde costituisce principio consolidato che la cartella di pagamento non realizza il primo atto esecutivo, ma svolge una funzione assimilabile al precetto, solo preannunciando l’azione esecutiva (ex multis Sez.

U, 5 giugno 2017, n. 13913;5 luglio 2011, n. 14667; cfr. inoltre Cass., 11 marzo 2021, n. 6833; 16 marzo 2018, n. 6526; 8 febbraio 2018, n. 3021; 13 gennaio 2016, n. 384; 27 novembre 2015, n. 24235; cfr. anche 22 ottobre 2014, n. 22426).

Essa peraltro ha la funzione di concorrere a “cristallizzare” il passivo dello stato fallimentare, con riguardo ai presupposti impositivi e all e violazioni da cui discendono le sanzioni, che siano risalenti ad epoca anteriore alla procedura concorsuale.

A tal fine la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, i n pendenza di una procedura fallimentare, sussiste il diritto del creditore erariale di procedere all'iscrizione a ruolo ed emettere la conseguente cartella di pagamento, costituendo quest'ultima un titoloesecutivo idoneo, al fine di procedere all'insinuazione al passivo , e non un atto esecutivo; ne deriva che il curatore difetta di interesse ad ottenere la caducazione della cartella, posto che la rilevanza dell'iscrizione e della cartella stessa deve essere apprezzata in sede concorsuale, al fine di accertare l'esistenza del diritto ad una quota o ad una percentuale di quanto ricavato dalla liquidazione, spettando in ogni caso al giudice del concorso e non a quello tributario anche la valutazione della natura concorsuale o meno anche dell'aggio, sempre in applicazione del principio di cristallizzazione del passivo(Cass., 21 aprile 2022, n. 12759, in una ipotesi di società dichiarata in fallimento in Germania; cfr. anche 6 novembre 2020, n. 24880).

E, ancora, si è affermato che nel caso di notificazione di una cartella di pagamento prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese, la successiva apertura della procedura concordataria non comporta la nullità della cartella ma l'improseguibilità dell'esecuzione, in ragione dello stato di quiescenza che si determina per RGN 11854/2020 Consigliere rel.

Federici effetto della proposizione della domanda concordataria, e tale quiescenza è destinata a protrarsi sino a quando il decreto di omologazione sia divenuto definitivo, per poi cessare con la riespansione della facoltà del creditore di ridare impulso all'iniziativa già intrapresa (Cass., 2 novembre 2021, n. 31013).

Conseguente corollario è il principio secondo cui in tema di legittimità e ritualità della notifica della cartella esattoriale a società in concordato preventivo, essaè atto che accorpa in sé le funzioni di titolo esecutivo e di precetto ma, non determina ndo l'inizio della procedura esecutiva, non rientra nel divieto di cui all'art. 168 l. fall., che impedisce solo le azioni proprie del processo di esecuzione e non anche qualsiasi iniziativa del creditore volta a realizzare, unilateralmente ed al di fuori della procedura concorsuale, il contenuto dell'obbligazione del debitore concordatario; ne consegue l'ammissibilità della notificazione della cartella anche dopo l'apertura del concordato preventivo(Cass., 25 ottobre 2022, n. 31560).

La disamina della giurisprudenza di legittimità elaborata nelle ipotesi di notificazione di una cartella di pagamento nel corso di una procedura concorsuale consente di escludere la sua illegittimità, tanto meno la sua inutilità, poiché con l’iscrizione a ruolo e la formazione e notifica della cartella erariale si forma soltanto un titolo a tutela del credito vantato -insorto anteriormente alla stessa vicenda concorsuale- e da insinuare nella procedura.

Sotto tale profilo anzi vi è proprio una carenza di interesse della procedura concorsuale stessa a far caducare la cartella, laddove « la rilevanza di iscrizione [a ruolo] e cartella andrà apprezzata in seno alla procedura fallimentare, ai fini della tutela del diritto al concorso, dell'ottenimento di una quota o di unapercentuale di quanto ricavato dalla liquidazione» (così Cass., 12759/2022 cit.).

Ciò vale anche per l’aggio, in rapporto all’art. 17 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112 , ratione temporis vigente, atteso che l'agente per la riscossione, in relazione all'aggio, fa valere una situazione giuridica d ella quale ètitolare, cui va riconosciuto carattere concorsuale, fermo restando che tale carattere dev'essere poi apprezzato dal giudice del concorso, in applicazione del principio di cristallizzazione delpassivo, ed eventualmente esclusoladdove esso, come accade per tutti i diritti di credito i cui elementi RGN 11854/2020 Consigliere rel.

Federici costitutivi non si siano integralmente realizzati anteriormente alla vicenda concorsuale, risulti estraneo e inopponibile ad essa(cfr Cass., 18 giugno 2020, n. 11883).

La sentenza va dunque cassata e rinviata alla Corte di giustizia di II grado dell’Emilia-Romagna, che in diversa composizione, oltre che liquidare le spese processuali del giudizio di legittimità, provvederà al riesame dell’appello, tenend o conto dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia di II grado dell’Emilia-Romagna, cui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 11854-2020, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende – AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , c .f. 13756881002, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende – Ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] C.E.A.P. SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA],in persona del curatore p.t.., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1906/09/2019della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, depositata il 17ottobre 201 9 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 17 gennaio 2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Cartella di pagamento – Concordato preventivo – Rilevanza ex art. 168 L. Fall. -Esclusione RGN 11854/2020 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] sentenza e dal ricorso si evince che l’Agenzia delle entrate – Riscossione notificò alla CEAP, già in concordato preventivo (attualmente in fallimento) la cartella di pagamento per debiti tributari afferenti l’Iva, l’Ires e l’Irap relativiagli anni d’imposta 2008 e 2009. La società impugnò la cartella dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Piacenza, contestando la violazione dell’art. 168 della legge fallimentare, per il divieto di azioni esecutive nella vigenza di una procedura concorsuale. Con sentenza n. 92/02/2016 il giudice di primo grado rigettò il ricorso. L’appello proposto dinanzi alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna fu invece accolto con sentenza n. 1906/09/2019, ora al vaglio della Corte. Il giudice regionale ha ritenuto di annullare la cartella esattoriale perché “inutiliter data”, essendo comunque inibita la riscossione coattiva dalla pendenza della procedura concorsuale; perché comunque intimante il pagamento nel termine di sessanta giorni a soggetto giuridico impedito dall’indisponibilità del patrimonio; perché inutile per l’ammissione al passivo, stante la sufficienza della iscrizione del credito a ruolo; perché con essa si impone un aggio per una attività riscossiva che l’esattore non potrebbe svolgere. Le ricorrenti hanno censurato la sentenza, della quale hanno chiesto la cassazione, affidandosi ad un unico motivo. La società, nei cui confronti risulta ritualmente compiuta la notificazione del ricorso, è rimasta intimata. Nell’adunanza camerale del 17 gennaio 2023la causa è stata discussa e decisa. Considerato che Con l’unico motivo le ricorrenti si dolgono della violazione dell’art. 168 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nonché dell’art. 90 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto alle ragioni della decisione assunta dalla commissione regionale. Il motivo è fondato. [OSCURATO:PERSONA] affermato che l'apertura di una procedura di concordato preventivo non è ostativa né all'accertamento di crediti tributari pregressi mediante iscrizione a ruolo ed emissione della cartella, né all'irrogazione di sanzioni pecuniarie edaccessori, maturati fino a tale momento, poiché, per un verso, l'accertamento del credito da parte dell'Amministrazione RGN 11854/2020 Consigliere rel. Federici finanziaria è condizione per la partecipazione della stessa alla procedura concorsuale e, per un altro, le sanzioni pecuniarie danno luogo ad un credito del Fisco per il fatto stesso che si sia verificata la violazione della legge tributaria, senza che assuma rilevanza l'assoggettamento dell'impresa ad una procedura concorsuale (Cass., 4 aprile 2019, n. 9440; cfr. anche 27 settembre 2018,n. 23322). D’altronde costituisce principio consolidato che la cartella di pagamento non realizza il primo atto esecutivo, ma svolge una funzione assimilabile al precetto, solo preannunciando l’azione esecutiva (ex multis Sez. U, 5 giugno 2017, n. 13913;5 luglio 2011, n. 14667; cfr. inoltre Cass., 11 marzo 2021, n. 6833; 16 marzo 2018, n. 6526; 8 febbraio 2018, n. 3021; 13 gennaio 2016, n. 384; 27 novembre 2015, n. 24235; cfr. anche 22 ottobre 2014, n. 22426). Essa peraltro ha la funzione di concorrere a “cristallizzare” il passivo dello stato fallimentare, con riguardo ai presupposti impositivi e all e violazioni da cui discendono le sanzioni, che siano risalenti ad epoca anteriore alla procedura concorsuale. A tal fine la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, i n pendenza di una procedura fallimentare, sussiste il diritto del creditore erariale di procedere all'iscrizione a ruolo ed emettere la conseguente cartella di pagamento, costituendo quest'ultima un titoloesecutivo idoneo, al fine di procedere all'insinuazione al passivo , e non un atto esecutivo; ne deriva che il curatore difetta di interesse ad ottenere la caducazione della cartella, posto che la rilevanza dell'iscrizione e della cartella stessa deve essere apprezzata in sede concorsuale, al fine di accertare l'esistenza del diritto ad una quota o ad una percentuale di quanto ricavato dalla liquidazione, spettando in ogni caso al giudice del concorso e non a quello tributario anche la valutazione della natura concorsuale o meno anche dell'aggio, sempre in applicazione del principio di cristallizzazione del passivo(Cass., 21 aprile 2022, n. 12759, in una ipotesi di società dichiarata in fallimento in Germania; cfr. anche 6 novembre 2020, n. 24880). E, ancora, si è affermato che nel caso di notificazione di una cartella di pagamento prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese, la successiva apertura della procedura concordataria non comporta la nullità della cartella ma l'improseguibilità dell'esecuzione, in ragione dello stato di quiescenza che si determina per RGN 11854/2020 Consigliere rel. Federici effetto della proposizione della domanda concordataria, e tale quiescenza è destinata a protrarsi sino a quando il decreto di omologazione sia divenuto definitivo, per poi cessare con la riespansione della facoltà del creditore di ridare impulso all'iniziativa già intrapresa (Cass., 2 novembre 2021, n. 31013). Conseguente corollario è il principio secondo cui in tema di legittimità e ritualità della notifica della cartella esattoriale a società in concordato preventivo, essaè atto che accorpa in sé le funzioni di titolo esecutivo e di precetto ma, non determina ndo l'inizio della procedura esecutiva, non rientra nel divieto di cui all'art. 168 l. fall., che impedisce solo le azioni proprie del processo di esecuzione e non anche qualsiasi iniziativa del creditore volta a realizzare, unilateralmente ed al di fuori della procedura concorsuale, il contenuto dell'obbligazione del debitore concordatario; ne consegue l'ammissibilità della notificazione della cartella anche dopo l'apertura del concordato preventivo(Cass., 25 ottobre 2022, n. 31560). La disamina della giurisprudenza di legittimità elaborata nelle ipotesi di notificazione di una cartella di pagamento nel corso di una procedura concorsuale consente di escludere la sua illegittimità, tanto meno la sua inutilità, poiché con l’iscrizione a ruolo e la formazione e notifica della cartella erariale si forma soltanto un titolo a tutela del credito vantato -insorto anteriormente alla stessa vicenda concorsuale- e da insinuare nella procedura. Sotto tale profilo anzi vi è proprio una carenza di interesse della procedura concorsuale stessa a far caducare la cartella, laddove « la rilevanza di iscrizione [a ruolo] e cartella andrà apprezzata in seno alla procedura fallimentare, ai fini della tutela del diritto al concorso, dell'ottenimento di una quota o di unapercentuale di quanto ricavato dalla liquidazione» (così Cass., 12759/2022 cit.). Ciò vale anche per l’aggio, in rapporto all’art. 17 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112 , ratione temporis vigente, atteso che l'agente per la riscossione, in relazione all'aggio, fa valere una situazione giuridica d ella quale ètitolare, cui va riconosciuto carattere concorsuale, fermo restando che tale carattere dev'essere poi apprezzato dal giudice del concorso, in applicazione del principio di cristallizzazione delpassivo, ed eventualmente esclusoladdove esso, come accade per tutti i diritti di credito i cui elementi RGN 11854/2020 Consigliere rel. Federici costitutivi non si siano integralmente realizzati anteriormente alla vicenda concorsuale, risulti estraneo e inopponibile ad essa(cfr Cass., 18 giugno 2020, n. 11883). La sentenza va dunque cassata e rinviata alla Corte di giustizia di II grado dell’Emilia-Romagna, che in diversa composizione, oltre che liquidare le spese processuali del giudizio di legittimità, provvederà al riesame dell’appello, tenend o conto dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia di II grado dell’Emilia-Romagna, cui
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